Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9473 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. III, 09/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5021 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

T.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Valerio Di Gravio, (C.F.:

DGR VLR 58M22 H501Z);

– ricorrente –

nei confronti di:

SVILUPPO INIZIATIVE ECONOMICHE S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,

R.S. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avvocati Massimo Manca, (C.F.: MNC MSM 66H24

D612P) e Lucia Russo, (C.F.: RSS LCU 46E54 D612G);

– controricorrente –

nonchè

A.L., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

392/2017, pubblicata in data 17 febbraio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio

dell’11 dicembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.L. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso un precetto di pagamento intimatogli da Sviluppo Iniziative Economiche S.r.l..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Grosseto, con condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario dell’opponente, avvocato T.M..

Su gravame della società opposta, la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato l’invalidità della notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado ed ha annullato la decisione impugnata, con rimessione delle parti davanti al primo giudice; in relazione alla domanda di condanna dell’ A. e del suo difensore distrattario avvocato T. “alla restituzione di quanto eventualmente loro pagato per compulsum” ha altresì statuito (in motivazione) che “nulla deve disporsi sulla restituzione di quanto pagato per compulsum poichè non risulta detto pagamento”, condannando l’ A. a pagare le spese del grado e compensandole invece nei rapporti con il T..

Ricorre l’avvocato T., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Sviluppo Iniziative Economiche S.r.l., illustrato con memoria.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

La censura è sviluppata sotto due profili.

Il ricorrente deduce che la corte di appello avrebbe statuito la compensazione delle spese del giudizio di appello (nei rapporti tra esso difensore distrattario e l’appellante), ritenendo erroneamente che sussistesse parziale soccombenza reciproca delle parti; e ciò sulla base del semplice rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, mentre invece egli doveva ritenersi integralmente vittorioso.

Deduce inoltre che sarebbe erronea anche la stessa decisione in ordine al rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronunzia impugnata, anzi non ne coglie, in radice, il reale significato con riguardo alla domanda di cui si controverte nella presente sede.

La corte di appello non ha rigettato nel merito, ritenendola infondata, la domanda di restituzione delle spese del giudizio di primo grado distratte in favore del T., proposta dalla società Sviluppo Iniziative Economiche S.r.l., ma in ordine alla stessa ha testualmente affermato: “nulla deve disporsi sulla restituzione di quanto pagato per compulsum poichè non risulta detto pagamento”.

Tale pronunzia non può affatto essere interpretata come una decisione di rigetto nel merito di una domanda proposta contro il T. stesso, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, la stessa corte di appello ha precisato, nella motivazione della sentenza impugnata, che la domanda proposta dall’appellante nei confronti del T. era di “restituzione delle somme eventualmente pagate per compulsum”: non si trattava cioè di una domanda di restituzione di somme che l’appellante allegava di avere già pagato, ma della semplice enunciazione dell’intento di ottenere una sentenza di condanna alla restituzione delle spese del giudizio di primo grado, nell’eventualità in cui, evidentemente nel corso del giudizio di secondo grado, ne fosse stato compulsato il pagamento da parte dell’avvocato distrattario della controparte.

Inoltre la corte territoriale, sempre in motivazione, non statuisce affatto che la domanda sia da rigettare, ma dichiara espressamente che su di essa “nulla deve disporsi”; e, del tutto coerentemente, non afferma che non era stata fornita la prova di un pagamento allegato, ma afferma che “non risulta” il pagamento, evidentemente con ciò intendendo che non era stato neanche allegato l’eventuale (e solo paventato) futuro pagamento per compulsum posto a base della domanda, prospettato – con la vista formulazione – quale presupposto stesso per il suo dispiegamento.

Inoltre, nello stesso dispositivo della decisione impugnata, non vi è alcun cenno alla domanda di cui si discute. Non vi è dunque alcuna espressa statuizione di rigetto in relazione a tale domanda, neanche nel dispositivo. Ciò costituisce una ulteriore conferma che sulla predetta domanda in realtà la corte di appello non ha ritenuto di dover adottare una decisione di merito.

Anche le considerazioni che la corte di appello svolge con riguardo alla legittimazione passiva del T. fanno sempre riferimento alla domanda di “restituzione di quanto eventualmente pagato per compulsum”; esse hanno dunque, in realtà, carattere del tutto pregiudiziale ed astratto, e non possono in alcun modo ritenersi segno dell’avvenuta decisione nel merito di una domanda che, come già visto, è stata ritenuta avere carattere solo “eventuale” e da qualificarsi come dispiegata in relazione ad un evento futuro soltanto possibile, del cui avveramento nessuno ha peraltro fornito allegazione o prova.

