Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9476 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3860-2012 proposto da:

R.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 79/2011 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 17/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DAMASCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto il

rigetto;

udivo il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.C.D., muratore, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 79/11/11, depositata in data 17.06.2011 e non notificata, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento, per maggiore IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione agli anni d’imposta 2004 e 2005, emessi ai sensi DEL D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, e del D.M. 19 novembre 1992 (cd. accertamento sintetico con redditometro) – è stata riformata la sentenza di primo grado e riconosciuta la legittimità e fondatezza dell’accertamento sintetico. In particolare, il giudice di appello, dopo aver ricordato che tale modalità di accertamento si fondava su presunzioni juris tantum di maggiore capacità contributiva conseguenti alla ricorrenza di particolari indici (acquisti di autoveicoli, immobili e oneri finanziari), osservava che il contribuente su cui gravava la prova contraria non vi aveva ottemperato.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. L’Agenzia delle entrate ha partecipato alla discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione DEL D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2. Il ricorrente, dopo aver sostenuto che la CTR avrebbe fondato la ratio decidendi anche sull’acquisto immobiliare fatto nel 2008, che, invece, non era stato posto alla base dei recuperi formalizzati negli avvisi, lamenta la violazione di legge, a suo dire, consistita nell’avere assunto a criterio della ripresa alcuni fatti-indice oggettivamente esclusi dall’Ufficio e nell’aver disatteso le contestazioni documentate della parte in merito alle spese effettivamente sopportate (fol. 6 del ricorso). Sostiene, quindi, che i modelli accertativi previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5 sono autonomi e non sovrapponibili: il primo (redditometrico) è fondato su indici indicativi di una capacita contributiva, il secondo (sintetico) prende a riferimento la spesa sostenuta nel periodo di imposta, per cui non è possibile sommare risultati perchè ciò comporterebbe una duplicazione di imposta derivante dall’accertare le spese di mantenimento dei beni posseduti sia direttamente (mediante il sintetico puro), sia indirettamente (mediante il redditometro).

3. La CTR ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il contribuente non aveva dimostrato come con un reddito da attività di muratore dipendente di Euro 16.517,00 per il 2004 e di Euro 15.113,00 per il 2005 e con moglie e due figli a carico, avesse potuto acquistare l’autovettura Audi A6 per l’importo di Euro 47.00,00 e provvedere alla sua manutenzione ed ai consumi, ed altra autovettura di Hp23, nonchè provvedere al pagamento delle rate per il finanziamento per l’acquisto della Audi A6 di Euro 10.125,00, rate che si andavano ad aggiungere a quelle relative al mutuo bancario di Lire 100.000.000, contratto nel 1999 per l’acquisto dell’abitazione. Affermava inoltre che il contribuente non aveva provato che l’autovettura era stata acquistata anche con la permuta di altra sua autovettura, valutata ben Euro 21.000,00. Ha svolto altresì considerazioni sull’acquisto immobiliare compiuto nel 2008 e sulla mancata dimostrazione della provenienza della provvista per il pagamento delle rate, riscontrando anche ulteriore spesa di Euro 1.200,00 per il premio annuo di un assicurazione sulla vita. Da tali elementi ha tratto la conferma dell’esistenza di attività economiche occulte legittimanti l’accertamento per gli anni in contestazione.

4. Giova ricordare che l’art. 38 cit., nel testo vigente ratione temporis così prevede “… (4) L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

(5) Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ia stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui stata effettuata e nei quattro precedenti.

(6) Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.”

5. Ciò premesso il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

Invero le doglianze proposte non illustrano con adeguatezza ne l’effettivo contenuto dell’accertamento impugnato, rie quanto il contribuente avrebbe documentato a suo favore e confondono periodi e elementi valutati. Anche la doglianza circa la possibile duplicazione di imposta per sovrapposizione del metodo redditometrico con quello sintetico appare formulata in modo ipotetico perchè non è ancorata ad alcuna delle specifiche contestazione contenute nell’accertamento, poi confluite nella determinazione del carico tributario.

Il motivo è inammissibile anche perchè sostanzialmente sollecita una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità, a meno che non sia introdotta sotto la veste del vizio motivazionale. Quanto agli elementi reddituali relativi al 2008 va osservato che risultano utilizzati dalla CTR solo come argomento a sostegno e risultano privi di decisività.

Inoltre, la statuizione concernente il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente non risulta censurata.

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 3.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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