Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9475 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10438/2010 proposto da:

Z.G., M.F. anche in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FABRIZIO MOBILIA

con studio in MESSINA VIA P. ROMEO 4 (avviso postale ex art. 135)

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2009 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del 10 motivo di

ricorso, rigetto del 2^ motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, con la sentenza n. 66/02/09, depositata il 19.02.2009 e non notificata, ha accolto parzialmente l’appello del contribuente Z.G., riconoscendo la spettanza degli interessi per il ritardato rimborso delle imposte pagate ed escludendo la rivalutazione monetaria.

2. La controversia era nata a seguito dell’impugnazione proposta dal contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in merito alla istanza di rimborso della quota IRPEF, a suo dire, indebitamente trattenuta all’atto della liquidazione del TFR, con richiesta della riliquidazione dell’indennità, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sulle somme riconosciute in restituzione, oltre interessi secondo quanto previsto dalla L. 16 settembre 1985, n. 482, art. 7, comma 2.

3. Il contribuente e l’avv. M.F. in proprio, in quanto già costituitosi in fase di gravame, ricorrono per cassazione su due motivi, corroborati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 324 c.p.c., in conseguenza del travolgimento del giudicato interne formatosi sulla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del contribuente, e dell’art. 336 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) è fondato.

Il ricorrente, dopo avere ricordato che il primo giudizio si era concluso favorevolmente, con il rimborso delle ritenute fiscali indebitamente trattenute e con la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, fa rilevare che la CTP aveva trascurato di disporre la distrazione a favore dell’Avvocato anticipatario e che ciò era stato oggetto di specifico motivo di appello, mentre la condanna alle spese non era stata impugnata dall’Agenzia; il giudice di secondo grado, disattendendo la domanda e pur avendo parzialmente accolto l’appello del contribuente con riferimento a quanto spettante a titolo di interessi, aveva disposto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio così modificando in peius la precedente statuizione e travolgendo il giudicato interno formatosi sul capo relativo alla pronuncia di condanna della sentenza di primo grado.

1.2. L’iter processuale, rilevabile per autosufficienza dal ricorso, evidenzia che la condanna alle spese in danno dell’Agenzia non era stata oggetto di gravame e che la seconda decisione è stata ugualmente favorevole al contribuente, anche se ampliando il riconoscimento delle sue spettanze dal riliquidato TFR agli interessi. Come già affermato da questa Corte, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione: all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (così Cass. n. 11423 del 01/06/2016, n. 15483 del 11/06/2008, n. 4052 del 19/02/2009).

Nel caso in esame, in seguito all’appello del contribuente la CTR ha confermato la soccombenza della Agenzia, solo estendendone Li portata agli interessi, sicchè non vi è stato un mutamento dell’esito complessivo della lite che imponesse una rideterminazione officiosa delle spese di primo grado. Pertanto la sentenza di appello è priva di effetti su un provvedimento (la condanna alle spese della controparte) che non dipendeva dalla riforma e che risulta passato in giudicato per mancata impugnazione.

Ne consegue l’accoglimento del motivo, mentre va disattesa l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’Agenzia e fondata sulla erronea interpretazione del motivo quale sollecitazione della pronuncia di distrazione che, al contrario, non è più stata riproposta.

2.1. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 1224 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere riconosciuto la CTR il maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme a rimborsarsi, è infondato.

Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto statuito dai giudici di appello, la rivalutazione monetaria è stata ritenuta da questa Corte applicabile anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente in sede di contenzioso tributario; i ricorrenti richiamano inoltre il principio affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 19499 del 16/07/2008 secondo cui, in caso di ritardato pagamento di un’obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva per qualunque creditore.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Questa Corte (Sez. 5, n. 26403 del 30/12/2010; Sez. 5, Ord. n. 26910 del 14/12/2011; Sez. 5, n. 3125 del 12/02/2014; Sez. 6-5, Ord. n. 7803 del 20/04/2016, Sez. 5, n. 27299 del 29/12/2016) ha già avuto modo di affermare il principio – cui il Collegio ritiene di dare continuità – secondo cui “in tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili l’art. 1224 c.c., comma 1 e art. 1284 c.c., stante la speciale disciplina del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44 – relativa a tutti gli interessi dovuti dall’amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto giuridico tributario – la specialità della fattispecie tributaria impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 1224 c.c., comma 2, pertanto, il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell’art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l’indisponibilità del denaro, a cagione dell’inadempimento, ed ad offrirne prova rigorosa”. Nella specie, come è incontestato, nessuna allegazione in ordine alla sussistenza di un maggior danno risarcibile rispetto a quello già ristorato con il riconoscimento degli interessi, è stata effettuata dal contribuente onde la sentenza impugnata, su tale capo, rimane immune da censura.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, infondato il secondo; la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio a diversa Sezione della C.T.R. della Sicilia, sezione distaccata di Messina, per la corretta applicazione del principio enunciato e per la liquidazione anche le spese del presente giudizio.

PQM

– accoglie il primo motivo di ricorso, infondato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alle Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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