Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9479 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30752-2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato EMILIO CASTORINA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2135/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.S., esercente la professione di medico-chirurgo, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate su una istanza di rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998-1999 e 2000.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia; l’Ufficio impugnava la pronuncia di secondo grado e la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14352/17 annullava con rinvio; a seguito di riassunzione la Commissione Tributaria della Regione Sicilia in diversa composizione accoglieva l’appello dichiarando non dovuto il rimborso Irap.

3. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del principio di diritto enunciato nell’ordinanza della Corte di Cassazione nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8 27,3 6, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 441 e degli artt. 152,115116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto sussistente il presupposto dell’Irap sulla sola base dell’utilizzo in qualità di socio del Centro clinico diagnostico G.B. Morgagni.

1.1 Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del principio di diritto enunciato nell’ordinanza della Corte di Cassazione nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 441 e degli artt. 152,115116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in particolare ci si duole della omessa indicazione da parte del giudice di merito in che modo il C. fosse in grado di incrementare le proprie capacità reddituali

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante l’evidente connessione, sono infondati.

2.1 Il giudice rescindente ha enunciato il seguente principio di diritto “è vero che il giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente attività autonoma si avvalga di una società di supporto, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei vari rapporti giuridici (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 961 del 2015, Capirossi). Però, nel caso in esame e in punto di fatto, il contribuente lavorava nel contesto di una casa di cura della cui organizzazione evidentemente usufruiva; il che comporta per il giudice di merito la necessità di verificare se ciò avveniva all’interno di una struttura di cui il professionista aveva la piena e personale disponibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016), anche alla luce di eventuali ruoli sociali e/o apicali rivestiti all’interno del Centro clinico diagnostico G.B. Morgagni. Si tratta, dunque, di duplice accertamento indispensabile per non incorrere nell’errata applicazione della legge d’imposta (motivo 2) e nell’errata applicazione dell’onere e del riparto probatorio (motivo 3), denunciate dal fisco ricorrente”.

2.2 Il giudice di rinvio ha accertato che il professionista medico si è avvalso della struttura sanitaria gestita da una compagine societaria della quale il C. era socio e, sia pur in anni successivi a quelli oggetto di accertamento fiscale, amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione. La CTR ha, quindi, con attività valutativa della prova, espressione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., e come tale censurabile solamente, attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, ha quindi tratto il convincimento della disponibilità da parte del professionista medico della struttura del Centro Diagnostico della G.B Morgagni dalla circostanza processualmente acclarata dal ruolo sociale e dalla carica amministrativa ricoperta dal C. all’interno della società che gestiva la struttura sanitaria.

2.3 Così facendo il giudice di rinvio si è pienamente attenuto al principio di diritto impartito dal giudice rescindente.

2.4 Secondo Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 9451/2016 il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

2.5 La circostanza che il professionista medico si avvalga di una struttura organizzativa “autonoma”, cioè che faccia capo al professionista stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi configura il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’imposizione Irap (cfr. Cass. 9692/2012, 27032/2013 e 8413/2019).

3. Il ricorso va quindi rigettato.

4. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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