Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9475 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16606/2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LA7 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA e FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che

la rappresentano edifendono;

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono;

– controricorrenti –

e contro

E-WORK S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4158/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2017 R.G.N. 3267/2014.

Fatto

RILEVATO

1. Che O.A., con la domanda di primo grado, premesso di avere prestato in favore dell’emittente televisiva (OMISSIS), attualmente La 7 s.r.l. con mansioni di operatore RVM, a partire dal 10.10.2000 e fino al 16.7.2006, attività di lavoro dipendente sulla base di plurimi contratti dei quali il primo a termine e gli altri riconducibili alle tipologie del lavoro temporaneo e del lavoro somministrato, dedotta la illegittimità per vari profili dei detti contratti, ha chiesto accertarsi l’esistenza con Telecom Italia Media s.p.a. di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto alle mansioni di Operatore RVM ed inquadramento nel gruppo B, livello 4 o altre analoghe, e la condanna della società al ripristino della funzionalità del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla interruzione dello stesso;

1.1. che il giudice di primo grado ha respinto la domanda con statuizione confermata dal giudice di seconde cure sulla base delle seguenti considerazioni: a) per il periodo fino al 30.9.2002 deve effettivamente ritenersi, in relazione al primo contratto a termine (stipulato con la C.G. Group s.p.a.), che la stipula di tanti altri contratti successivi, di altra tipologia, con l’intervento di altre società (di somministrazione) e l’impugnativa proposta oltre dieci anni dopo, costituiscono circostanze idonee a fondare la risoluzione per mutuo consenso del rapporto; b) analogamente deve ritenersi in relazione al secondo contratto (24.4.2001/30.9.2002) sia in ragione dell’inerzia del lavoratore protrattasi per quasi un decennio dal contratto in questione, sia perchè non risulta dedotta la ragione dell’asserita legittimazione passiva di Telecom Italia s.p.a. atteso che l’utilizzatrice era stata la società C.G. e ciò assorbe la dedotta genericità della causale della prima somministrazione; c) quanto ai successivi contratti di somministrazione, che facevano riferimento a “ragioni di carattere produttivo”, la relativa causale risultava integrata in termini specifici; d) alcun rilievo aveva la conferma da parte di alcuni testi dell’utilizzo improprio dell’ O. in mansioni diverse da quelle tipiche di operatore RVM trattandosi di operazioni meramente complementari a quelle di operatore;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso O.A. sulla base di sette motivi; Telecom Italia s.p.a. e La 7 s.p.a. quale cessionaria del ramo di azienda hanno resistito con tempestivi controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,1175,1375 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 1362 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360 bis c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per avere, in contrasto con il consolidato orientamento del giudice di legittimità, affermato in relazione ai primi due contratti la estinzione per mutuo consenso del rapporto sulla base della sola valorizzazione della protratta inerzia del lavoratore nel far valere la illegittimità del contratto;

2. che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., anche in rifermento a quanto previsto dall’art. 1422 c.c., nonchè dagli artt. 2946,2948 c.c., dall’art. 2113 c.c. e dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, in relazione all’art. 360 bis c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene, in sintesi, che la Corte di merito nel collegare al mero decorso del tempo l’efficacia risolutiva del rapporto aveva finito con il vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità;

3. che con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Censura la sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in relazione alla ritenuta carenza di legittimazione passiva, con riferimento ai primi due contratti, di Telecom Italia s.p.a., carenza che assume mai eccepita dall’interessata; sotto altro profilo evidenzia che sul punto si era formato il giudicato in quanto la sentenza di prime cure aveva espressamente affermato la legittimazione passiva di Telecom Italia Media s.p.a. la quale, nel costituirsi in giudizio come successore universale della C.G. s.p.a., si era difesa in fatto e in diritto senza successivamente censurare l’affermazione del giudice di prime che tale legittimazione passiva aveva riconosciuto;

4. che con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 7, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, degli art. 24, punto f) e art. 25, punto 6 c.c.n.l. Rtv – Motivazione apparente. Censura la sentenza impugnata per non avere questa in concreto operato alcun riesame nel merito,esame che assume sollecitato con il proposto gravame, della questione relativa alla genericità della causale relativa agli ultimi due contratti di somministrazione;

