Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9475 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAISANO ANDREA;

– ricorrente –

e contro

G.C. (OMISSIS), L.E.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2396/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.I. conveniva in giudizio il fratello G.C. e la di lui moglie L.E. per sentirli condannare, all’immeditata rimozione di un tratto di fognatura che provenendo dal fondo di quest’ultimi, attraversava la sua proprieta’ senza che fosse stata mai costituita la relativa servitu’, ne’ fosse altrimenti regolato il corrispondente diritto. Radicatosi il contraddittorio, l’adito tribunale di Lodi, previo espletamento di c.t.u., con la sentenza n. 762/01 accoglieva la domanda attrice e ritenuto che non erano ravvisabili validi atti costitutivi della servitu’ di scarico fognario sulla proprieta’ dell’attrice, condannava i convenuti a liberare l’immobile dell’attrice dall’illegittimo peso su di esso gravante, modificando il tracciato del condotto fognario nel modo indicato dal CTU, compensando interamente le spese processuali. La sentenza veniva appellata dai coniugi C. – L. e l’adita corte d’appello di Milano, in accoglimento della proposta impugnazione, in parziale riforma della decisione impugnata, accertata la sussistenza di un valido atto negoziale costitutivo della servitu’ di scarico fognario tra le due confinanti proprieta’, respingeva la domanda proposta dall’attrice di modifica del tracciato del condotto fognario in questione, compensando le spese del grado.

La Corte milanese, rilevato che le parti erano proprietarie delle due porzioni contigue di una casa bifamiliare edificata in forza di concessioni edilizie ottenute nel 1984 su un unico “progetto di casa bifamiliare” corredato dalle planimetrie da esse sottoscritte, riteneva sussistere – sulla base della CTU espletata – il predetto atto negoziale costitutivo della servitu’ e lo deduceva dalla presenza,in entrambi i progetti, di un identico tracciato grafico indicante la previsione di uno scarico fognario comune ad entrambe le costruende ville. Piu’ precisamente per il giudice a quo, nei contratti a forma vincolata non occorreva che la volonta’ negoziale fosse manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizione contenuta in due documenti diversi, dovesse intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione fosse espressa in un documento separato, se questo fosse inscindibilmente collegato al primo in modo da evidenziare inequivocabilmente l’incontro dei consensi nelle suddette forme;

inoltre per il principio secondo cui gli elementi essenziali di un contratto richiedente ad substantiam la forma scritta potevano risultare anche da documenti non contestuali, tra cui esisteva correlazione, desumibile, dal giudice di merito, in mancanza di richiami espressi, anche dal contenuto oggettivo implicito dei documenti stessi. Infatti le dette tavole progettuali come sopra sottoscritte dai rispettivi proprietari ed aventi la sottolineata peculiarita’ di tracciato fognario che va oltre la proprieta’ dell’attrice, assolvevano al requisito della forma scritta dell’atto negoziale costitutivo della servitu’ di scarico fognario, quali atti tra di loro inscindibilmente connessi e tali da inequivocabilmente evidenziare per iscritto l’incontro dei consensi.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione G.I. sulla base di 4 mezzi; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1058, 1321, 1325, 1346 e 1350 c.c. nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la firma dei progetti dei proprietari ai fini della pratica amministrativa tesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per l’edificanda villa bifamiliare, non costituisce manifestazione di volonta’ tanto meno reciproca intesa alla costituzione della servitu’ risultante negli stessi. Invero nella fattispecie manca un qualsiasi atto o contratto costitutivo della servitu’, tale non essendo la semplice annotazione del tracciato fognario evidenziato con una linea rossa presente nei due progetti relativi alle costruzioni, a firma di ciascuno dei richiedenti. In realta’ i soggetti erano rimasti estranei al tratto grafico in questione, il quale peraltro, per quanto convenzionalmente riconducibile ad un condotto fognario, non esprimerebbe alcun elemento costitutivo del negozio di servitu’. La doglianza e’ fondata.

Rileva il Collegio che; la manifestazione di volonta’ diretta a costituire un servitu’, esige la forma scritta e che la stessa , come per ogni altro contratto in materia immobiliare, non e’ integrata da meri comportamenti e neanche da qualunque documento, essendo richiesto, invece, che l’atto scritto contenga la manifestazione di volonta’ di concludere il contratto e sia posto in essere dalla parte al fine specifico di manifestare detta volonta’ (Cass. n. n. 10649 del 13/12/1994). Tutto cio’ nella fattispecie non si e’ certo verificato in quanto non puo’ ritenersi che il progetto della villa con la mera annotazione del tracciato fognario, esprimesse la sicura volonta’ delle parti di voler costituire una servitu’ (tra l’altro trattasi, in buona sostanza, di una mera ipotesi espressa dal ctu:

“… In pratica risulta disegnato detto tratto di fogna pur non avendo alcuna ragione funzionale per l’attrice. Con molta probabilita’ il progettista (unico per entrambe le ville) ha inteso palesare proprio che rimpianto fognario era comune alle due ville e pertanto il tratto indicava chiaramente che da “monte” si sarebbe dovuto servire l’altra porzione di villa, visto che l’alternativa anche all’epoca della costruzione sarebbe stata quella di “aggirare” la villa dell’attrice con evidenti elevati costi aggiuntivi per l’opera stessa”). In modo particolare, con riferimento proprio alla fattispecie in esame, ha ribadito questa S.C. che, “ai fini della costituzione convenzionale di una servitu’ prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall’atto si desuma la volonta’ delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge “ad substantiam e che da esso la volonta’ delle parti di costituire la servitu’ risulti in modo inequivoco anche se il contratto sia diretto ad altro fine. E’ da escludere, pertanto, che la volonta’ di costituire una servitu’ per l’utilita’ di un costruendo fabbricato possa desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di un fondo nell’istanza di rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni, a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori” (Cass. n. 2658 del 23/02/2001; Cass. n. 5123 del 31.05.90).

La riconosciuta fondatezza di tale censura – assorbiti gli altri motivi – comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

P.Q.M.

accoglie il 1 motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA