Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9474 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1094/2016 proposto da:

LA7 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA e FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

R.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

TELECOM ITALIA S.P.A., (in qualità di incorporante di TELECOM ITALIA

MEDIA S.P.A.);

– intimata –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. (in qualità di incorporante di TELECOM ITALIA

MEDIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA e FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente successivo –

contro

R.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente al ricorso successivo –

LA7 S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5171/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2015 R.G.N. 6360/2011.

Fatto

RILEVATO

1. Che con sentenza n. 5172/2015 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26.8.2003 ed ancora in atto con diritto della appellata R.B. all’inquadramento come assistente di produzione, livello 5, ha condannato, in solido, Telecom Italia MEDIA s.p.a. e La 7 s.r.l., quale cessionaria del ramo di azienda al quale era addetta la lavoratrice, a corrispondere a quest’ultima l’indennizzo della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dalla “presente sentenza”;

1.1. che la conferma della declaratoria di illegittimità del termine è stata fondata: a) sul difetto di specificità delle esigenze enunciate quale ragione giustificativa dell’assunzione a tempo determinato nel primo dei contratti in controversia essendosi le parti limitate alla sola indicazione del nome del programma contenitore al quale sarebbe stata addetta la R. e delle mansioni di adibizione (assistente di produzione), senza individuare, neppure in termini sintetici, le cause tecnico organizzative che avevano indotto la società a concludere il contratto a termine; b) sulla carenza del requisito della temporaneità delle esigenze alla base dell’assunzione, avendo il giudice di prime cure correttamente valutato che il programma OMNIBUS per il quale la R. era stata ripetutamente assunta a temine costituiva un programma sempre riproposto nel corso degli anni nel palinsensto televisivo della emittente La 7;

1.2. che la riforma della statuizione risarcitoria è stata adottata in conformità della previsione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della relativa norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13;

2. che per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi Telecom Italia s.p.a., quale incorporante Telecom Italia Media s.p.a. e la società La 7 s.r.l.; R.B. ha depositato tempestivi controricorso; la intimata La 7 s.r.l. non ha svolto attività difensiva nel procedimento di cui al ricorso instaurato da Telecom Italia s.p.a.; la intimata Telecom Italia s.p.a. non ha svolto attività difensiva nel procedimento di cui al ricorso instaurato dalla società La 7 s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che le società ricorrenti hanno formulato identici motivi di ricorso che, pertanto, vengono trattati congiuntamente;

2. che il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, censurando la sentenza impugnata con riferimento al ritenuto difetto di specificità delle esigenze legittimanti l’assunzione a termine;

3. che il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 c.c.n.l. Radio Televisioni private del 9.5.2003 sul rilievo, in sintesi, che le assunzioni in controversia risultavano legittimate dalla richiamata previsione collettiva la quale consentiva l’assunzione a tempo determinato riferita a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, con possibilità di impiego, in caso di eventuale fermo produttivo, in altre produzioni in corso; alla stregua di tale previsione nonchè della successiva nota a verbale la esigenza di specificità doveva ritenersi soddisfatta con il mero richiamo nel testo contrattuale del titolo programma al quale era adibita la lavoratrice;

4. che il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria a legittimare l’assunzione a tempo determinato la temporaneità dell’esigenza lavorativa alla base del termine; in questa prospettiva, richiamata la novella legislativa D.L. n. 112 del 2008, si assume che le ragioni giustificatrici del termine possono essere riferibili anche alla ordinaria attività del datore di lavoro; sotto altro profilo si sostiene che tale carattere non può implicitamente ritenersi escluso dal reiterarsi del programma per più stagioni televisive;

5. che il quarto motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello omesso di dare ingresso alle istanze istruttorie articolate al fine di consentire la verifica della legittimità del contratto a tempo determinato a fronte dello specifico motivo di gravame (il terzo) articolato con l’atto di appello. In particolare ci si duole che il giudice di prime cure e il giudice d’appello non avessero dato ingresso ad alcuna delle prove richieste nei gradi precedenti e poi argomentato in ordine alla mancata prova dello specifico apporto tecnico del lavoratore alla cui dimostrazione era destinata la richiesta istruttoria;

6. che il primo motivo di ricorso – ricordato che il primo dei contratti in controversia è stato stipulato in epoca antecedente alla modifica del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 41, lett. a) e alla modifica dell’art. 1, comma 1, dello stesso decreto introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 21, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 – è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa; al giudice di merito spetta accertare – con valutazione che se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine (v. tra le altre, Cass. 27/04/2010 n. 10033 e, con specifico riferimento alla conformità comunitaria della disciplina in esame, Cass. 27/01/2011 n. 1931). In particolare, in pronunzie rese su fattispecie analoghe a quella in oggetto, nelle quali si controverteva della sufficienza, al fine di ritenere integrato il requisito della specificità, della sola indicazione del titolo provvisorio del programma e della stagione televisiva in cui lo stesso sarebbe andato in onda, è stato ritenuto non sufficientemente specificata la ragione produttiva poichè la realizzazione di programmi radiotelevisivi costituisce la normale attività imprenditoriale della datrice di lavoro di talchè essa non può integrare il motivo (eccezionale) per derogare ad assunzioni a tempo indeterminato; è stato, quindi, affermato che “il requisito normativo della specificazione scritta della causale giustificativa dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, non risultava osservato nella fattispecie, non potendo ritenersi a tal fine soddisfacente il generico riferimento a non precisate ragioni di carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione di un programma dal titolo provvisorio, formula, questa, che si limita a riprodurre la più generale previsione di legge (Cass. 10/11/2015 n. 22931; Cass. 03/01/2014 n. 27). In continuità con tali condivisibili precedenti il primo motivo deve essere respinto;

7. che il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto la questione della necessità di verifica del requisito di specificità nel particolare settore delle trasmissioni radiotelevisivive alla luce delle previsioni del contratto collettivo non è stata in alcun modo affrontata dalla Corte di merito per cui costituiva onere della ricorrente – onere in concreto non assolto – dimostrare che tale questione era stata ritualmente introdotta nelle fasi di merito denunziando la omessa pronunzia sul punto. Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540);

8. che l’esame del terzo motivo, incentrato sulla contestazione della necessaria temporaneità della esigenza alla base dell’assunzione a termine, risulta assorbito dal rigetto del primo motivo che ha consolidato in termini definitivi la statuizione di illegittimità

dell’apposizione del termine con riferimento al primo contratto;

9. che il quarto motivo risulta inammissibile in quanto in entrambi i ricorsi è omessa la puntuale indicazione delle circostanze oggetto della prova, nonchè la relativa trascrizione, adempimento indispensabile al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 10/08/2017 n. 19985; Cass. 30/07/2010 n. 17915; Cass. 12/06/2006 n. 13556);

10. che al rigetto dei ricorsi consegue la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza;

11. che sussistono i presupposti per l’applicabilità nei confronti di entrambe le società ricorrenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Condanna le società ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida a carico di ciascuna in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle società ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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