Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9474 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 21/04/2010), n.9474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fondazione Banca del Monte di Lucca, rappresentata e difesa

dall’avvocato RUSSO Pasquale e con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Guglielmo Fransoni di Roma Via Bruno Buozzi 102;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui sono domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 63/25/05 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 9 maggio 2005, depositata il 15

settembre 2005, R.G. 1703/04;

udito l’avv.to Fransoni per la Fondazione ricorrente;

udito il P.M., Cons. Dott. MARTONE Antonio, che si è riportato alle

conclusioni scritte del 29 aprile 2009;

udita la relazione del Cons. Dott. Giacinto Bisogni nella Camera di

consiglio del 22 dicembre 2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la Fondazione ricorrente, Banca del Monte di Lucca, impugna per cassazione la decisione della CTR della Toscana con la quale è stato denegato il diritto vantato dalla Fondazione, titolare di partecipazione di controllo nella s.p.a. Banca del Monte di Lucca, al rimborso della quota parte dell’IRPEG versata per l’esercizio 1 ottobre 1997 – 30 settembre 1998. La CTR ha basato la sua decisione su di una interpretazione della normativa sulle fondazioni bancarie che, partendo dalla loro natura di holdings, ha negato nella specie alla Fondazione lucchese, i presupposti di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, per la riduzione a metà dell’IRPEG.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che tale decisione della C.T.R. toscana è conforme alla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1576 del 22 gennaio 2009 secondo cui:

1. gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG;

2. la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme;

3. la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c) (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti;

4. ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;

ritenuto che sussistono giusti motivi in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

 

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