In definitiva, dal complesso della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata, emerge con certezza che la corte di appello ha ritenuto la domanda di restituzione dell’importo delle spese giudiziali distratte in favore del difensore della parte opponente in primo grado come una domanda condizionata all’ipotesi (paventata ma non allegata dall’appellante come già verificatasi) di un successivo eventuale pagamento “per compulsum” e cioè all’ipotesi di una eventuale futura esecuzione coattiva da parte dell’avvocato distrattario. Dal momento che l’evento condizionante (cioè il temuto pagamento per “compulsum”) non risultava neanche successivamente allegato dall’appellante stesso, detta domanda è stata ritenuta di fatto abbandonata.

In tale situazione, dunque, la corte di appello ha ritenuto di non dovere affatto decidere nel merito con riguardo a tale domanda, ma ha semplicemente dato atto che “nulla doveva disporsi”.

E’ poi appena il caso di osservare che non rileverebbe, nella presente sede, stabilire se l’interpretazione della corte di appello della domanda dell’appellante come in origine solo eventuale e, poi, di fatto abbandonata, sia corretta e, in ogni caso, se una decisione di merito con riguardo ad essa avrebbe dovuto in realtà comunque essere adottata, non essendo state formulate nel ricorso specifiche censure con riguardo a tali aspetti e, in particolare, non essendo stata formulata alcuna censura di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente, in altri termini, fonda tutte le sue censure sull’erroneo presupposto che sia intervenuta una pronunzia di rigetto su una domanda di restituzione di somme pagate in suo favore, senza neanche spiegare le ragioni per cui, a suo avviso, una statuizione del tutto inesistente nel dispositivo, e con riguardo a domanda per cui, nella stessa motivazione, i giudici affermano che “nulla deve disporsi”, dovrebbe intendersi in realtà come una pronunzia di rigetto nel merito.

Non può che concludersi che il ricorso non coglie l’effettiva ratio decidendi, anzi, ancor prima, non coglie l’effettivo dictum, della sentenza impugnata.

1.2 Quanto sin qui osservato è sufficiente per concludere nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Per completezza espositiva, è opportuno aggiungere che le censure del ricorrente (oltre a fondarsi sull’erroneo presupposto che sia stata emessa una sentenza di rigetto di una domanda proposta nei suoi confronti, come già visto) si fondano sull’ulteriore erroneo presupposto che la compensazione delle spese del grado, nei rapporti tra lui e l’appellante, sia stata disposta dalla corte di appello perchè era stata ravvisata una ipotesi di reciproca soccombenza delle parti (reciproca soccombenza che, al contrario, nella specie sarebbe invece da escludere).

In realtà, la corte di appello, nella sua decisione sulle spese di lite, non fa alcun riferimento alla reciproca soccombenza delle parti, ma si limita a dare atto che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal T. era stata disattesa, anche se la relativa domanda della società appellante nei suoi confronti non era stata accolta, senza affermare nè che vi fosse stato un rigetto nè che vi fosse stata soccombenza, tanto meno reciproca.

In definitiva, deve ritenersi che i giudici di secondo grado abbiano in realtà esclusivamente inteso indicare i giusti motivi per cui hanno ritenuto equo disporre la compensazione delle spese, nei rapporti tra l’appellante ed il T., evocato e costituitosi in proprio.

Anche sotto questo aspetto, dunque, le censure non colgono adeguatamente il senso della decisione impugnata.

Nè potrebbe darsi seguito alla singolare tesi del ricorrente, secondo il quale, poichè la domanda nei suoi confronti sarebbe stata proposta per la prima volta solo in appello, e tenuto conto che il giudizio di secondo grado ha avuto inizio nel 2015, si dovrebbe ritenere applicabile alla relativa decisione la formulazione successiva alla modifica intervenuta nel 2014 dell’art. 92 c.p.c. (in base alla quale la compensazione è possibile solo per reciproca soccombenza o per mutamento di giurisprudenza; per quanto va dato atto che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, ciò risulta in realtà possibile anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).

Il giudizio di opposizione ha infatti avuto inizio in primo grado nel 2005, quindi sotto il regime testo originario dell’art. 92 c.p.c. e la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, è applicabile esclusivamente ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore, potendo in proposito attribuirsi rilievo esclusivamente alla data di inizio del processo, indipendentemente dall’articolarsi delle specifiche domande avanzate nell’ambito dello stesso e, quindi, dalla data di proposizione di esse.

D’altronde, se si potesse anche per un solo momento ritenere fondata la tesi del ricorrente, allora dovrebbe addirittura concludersi che il suo ricorso sarebbe da ritenersi in radice inammissibile in quanto tardivo, perchè, sulla base di detta tesi, si dovrebbe ritenere applicabile, alla domanda per cui è causa, l’art. 327 c.p.c. nella sua formulazione successiva al 2009 e, quindi, il termine lungo per impugnare sarebbe di sei mesi e non di un anno (ed il presente ricorso non è stato proposto nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’oggettiva peculiarità della situazione processuale verificatasi e delle difficoltà di interpretazione della statuizione impugnata.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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