Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9475 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 21/04/2010), n.9475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. R.G. 31956/06 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui sono domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, rappresentata e difesa

dagli avvocati MASSA Claudio e Costanza Acciai e con domicilio eletto

presso lo studio Acciai in Roma Via F. Corridoni 7 per procura

speciale notarile del 20 2009 dicembre 2006 (notaio Turturici rep.

86298);

– controricorrente –

sul ricorso incidentale R.G. n. 1030/2007 proposto da:

Fondazione Banca del Monte di Lucca, rappresentata e difesa come

sopra;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui sono domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/26/05 della Commissione tributaria

regionale di TORINO, emessa il 23 maggio 2005, depositata il 28

settembre 2005, R.G. 998/04;

lette le conclusioni scritte del P.M., Cons. Dott. MARTONE Antonio,

del 29 aprile 2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo presentava istanza di rimborso dell’IRPEG versata in eccesso nei periodi di imposta dal 1.10.95-30.9.96 al 1.10.98-30.9.99 e impugnava il silenzio rifiuto dell’Amministrazione davanti la CTP di Cuneo che ha respinto il ricorso;

La C.T.R. del Piemonte ha invece accolto l’appello della Fondazione;

Ricorre ora per cassazione l’Amministrazione finanziaria con tre motivi: a) violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, art. 14 preleggi, D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (l’Amministrazione contesta l’affermazione della prevalenza della non commercialità); b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2195 e 2697 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 2 (l’Amministrazione contesta l’interpretazione normativa sulle fondazioni bancarie recepita dalla C.T.R.) e la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul punto; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 T.C.E. (con specifico riferimento alla sentenza della C.G.C.E. del 10 gennaio 2006 nella causa C-222.04);

Propone controricorso e ricorso incidentale la Fondazione che deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. (a mente dell’art. 360 c.p.c., n. 4) omessa pronuncia su condanna al rimborso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che i due ricorsi vanno riuniti per la loro evidente connessione;

le ricorrenti amministrazioni impugnano la decisione della CTR del Piemonte con la quale è stato riconosciuto il diritto della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, all’esonero del pagamento del 50% dell’IRPEG in virtù di valutazione operata dalla C.T.R. che ha ritenuto sussistere a favore della Fondazione piemontese i presupposti di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis;

tale decisione della C.T.R. del Piemonte è in palese contrasto con la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1576 del 22 gennaio 2009 secondo cui:

1. gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG;

2. la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme;

3. la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c) (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti;

4. ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni;

ritenuto che pertanto il ricorso principale deve essere accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;

ritenuto che il ricorso incidentale rimane assorbito;

ritenuto che sussistono giusti motivi in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA