Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9475 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2020, (ud. 05/06/2019, dep. 22/05/2020), n.9475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13167/2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CORTINA D’AMPEZZ0, 190 SCALA/A, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CODINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9070/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2015 r.g.n. 2526/2009.

Fatto

RILEVATO

che la M.G. di G.S. & C. S.a.s. proponeva opposizione avverso tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma in favore di C.E., in relazione a somme pretesamente dovute a quest’ultima per il rapporto lavorativo intercorso tra le parti;

che la C., con ricorso depositato in data 1.8.2005, e successivamente riunito ai predetti ricorsi in opposizione – assumendo di avere lavorato continuativamente, dall’1.7.2001 al 19.3.2005, alle dipendenze della M.G. di G.S. & C. S.a.s., impresa operante nel settore delle pulizie, con mansioni di addetta a queste ultime; di essere stata licenziata con missiva del 12.10.2004, con effetto dal 27.10.2004; di essere entrata in malattia, nelle more del preavviso, dal 13.10.2004 al 19.3.2005; di essersi recata il 21.3.2005 presso la sede della società per riprendere il lavoro e di essere stata “aggredita sia verbalmente che fisicamente dai signori M.G. e G.G. ed allontanata dal luogo di lavoro”; che il licenziamento non era assistito da giustificato motivo oggettivo, ma da finalità ritorsive, causate dalla richiesta, da parte di essa dipendente, di una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro; che il datore di lavoro non le avrebbe corrisposto la retribuzione per l’inquadramento nel V livello del CCNL di categoria e neppure quanto dovutole a titolo di 13 e 14 mensilità, ferie, indennità sostitutiva delle ferie non godute e TFR per il periodo non regolarizzato (1.7.2001-1.7.2002) -, chiedeva che venisse accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato dall’1.7.2001 al 19.3.2005, con inquadramento al V livello del CCNL ed, altresì, dichiarata la illegittimità del licenziamento intimatole, con condanna della parte datoriale al ripristino del rapporto o alla reintegra, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno, ed altresì al pagamento della somma di Euro 10.540,55, per i titoli anzidetti;

che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3056/2008, resa il 15.2.2008, riuniti i giudizi – ritenuto che il licenziamento fosse stato legittimamente intimato e che la società avesse posto legittimamente fine al rapporto allo spirare del periodo di malattia tempestivamente comunicato alla lavoratrice, con effetto dal 16.12.2004, in quanto i successivi certificati medici sarebbero stati inviati a rapporto già concluso -, condannava la parte datrice al pagamento di Euro 2.500,00 a titolo di TFR, nonchè delle differenze retributive, “previo scorporo delle somme richieste relativamente agli anni 2001 e 2005 e di quanto preteso a titolo di lavoro straordinario”;

che, con sentenza depositata il 27.1.2015, la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame interposto da C.E., nei confronti di G.S., in proprio, e della S.a.s. M.G. di G.S. & C., avverso la predetta pronunzia, e condannava il G. e la società, in solido, al pagamento, in favore della lavoratrice, di Euro 1.846,22 a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS per il periodo 13.10.2005-27.1.2005 e di Euro 332,17 a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS per il periodo 28.1.2005-19.3.2005, oltre accessori, come per legge; di Euro 3.971,33, oltre accessori, per differenze retributive relative al rapporto di lavoro svolto dall’1.7.2001 al 19.3.2005, nonchè di Euro 620,48, oltre accessori, per differenze sul TFR;

