Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9477 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 22/05/2020), n.9477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16623-2014 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, (AVVOCATURA REGIONALE), VIA

MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA

CIOTOLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ROSARIA DAMIZIA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 454/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2014 R.G.N. 7436/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza in data 17 gennaio- 10 febbraio 2014 n. 454 la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, dichiarava il diritto di D.M.R. e di altri sedici litisconsorti, tutti dipendenti della REGIONE LAZIO (ente succeduto ad ARDIS-AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE LAZIO), transitati dal MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI a norma del D.Lgs. n. 112 del 1998, a percepire la indennità di amministrazione, nella misura mensile indicata nel dispositivo; condannava la REGIONE LAZIO al pagamento delle somme maturate allo stesso titolo nel periodo dall’1 luglio 2002 al deposito del ricorso di primo grado (29.7.2010).

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7 che prevedeva il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, il D.P.C.M. n. 4406 del 2000, art. 4 di esecuzione della predetta norma legislativa, la L.R. LAZIO n. 53 del 1998, art. 29 e l’art. 28 del CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI per il biennio economico 2000/2001 erano convergenti nel riconoscere la indennità di amministrazione come diritto acquisito al patrimonio giuridico ed economico dei lavoratori trasferiti.

3. Detta indennità non era omogenea rispetto alla retribuzione di produttività collettiva prevista per il personale regionale delle aree A, B e C (art. 4, comma 2 CCNL 1998/2001) nè rispetto alla retribuzione di posizione professionale del personale dell’area D (art. 3, comma 4 accordo ponte 9 luglio 2002): l’indennità di amministrazione era corrisposta, a norma dell’art. 33 CCNL 1998/2001 comparto MINISTERI, in misura fissa, a prescindere da ogni controprestazione, con finalità perequativa delle retribuzioni; le altre voci stipendiali erano corrisposte, invece, sulla base di obiettivi lavorativi.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la REGIONE LAZIO, articolato in tre motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.

5. La REGIONE ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la REGIONE LAZIO ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 34 CCNL comparto MINISTERI 1994/1997 e 28 CCNL comparto MINISTERI 1998/2001.

2. Ha esposto che l’indennità di amministrazione era stata considerata dai contratti collettivi di comparto come componente del trattamento accessorio e non del trattamento fondamentale. In tal senso rilevava l’allegato B)- tabella 1 al CCNL comparto Ministeri 1994/1997, richiamato dall’art. 34. L’art. 28 del CCNL 1998/2001 aumentava gli importi della indennità ma non ne modificava la natura.

3. Con il secondo motivo la REGIONE LAZIO ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 CCNL – Comparto Enti Locali 1998/2001 nonchè dell’art. 4 del C.C.D.I. Regione Lazio 1998/2001, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che l’indennità di amministrazione non fosse omogenea rispetto alle indennità accessorie previste a titolo di produttività collettiva e di retribuzione di posizione professionale.

4.La retribuzione per produttività collettiva – come emergeva dall’art. 4, comma 2, del contratto collettivo decentrato integrativo- era corrisposta a tutto il personale mensilmente e per tredici mensilità senza alcuna controprestazione ed a prescindere dalla produttività; soltanto la quota della produttività individuale era ancorata alla valutazione del dirigente ed era quindi variabile. La sola quota di produttività collettiva era superiore alla indennità di amministrazione.

5. Anche la indennità di posizione professionale corrisposta ai lavoratori di categoria D – di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del contratto collettivo decentrato integrativo – era stata erogata a tutti i dipendenti, almeno nella misura minima, che era comunque superiore all’importo della indennità di amministrazione.

6.Con il terzo motivo si denuncia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed erronea interpretazione ed applicazione del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 7, comma 5; del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446; degli artt. 26, 27 e 28 CCNL del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio 2000-2001; dell’art. 37 C.C.D.I. REGIONE LAZIO 1998/2001; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31; dell’art. 2112 c.c.; degli artt. 3, 36 e 97 Cost..

7. Si evidenzia che le suddette norme avevano la funzione di garantire il mantenimento della posizione giuridica ed economica acquista dal dipendente ma non anche di consentire, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il cumulo delle indennità accessorie dei due enti.

8. Ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

9. Sulla questione di causa questa Corte si è già ripetutamente pronunciata (ex aliis: sentenze 24 novembre 2014 n. 24950; 20 gennaio 2015 n. 846; 12 maggio 2016 n. 9738 e 9739; 31 maggio 2016 n. 11245 e 11246; 4 aprile 2016 nr 6480 e 6481; 1 aprile 2016 numero 6372) chiarendo che le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sul decentramento delle funzioni e dei compiti dello Stato, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59)- art. 7- e del successivo D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446 – art. 4 – individuano una fattispecie di trasferimento di attività dalla competenza dello Stato a quella delle Regioni e degli enti locali riconducibile alla disciplina prevista dal T.U. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 31, per il quale al personale che passa al nuovo soggetto pubblico trova applicazione l’art. 2112 c.c. (Cass. 16.06.05 n. 12956).

10. Il D.P.C.M. 20 dicembre 2000, art. 4 non è dunque altro che la rappresentazione del principio generale in base al quale – dopo il trasferimento – il personale conserva il trattamento economico in atto ove di miglior favore, che resta soggetto alla regola del riassorbimento, fermo restando che ove il trattamento goduto presso l’ente di destinazione risulti maggiore rispetto a quello precedente, è a quest’ultimo che deve farsi riferimento per la determinazione dell’inquadramento economico dovuto.

11. Tale principio è stato riaffermato da numerose pronunce di questa Corte (Cass. 15.10.2013 n. 23366, Cass. 14.5.2014 n. 10417, Cass. 22.1.2015, n. 1167 e recentemente anche da Cass. 29.1.2015, n. 1689), le più recenti proprio con riferimento al riassorbimento dell’indennità di amministrazione rispetto al compenso di produttività collettiva e alla retribuzione di posizione professionale, emolumenti, questi, anch’essi corrisposti per 13 mensilità a tutti i dipendenti in base alla categoria di appartenenza.

12. Ne consegue che, in mancanza di una specifica disciplina che imponesse la conservazione dell’indennità di amministrazione goduta dal lavoratore presso l’amministrazione centrale di provenienza, legittimamente la Regione Lazio ha applicato la regola del riassorbimento.

13. La interpretazione del giudice del merito, secondo cui l’indennità di amministrazione erogata presso l’amministrazione centrale è dovuta anche nella nuova configurazione del rapporto, in quanto rientrante nel trattamento fisso e continuativo dei lavoratori trasferiti, non è dunque corretta.

14. Il ricorso va, per quanto detto, accolto e l’impugnata sentenza va cassata.

15. Essendo, poi, la controversia incentrata soltanto, in diritto, sulla questione della riassorbibilità, senza che risultino, in specie, contrasti sul quantum del riassorbimento, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda originaria.

16. Le spese dei gradi di merito debbono compensarsi tra le parti, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

17. In ragione dell’accoglimento del ricorso non ricorrono i presupposti di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna i controricorrenti al pagamento in favore della Regione Lazio delle spese di legittimità, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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