Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9476 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 17136/2016 proposto da:

T.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa

dall’avvocato STEFANO NESPOR;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/02/2016 R.G.N. 446/2014.

Fatto

RITENUTO

1. Che T.A. e altri lavoratori, appartenenti all’area del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo il riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124.

In via subordinata chiedevano proporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e in ulteriore subordine sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 208.

2. Il Tribunale rigettava le domande con sentenze confermate dalla Corte d’Appello di Milano.

3. Questa Corte, a cui proponevano ricorso i lavoratori, con la sentenza n. 8175 del 2013, cassava, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, la sentenza impugnata.

4. Con la sentenza n. 60 del 2016, la Corte d’Appello, pronunciando in sede rescissoria, dopo aver richiamato i principi enunciati nella sentenza rescindente, che garantiscono i lavoratori contro il peggioramento del trattamento economico percepito, ma non assicurano agli stessi in alcun modo un miglioramento della propria condizione retributiva, ricordava che i lavoratori avevano lamentato che il trattamento economico complessivo loro riconosciuto all’atto del passaggio all’amministrazione statale non era corrispondente all’effettiva anzianità maturata presso l’ente di provenienza, e risultava al contempo inferiore a quello percepito dai dipendenti ATA che avevano prestato la loro attività presso lo Stato, con medesima qualifica e mansione.

Si dolevano del mancato incremento retributivo conseguente all’applicazione del principio della temporizzazione e raffrontavano il trattamento economico riconosciutogli dal MIUR rispetto a quello del personale con pari anzianità.

La Corte d’Appello ha affermato che i ricorrenti, in primo grado, non avevano dedotto di aver subito un peggioramento economico riconducibile al mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa. Nè le deduzioni svolte, concernenti la perdita di alcuni elementi accessori della retribuzione potevano assumere rilievo, in quanto non erano connessi all’anzianità di servizio, causa petendi dell’azione, e non era stato esposto che la perdita degli stessi avesse dato luogo ad un complessivo peggioramento del trattamento economico dei lavoratori presso il MIUR, peggioramento smentito dalla documentazione prodotta dagli stessi lavoratori in primo grado, che attestava la piena conservazione dell’importo complessivo delle retribuzioni percepite dai ricorrenti presso gli enti locali.

Nè poteva assumere rilievo che il trattamento riconosciuto ai lavoratori all’atto del passaggio fosse risultato inferiore a quello percepito dai dipendenti ATA che avevano prestato servizio ininterrottamente presso lo Stato.

In riassunzione, i lavoratori avevano chiesto di accertare se fosse stato loro riconosciuto il solo trattamento fondamentale oppure l’intero trattamento economico riscosso prima dell’inserimento nei ruoli ministeriali, ivi compresi i premi incentivanti.

Anche tale istanza doveva essere disattesa, in quanto con la stessa non era stato dedotto alcun complessivo peggioramento della retribuzione percepita prima dell’inserimento nei ruoli ministeriali, chiedendosi, invece, il riconoscimento di un incremento stipendiale rispetto a quello riconosciuto ai lavoratori nel passaggio al MIUR, oltre ad essere nuova e non dedotta prima.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre T.A. prospettando tre motivi di ricorso.

6. Non si è costituito il MIUR.

7. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c. e addebita alla sentenza impugnata di aver valutato il contenuto delle domande di primo grado e delle relative deduzioni stabilendo che le stesse non consentivano di dare corso alle indicazioni della Corte di cassazione. Assume la ricorrente che il giudice del rinvio avrebbe dovuto effettuare l’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente e non limitarsi a valorizzare il contenuto dell’originaria domanda, perchè se quest’ultimo fosse stato rilevante e decisivo ai fini di causa, la Corte di cassazione non avrebbe disposto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello, diversamente operando una inammissibile riforma della sentenza di rinvio ed escludendo il diritto della ricorrente di ottenere l’accertamento in merito alla sussistenza di un peggioramento sostanziale, a seguito del trasferimento, che il Giudice del rinvio e la CGUE aveva ritenuto dovuto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è denunciata la violazione dell’art. 384 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Le valutazioni della Corte d’Appello erano errate e ignoravano il fatto processuale costituito dalla domanda proposta dalla ricorrente.

Quest’ultima aveva proposto ricorso senza potere immaginare gli sviluppi seguiti alla sentenza CGUE, e comunque aveva dedotto di aver subito un peggioramento retributivo in ragione della riduzione di anzianità.

Da ciò conseguiva l’accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio alla Corte di appello.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, è dedotta la violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 6 della CEDU.

La sentenza, adottando un’interpretazione restrittiva delle domande proposte in primo grado, viola il principio del giusto processo sancito dall’art. 6 CEDU.

La ricorrente ricorda la peculiarità della vicenda, iniziata nel 2004, nel corso della quale era intervenuta legge di interpretazione autentica e sentenza della CGUE, che avevano modificato il diritto applicabile, introducendo la necessità di un ulteriore approfondimento.

4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

5. I motivi di ricorso sono inammissibili.

6. In primo luogo, va osservato che è inammissibile la sollecitazione ad una revisione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, che sottende l’affermazione di un’erronea applicazione dei principi enunciati dalla medesima.

6.1. Quest’ultima, pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia e della Corte E.D.U. (la sentenza Cass., n. 8175 del 2013, è stata pubblicata il 4 aprile 2013, successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro Italia del 7 giugno 2011, della quale si dà conto nella motivazione), ha ribadito l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1; ha richiamato i quattro interventi del Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica; ha ritenuto che il complesso normativo fosse, appunto, costituito dalla L. n. 124 del 1999 e L. n. 266 del 2005 e che, sulla base del diritto Eurounitario, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse trovare accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanziale.

6.2. A norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tenere conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015).

6.3. Dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perchè l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006).

6.4. Tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perchè il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’accertamento di fatto, effettuato dalla Corte territoriale in termini negativi per gli originari ricorrenti.

7. Tanto premesso, osserva il Collegio che il richiamo alla causa petendi della domanda è stato fatto dalla Corte d’Appello, non già per sostenere l’erroneità del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, bensì per evidenziare, da un lato, che una diminuzione della retribuzione, rilevante ai fini dell’accertamento richiesto, non era mai stata allegata dagli originari ricorrenti nè con l’atto introduttivo del giudizio nè con il ricorso in riassunzione, dall’altro che il peggioramento non poteva essere desunto dalla comparazione con il trattamento retributivo che il personale ATA avrebbe percepito in caso di integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio.

7.1. Questa Corte ha già evidenziato che la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia nè pregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore (cfr., Cass. nn. 24932, 23257, 22610, 22517, 22516, 22515, 22514, 22012 e 22011 del 26 maggio 2015; il principio è stato poi ribadito con le ordinanze nn. 7980, 7566, 7311, 7056, 6604 del 2018).

7.2. Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la Corte territoriale nella definizione della controversia ha tenuto conto dei principi affermati e dei criteri indicati nella sentenza rescindente ed ha compiuto l’accertamento demandato, rilevando innanzitutto che l’attuale ricorrente non aveva mai dedotto, neppure in sede di riassunzione, di avere subito, per effetto del trasferimento nei ruoli del Ministero, un decremento della retribuzione, avendo solo allegato di avere diritto ad un inquadramento stipendiale più elevato rispetto a quello riconosciuto al momento del passaggio, in ragione del riconoscimento dell’anzianità di servizio.

7.3. La Corte d’Appello ha precisato che un “complessivo

peggioramento del trattamento economico dei lavoratori presso il MIUR (anzichè solo una diversa imputazione del relativo ammontare)” è “smentito dalla documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti in primo grado, che attesa (recte: attesta) la piena conservazione dell’importo complessivo delle retribuzioni percepite dai ricorrenti presso gli enti locali” (pag. 9 della sentenza di appello). Inoltre la Corte d’Appello ha affermato che l’istanza proposta in riassunzione relativa all’avere tenuto conto dell’intero trattamento economico riscosso prima dell’inserimento nei ruoli ministeriali, ivi compresi i premi incentivanti, andava disattesa “in quanto (…) non veniva dedotto alcune complessivo peggioramento della retribuzione percepita prima dell’inserimento nei ruoli ministeriali, contrariamente ai principi enunciati dalla CGUE e dalla Corte di cassazione” (pag. 10 della sentenza).

7.4. Il ricorso, nella parte in cui sostiene che la Corte territoriale avrebbe interpretato restrittivamente la domanda proposta in primo grado, non coglie pienamente la ratio della decisione, perchè il giudice del rinvio ha deciso la controversia esaminata la documentazione prodotta e le allegazioni delle parti come proposte, anche in sede di riassunzione, e ha escluso il complessivo peggioramento retributivo.

La sentenza gravata non si è discostata dai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e ribaditi da numerosi precedenti di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 29936, 29935, 29782 del 2018), tenuto conto che il confronto non può essere limitato a singoli istituti e l’accertamento, sebbene imposto dal diritto dell’Unione, deve essere effettuato dal giudice del merito sulla base delle prospettazioni delle parti.

8. Infine, si osserva che il richiamato art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 aprile 2013, attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;

8.1. Il motivo, quindi, è validamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, solo qualora il ricorrente indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

8.2. Le richiamate condizioni non ricorrono nella fattispecie, con conseguente inammissibilità della censura in quanto esula dall’ambito del vizio denunciato, atteso che la Corte d’Appello ha preso in esame la domanda introduttiva del giudizio, ritenendola non fondata in mancanza di un complessivo peggioramento retributivo.

Proprio le articolate vicende legislative e processuali hanno fatto assumere rilievo anche alle deduzioni formulate dalla lavoratrice in sede di riassunzione, ma le stesse sono state ritenute non fondate non risultando allegato un complessivo peggioramento retributivo.

9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Nulla spese non essendosi costituito il MIUR.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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