Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9479 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14589/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VISCITO & VISCITO TUTTI I FRUTTI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

OMBRONE 14 C/O STUDIO LA SCALA, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE CAPUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO FAGGELLA

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 49/2011 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito per i controricorrenti l’Avvocato FAGGELLA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 49/02/11, depositata il 21.04.2011 e non notificata, che aveva riformato la prima decisione ed annullato l’accertamento del maggior reddito per l’anno di imposta 2003 eseguito dall’Ufficio nei confronti della società Viscito & Viscito Tutti I Frutti SRL (di seguito, la società).

2. Il giudice di appello ha ritenuto che l’accertamento era stato posto in essere in assenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, quali la mancata tenuta di registri contabili ovvero gravi incongruenze o irregolarità della tenuta delle scritture contabili, tali da legittimare il ricorso al metodo induttivo. Riteneva altresì inapplicabili le percentuali di ricarico utilizzate dall’Ufficio, perchè relative all’anno di imposta (2005) diverso da quello oggetto di accertamento (2003).

3. La società replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e la falsa applicazione del comma 2 della stessa norma, nonchè la omessa o comunque insufficiente ed illogica motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Dopo avere premesso che l’accertamento era stato svolto sulla scorta delle fatture e degli altri atti dell’impresa e che, quindi, era un accertamento di tipo analitico-induttivo, come da stralci del p.v. di accesso riprodotto per autosufficienza, la ricorrente lamenta la mancanza di spiegazione sulle ragioni per cui la CTR è giunta a qualificare l’accertamento come induttivo ed a dare rilievo alla mancanza delle “gravi irregolarità”.

Sostiene, quindi, che l’utilizzo della percentuale di ricarico di un anno diverso da quello in verifica non è precluso – come erroneamente ritenuto dalla CTR – quando gli anni non siano troppo lontani tra loro e non siano intervenuti mutamenti significativi, che sarebbe stato onere della parte provare, dovendosi altrimenti ritenere tendenzialmente costante l’ammontare dei ricarico risultante dai dati aziendali.

2. Il motivo è fondato e va accolto. Indubbiamente la CTR formulato un giudizio apodittico qualificando l’accertamento come induttivo, a fronte delle contrarie emergenze illustrate dalla ricorrente, senza esporre le ragioni giuridiche e i concreti elementi di prova valutati e posti a fondamento della sua statuizione e ciò anche in merito alla percentuale di ricarico utilizzata dall’Ufficio per l’accertamento del maggior reddito, la cui inapplicabilità è stata sostenuta in modo assertivo.

3. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione per il riesame e la compiuta motivazione, oltre che per a statuizione anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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