5. che con il quinto motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 – violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura la sentenza impugnata per avere escluso la illegittimità del contratto di lavoro intercorso tra la società utilizzatrice e il lavoratore dal 14 settembre 2005 al 24 gennaio 2006 e successive proroghe, fondata sulla incoerenza della causale rispetto al lavoro effettivamente assegnato; con riferimento al terzo contratto, recante la giustificazione “necessario completamento della squadra tecnica per nuove produzioni televisive del palinsesto 2005/2006” assume essere pacifico e comunque risultare dagli atti di causa che l’ O. non aveva lavorato per alcuna nuova produzione bensì per trasmissioni in onda da lungo tempo;

6. che con il sesto motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura la sentenza impugnata per avere escluso la illegittimità del contratto di lavoro intercorso tra la società utilizzatrice e il lavoratore dal 14 giugno 2006 al 16 luglio 2006 e successive proroghe sino al 27 novembre 2007, per genericità e incoerenza della causale contrattuale;

7. che con il settimo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura la sentenza impugnata per avere escluso la illegittimità del contratto di lavoro intercorso tra la società utilizzatrice e il lavoratore dal 19 giugno 2006 al 16 luglio 2006 e poi prorogato al 25 novembre 2007, fondata sulla incoerenza della causale contrattuale rispetto alla mansione effettivamente espletata e sulla mancata esplicitazione della esigenza di assumere l’ O. a tempo determinato;

8. che il primo motivo di ricorso è infondato. Si premette che il giudice di appello ha fondato l’accertamento della risoluzione per mutuo consenso con riferimento al rapporto scaturente dai primi due contratti non solo sul decorso del tempo avuto riguardo all’epoca della iniziativa giudiziale del lavoratore ma anche su ulteriori circostanze – rappresentate dalla conclusione di plurimi contratti successivi, di altra tipologia (somministrazione di manodopera) con intervento di altre società di somministrazione – ritenute, evidentemente, concludenti nel senso del disinteresse del lavoratore all’instaurazione di un rapporto con l’originaria datrice di lavoro (sentenza pag. 6, terz’ultimo e quart’ultimo);

8.1. che la decisione risulta coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale, premesso il dato normativo dell’art. 1372 c.c., comma 1, secondo cui il contratto può essere sciolto “per mutuo consenso”, e l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti, ha costantemente ribadito, con riferimento ai contratti a tempo determinato, che il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e l’impugnativa dello stesso non è sufficiente a configurare un disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro essendo necessario che venga fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo

(cfr., tra le altre, Cass. 17/3/2015 n. 5240, Cass. 28/1/2014 n.

1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057); in tale linea argomentativa si pone Cass. Sez Un. 27/10/2016 n. 21691 la quale, premesso che la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” ove “concorra con altri elementi convergenti”, ha puntualizzato che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”, conseguendone che tale apprezzamento, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. 12/12/2017 n. 29781);

9.1. che in relazione al secondo contratto occorre aggiungere che la sentenza impugnata ha ritenuto, altresì, che la domanda non avrebbe, comunque, potuto essere esaminata ed accolta posto che la utilizzatrice delle prestazioni dell’ O. era risultata essere la società C.G. e che non era stata dedotta la ragione dell’asserita legittimazione passiva di Telecom Italia Media s.p.a.; questa seconda, autonoma ratio decidendi che sorregge il mancato accoglimento della domanda di nullità relativa al secondo contratto non risulta idoneamente censurata secondo quanto si andrà ad evidenziare in sede di esame del terzo motivo di ricorso;

10. che il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di pertinenza con le argomentazioni del giudice di appello che stanno alla base della ritenuta estinzione, per mutuo consenso, del rapporto scaturente dai primi due contratti le quali, come chiarito sub paragrafo 9), non risiedono nella esclusiva valorizzazione dell’elemento temporale ma fanno riferimento, con ragionamento privo di vizi logici e giuridici, a circostanze ulteriori. Quanto ora osservato assorbe le ulteriori doglianze intese a censurare il ragionamento presuntivo in tema di ricostruzione della volontà risolutiva in quanto asseritamente fondato sul solo elemento del decorso del tempo;

11. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Premesso, infatti, che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d’ ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 27/03/2017 n. 7776), si osserva che il motivo non è sorretto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, dalla adeguata esposizione dei fatti di causa e dalla trascrizione degli atti necessari, adempimenti questi indispensabili a consentire alla Corte di legittimità la verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione senza necessità di ricorrere ad elementi integrativi (Cass. 07/03/2018 n. 5478; Cass. 28/12/2017 n. 31082; Cass. 09/04/2013 n. 8569); parte ricorrente, in particolare, non riproduce il contenuto della memoria di primo grado della società Telecom Italia Media s.p.a. destinata a chiarire la posizione difensiva assunta da questa in relazione ai primi due contratti nei quali, per come pacifico, l’ O. aveva prestato la propria attività in favore della società C.G.; la parziale trascrizione della sentenza di primo grado non è decisiva nel sostenere l’assunto alla base della censura posto che dalle poche righe trascritte in ricorso sembra evincersi che la questione della legittimazione passiva di Telecom Italia Media s.p.a. sia stata affermata dal primo giudice con riferimento al profilo connesso al successivo trasferimento del ramo di azienda alla società La 7 s.r.l. e non con riferimento alla questione della eventuale successione alla società C.G. (v. ricorso, pag. 36, secondo capoverso);

11. che il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata ha espressamente preso in considerazione il motivo di appello che denunziava il vizio della sentenza di primo grado di apparenza di motivazione con riferimento al terzo e quarto contratto (v. pag. 6, punto 4.3) e lo ha – correttamente (Cass. 26/01/2016 n. 1377; Cass. 03/04/2017 n. 8604)- ritenuto assorbito

dall’esame nel merito dei contratti in questioni dei quali sia pure con formula sintetica ha escluso è stata esclusa la denunziata genericità (v. sentenza pag. 7 punto 4.4.);

12. che il quinto motivo è inammissibile. Sotto un primo profilo, infatti, manca, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la esposizione dei fatti di causa con riguardo alle posizioni difensive delle parti ed allo svilupparsi del contraddittorio nelle fasi di merito in relazione alla domanda relativa al terzo ed al quarto contratto. Sotto un secondo profilo si evidenzia che parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto, contesta la ritenuta specificità della causale apposta ai contratti in controversia e cioè un accertamento demandato al giudice di merito con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici – come avvenuto nel caso di specie – resta esente dal sindacato di legittimità (Cass. 11/02/2015 n. 2680; Cass. 27/04/2010 n. 10033;) nè essa può ritenersi inficiata dalla deduzione che in sede giudiziaria era emerso che le ragioni giustificatrici erano tutt’altre che quelle emerse in contratto, deduzione del tutto generica, priva di riferimenti agli atti di causa;

13. che il sesto motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, per ragioni sostanzialmente identiche a quelle espresse in relazione al motivo precedente venendo in rilievo una questione connessa ad una valutazione demandata al giudice di merito e non suscettibile in sede di legittimità;

14. che il settimo motivo di ricorso è inammissibile per il dirimente rilievo rappresentato dalla carente esposizione, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della vicenda processuale con riferimento alle deduzioni formulate in primo grado in ordine a specifici profili di illegittimità del quarto contratto, alle deduzioni difensive della società ed alla sviluppo del contraddittorio sul punto nelle fasi di merito. In ogni caso, in relazione alla critica attinente alla mancata esplicitazione in contratto delle esigenze di procedere all’assunzione a termine, si rileva che la sentenza impugnata non merita censura in quanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, non impone al datore di lavoro l’onere di procedere alla formalizzazione delle predette ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione, ma solo quello di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonchè la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. 12/01/2015 n. 208); quanto poi alla corrispondenza tra le mansioni di assegnazione e quelle di effettiva adibizione, contestata dal ricorrente, la stessa è frutto di accertamento di fatto che poteva essere incrinato solo dalla deduzione, in conformità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti individuato nei rigorosi termini prescritti da Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053, fatto neppure prospettato dall’odierno ricorrente nella illustrazione del motivo;

15. che a tanto consegue il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza;

16. che sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente di Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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