Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9473 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26767/2014 proposto da:

LA7 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA e FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che

la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

V.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4225/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2014 R.G.N. 7343/2011.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti tra V.I. e Telecom Italia Media s.p.a., con conversione in rapporto a tempo indeterminato e giuridica prosecuzione dopo il 31.12.2006 nei confronti di La 7 s.r.l., cessionaria del ramo di azienda al quale era addetta la lavoratrice, ha condannato le società cedente e cessionaria, in solido, a corrispondere alla V. l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, nella misura di sei mensilità oltre accessori dalla sentenza;

1.1. che la declaratoria di illegittimità del termine è stata fondata sul difetto di specificità delle esigenze enunciate quale ragione giustificativa dell’assunzione a tempo determinato essendosi le parti limitate alla sola indicazione del titolo del programma al quale sarebbe stata addetta la V. quale assistente alla regia; la misura dell’indennità è stata determinata tenuto conto dell’elevato numero di contratti a termine stipulati tra le parti nel corso degli anni; il giudice di appello ha, inoltre, rilevato la assenza di temporaneità delle esigenze alla base delle assunzioni per essere il programma al quale era stata addetta la lavoratrice esistente già prima dell’assunzione e proseguito anche dopo la cessazione del rapporto;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso La 7 s.r.l. sulla base di cinque motivi. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; V.I. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, censurando la sentenza impugnata con riferimento al ritenuto difetto di specificità delle esigenze legittimanti l’assunzione a termine;

2. che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 c.c.n.l. Radio Televisioni private 9.5.2003, sostenendo, in sintesi, che le assunzioni in controversia risultavano legittimate dalla richiamata previsione collettiva la quale consentiva l’assunzione a tempo determinato per l’assunzione di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, con possibilità di impiego in caso di eventuale fermo produttivo, su altre produzioni in corso; alla stregua di tale previsione nonchè della successiva nota a verbale la esigenza di specificità doveva ritenersi soddisfatta con il mero richiamo nel testo contrattuale del programma al quale era adibito il lavoratore;

3. che con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria, per l’apposizione del termine,la temporaneità dell’esigenza lavorativa alla base dell’assunzione; in questa prospettiva, richiamata la novella legislativa di cui al D.L. n. 112 del 2008, convertito con L. n. 133 del 2008, assume che le ragioni giustificatrici del termine possono essere riferibili anche alla ordinaria attività del datore di lavoro; sotto altro profilo deduce che l’esigenza di specificità non poteva ritenersi venir meno in ragione del reiterarsi del programma per più stagioni televisive;

4. che con il quarto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla esistenza o meno di una stabile esigenza all’interno della organizzazione aziendale per la realizzazione del programma televisivo al quale è stata adibita la lavoratrice. Si duole, in particolare della mancata menzione delle risultanze dell’istruttoria dalle quali emergeva che i negativi risultati in termini di share imponevano alla società ogni anno di verificare la concreta opportunità di produzione e messa in onda del programma in questione e che tanto era sufficiente ad escludere il carattere stabile e duraturo della esigenza alla base dell’assunzione;

5. che con il quinto motivo deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32,commi 5 e 6, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato la circostanza che gli accordi dell’anno 2009 e dell’anno 2011 sottoscritti tra la società e le organizzazioni sindacali prevedevano l’assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine e di somministrazione nell’ambito di specifiche graduatorie;

6. che il primo motivo di ricorso, ricordato che il primo dei contratti in controversia è stato stipulato in epoca antecedente alla modifica del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1 comma 41, lett. a) e all’art. 1, comma 1 dello stesso decreto dal D.L. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (v., tra le altre, Cass. 27/04/2010 n. 10033 e, con specifico riferimento alla conformità delle disposizioni applicabili alla disciplina comunitaria. Cass. 27/01/2011 n. 1931). In particolare, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame nella quale si controverteva della sufficienza, al fine di ritenere integrato il requisito della specificità, della sola indicazione del titolo provvisorio del programma e della stagione televisiva è stato ritenuto non sufficientemente specificata la ragione produttiva mediante la sola indicazione del programma al quale sarebbe stato addetto il lavoratore e della stagione televisiva in cui sarebbe stata effettuata la trasmissione, poichè la realizzazione di programmi radiotelevisivi è la normale attività imprenditoriale della datrice di lavoro, di talchè essa non può ex se costituire il motivo (eccezionale) per derogare ad assunzioni a tempo indeterminato; è stato quindi affermato che “il requisito normativo della specificazione scritta della causale giustificativa dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, non risultava osservato nella fattispecie, non potendo ritenersi a tal fine soddisfacente il generico riferimento a non precisate ragioni di carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione di un programma dal titolo provvisorio, formula, questa, che si limita a riprodurre la più generale previsione di legge (Cass. 10/11/2015 n. 22931; Cass. 03/01/2014 n. 27);

7. che il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto la questione della necessità di verifica del requisito di specificità nel particolare settore delle trasmissioni radiotelevisivive alla luce delle previsioni del contratto collettivo non è stata in alcun modo affrontata dalla Corte di merito per cui costituiva onere della ricorrente – onere in concreto non assolto – dimostrare che tale questione era stata ritualmente introdotta nelle fasi di merito denunziando la omessa pronunzia sul punto. Secondo un principio consolidato di questa Corte, infatti, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540);

8. che l’esame del terzo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione della necessaria temporaneità della esigenza alla base dell’assunzione a termine, risulta assorbito dal rigetto del primo motivo che ha consolidato in termini definitivi la statuizione di illegittimità dell’apposizione del termine;

9. che il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto non conforme all’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis. Le circostanze della cui omessa valutazione ci si duole – rappresentate, in sintesi, dalle risultanze istruttorie attestanti i negativi risultati in termini di share del programma al quale era addetta la V. con conseguente necessità per la società di verificare annualmente la concreta opportunità della relativa produzione e messa in onda – oltre a non essere evocate nel rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6, non si configurano quale fatto storico nel senso chiarito da Cass. Sez. Un 07/04/2014 n. 8053; esse rappresentano, infatti, il frutto di un processo valutativo degli elementi acquisiti, con intrinseci margini di discrezionalità, quindi, in ordine alla ricostruzione fattuale ed alle stesse conseguenze, asseritamente implicanti la temporaneità dell’esigenza alla base dell’assunzione, che parte ricorrente pretende di collegarvi;

10. che il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la questione dedotta non è stata specificamente affrontata dalla sentenza impugnata e parte ricorrente non ha dimostrato di averla ritualmente introdotta e coltivata nelle fasi di merito; trova, pertanto, applicazione il principio già affermato in relazione all’esame del secondo motivo di ricorso (v. sopra, paragrafo 7) alle cui considerazioni si rinvia;

11. che a tanto consegue il rigetto del ricorso e il regolamento, secondo soccombenza delle spese di lite;

12. che la questione relativa alla mancata evocazione in giudizio di Telecom Italia Media s.p.a., parte processuale nei gradi di merito, risulta assorbita, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, in quanto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. 17/06/2013 n. 15106; Cass. Sezioni unite 22/03/2010 n. 6826);

13. che sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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