Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9477 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7640-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 57/2011 della COMM.TRIB.REG. DELLA

TOSCANA, depositata il 01/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ e 3^

motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 57/01/11, depositata il 01.02.2011 e non notificata, ha confermato la prima decisione che aveva annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2002, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis nei confronti dell’ingegnere L.P..

2. Il giudice di appello riteneva, sulla scorta della documentazione prodotta, che non ricorressero i presupposti per applicare l’IRAP.

3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia rigettato implicitamente l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Ufficio sulla circostanza che, avendo la parte privata presentato istanza di definizione ex art. 7 cit. per l’anno in questione, ciò aveva reso definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, ai sensi del comma 13, che recita “13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni.” ed inammissibile la richiesta di rimborso.

Il motivo è inammissibile perchè carente sui piano dell’autosufficienza: non risulta infatti quando ed in che termini la questione sia stata posta, poichè non risultano trascritti gli atti processuali pertinenti, sia pure per stralcio, e la sentenza non affronta tale questione, nè ne riferisce.

2.1. In subordine con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per essere stato applicato l’erroneo principio secondo il quale per l’autonoma organizzazione rileva solo l’impiego di lavoro dipendente, e con il terzo motivo la insufficiente motivazione circa la natura e l’entità dei compensi corrisposti a terzi e, dunque, sulla loro irrilevanza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2.2. I motivi secondo e terzo sono fondati.

2.3. Come già affermato da questa Corte, con principio che si intende confermare “In tema d’Irap, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 presupposto dell’imposta è la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa “esterna” che ricorre allorchè il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l’assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti” (Cass. n. 22468 del 04/11/2015).

2.4. L'”auto-organizzazione” del professionista, infatti, è un elemento essenziale per la sottoposizione alla imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa.

2.5. In proposito è stato, inoltre, precisato (Cass. 25 settembre 2013, n. 25019) che l’applicazione dell’imposta deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell’obbligato se accresciuta e potenziata da una attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente – quale elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, ma senza che di per sè l’apporto del lavoro altrui induca ad affermare il requisito di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, spettando tale apprezzamento al giudice di merito.

2.6. Quanto al fattore-indice costituito dal lavoro altrui va segnalato, in quanto rilevante nel caso in esame, che la Corte in altra occasione ha chiarito che anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura (Cass. 28/04/2010 n. 10151,05 (02/2015 n. 2099).

2.7. Ne consegue che la circostanza che il contribuente non si sia avvalso di lavoratori dipendenti, ma di collaborazioni autonome esterne di per sè non esclude la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni.

2.8. La CTR non ha dato corretta applicazione al principio ricordato e non ha motivato sui profili di fatto rilevanti in merito, per cui il ricorso va accolto sui motivi secondo e terzo, inammissibile primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– accoglie il ricorso sui motivi secondo e terzo, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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