che per la cassazione della sentenza G.S. ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che C.E. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per “violazione delle norme sulla formazione del giudizio ed in tema di rilevazione del giudicato interno e di extra ed ultrapetizione”, per avere la Corte di merito condannato il G., in solido con la M.G. S.a.s., al pagamento di somme che la C. non aveva richiesto in sede di appello ed in ordine alle quali la stessa “aveva omesso di ripresentare apposite conclusioni nell’atto di appello”; ed invero, la parte ricorrente – ribadito quanto già riferito in narrativa in ordine al fatto che “sono stati avviati innanzi al Tribunale di Roma quattro distinti procedimenti, i primi tre dei quali di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dalla società” e l’ultimo dei quali (ricorso introdotto dalla C.) riunito a quello dei primi tre pendente dalla data più remota; e che la lavoratrice ha impugnato la pronunzia del Tribunale, di cui innanzi si è detto – assume che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la dipendente avesse insistito per l’accoglimento integrale di tutte le domande proposte in primo grado e non accolte dal primo giudice (v. pag. 3 della sentenza impugnata), poichè, “in realtà, nelle conclusioni del ricorso in appello depositato il 21.3.2009, la C. si è limitata a trascrivere e, dunque, ad insistere solo ed esclusivamente sulle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato l’1.8.2005, innanzi al Tribunale di Roma”. Il ricorrente deduce, altresì, che, dei quattro procedimenti di cui si tratta, riguardanti il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la difesa della dipendente si è limitata a riportare nell’atto di appello esclusivamente le conclusioni dell’ultimo procedimento in ordine cronologico, cioè, di quello dalla stessa proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al R.G. n. 220110/2005, e sottolinea, altresì, che le conclusioni dell’atto di gravame sono identiche a quelle riportate in tale ultimo ricorso, senza che nelle stesse si rinvenga alcun riferimento a quelle degli altri tre procedimenti di cui sopra è menzione; pertanto, a parere del ricorrente, su tali procedimenti si è formato un giudicato interno, in considerazione del fatto che la C., nell’atto di appello, ha accennato alle somme asseritamente dovute a titolo di integrazione del trattamento economico per malattia ed infortunio solo nella parte dedicata alla narrazione dello svolgimento del processo, senza farne alcun cenno nel corso dei motivi sollevati per censurare la sentenza impugnata, nè in sede di conclusioni; e, quindi, la Corte di appello, secondo il ricorrente, è incorsa in un evidente vizio di ultrapetizione laddove ha condannato il G. e la società, in solido, al pagamento, in favore della lavoratrice, di Euro 1.846,22 a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS per il periodo 13.10.2005-27.1.2005 e di Euro 332,17 a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS per il periodo 28.1.2005-19.3.2005, oltre accessori; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2304 c.c. e art. 113 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente condannato il ricorrente in solido con la M.G. di G.S. & C. S.a.s., senza considerare che la qualità di socio accomandatario dallo stesso rivestita ne avrebbe comportato una responsabilità meramente sussidiaria;

che il primo motivo è fondato; ed invero, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c. -fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008): e tale ultima ipotesi si profila nel caso di specie – in cui, nella sostanza, viene in considerazione l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda -, essendo incorsa la Corte distrettuale in un vizio di “ultrapetizione”, nella parte in cui ha disposto la condanna del ” G. e della società, in solido, al pagamento, in favore di C.E., di Euro 1.846,22 a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS per il periodo 13.10.2005-27.1.2005 e di Euro 332,17 a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS per il periodo 28.1.2005-19.3.2005, oltre accessori”, senza considerare che la C., nell’atto di appello, aveva fatto un riferimento alle somme asseritamente dovute a titolo di integrazione del trattamento economico per malattia ed infortunio soltanto nella narrazione dello svolgimento del processo, senza, però, farne alcun cenno nei motivi di gravame, nè in sede di conclusioni dell’atto stesso, come si evince, in particolare, dalle pagg. 23-25 di quest’ultimo;

che, pertanto, la Corte territoriale ha errato nel ritenere (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che la dipendente avesse insistito per l’accoglimento integrale di tutte le domande proposte in primo grado e, per la gran parte, respinte dal primo giudice, perchè, in realtà, nelle conclusioni del ricorso in appello depositato il 21.3.2009, la C. si è limitata a trascrivere e, dunque, ad insistere esclusivamente sulle “conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato l’1.8.2005, innanzi al Tribunale di Roma”, omettendo di riportare anche quelle delle memorie difensive depositate nei tre procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi, di cui si è detto in narrativa, azionati anche per ottenere le somme a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS, le quali ultime non sono state riconosciute dal giudice di primo grado; e, dunque, in mancanza di riproposìzione in sede di gravame delle domande respinte dal Tribunale, le stesse devono intendersi rinunziate ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 413/2017; 14755/2006);

che il secondo motivo resta, all’evidenza, assorbito;

che, per tutte le considerazioni innanzi svolte, il primo motivo va accolto – assorbito il secondo – e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi del disposto dell’art. 384 c.p.c., dovendosi dichiarare non dovute le somme riconosciute a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS;

che, avuto riguardo all’esito dell’intero processo, confermate le spese di lite stabilite con la sentenza di primo grado, si stima equo compensare interamente tra le parti quelle di secondo grado;

che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè la C. è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorse assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le somme riconosciute a titolo di integrazione del trattamento economico di malattia INPS. Conferma le spese stabilite in primo grado; compensa le spese del secondo grado; nulla per quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA