Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9472 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10993/2015 proposto da:

A.M.L., A.R., L.R., elettivamente

domiciliati in Roma, Largo Della Gancia 1, presso lo studio

dell’avvocato Donzelli Romolo, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Villa Grazioli

15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 656/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2280/2008, depositata il 29/1/2008, ha condannato la Banca Intesa San Paolo s.p.a. a versare ad A.A. e L.R. la somma di Euro 61.986,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno in relazione al precedente acquisto da parte degli attori, nell’aprile 2001, di obbligazioni (OMISSIS) 7,25% per l’importo di Euro 60.877,36, operazione in relazione al quale è stata previamente ritenuta l’infondatezza della domanda di declaratoria di nullità e/o annullamento e/o risoluzione parimenti svolta dagli attori.

Il giudice di primo grado aveva accertato l’inadempimento della banca intermediaria all’obbligo di fornire informazioni adeguata sulla natura, sui rischi ed implicazioni della specifica operazione di investimento, ritenendo non idonea, in quanto generica, l’avvertenza di operazione non adeguata fornita dall’istituto, il quale era, altresì, venuto meno all’obbligo di informare i clienti in ordine all’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 656 del 29/01/2015, previo rigetto dell’appello incidentale proposto dagli investitori – in relazione al quale ha evidenziato che la questione del pregiudizio patrimoniale subito dai medesimi come diretta conseguenza della violazione dell’originario obbligo informativo non era stata riproposta – ha accolto l’appello principale proposto dall’istituto di credito sul rilievo che, alla luce dell’esame dell’art. 21, lett. b) T.U.F. e dell’art. 28, comma 2 reg. Consob, non era configurabile a carico dell’intermediario l’obbligo di fornire informazioni sull’andamento del titolo successivamente al suo acquisto. E’ stata quindi disposta dal giudice di secondo grado la condanna di L.R., A.M.L. e A.R. (questi ultimi quali eredi di A.A., nel frattempo deceduto) alla restituzione della somma di Euro 86.133,23 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L.R., A.M.L. e A.R. affidandolo a quattro motivi.

La Intesa San Paolo s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex. art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 TUF, artt. 26 e 28 comma 3 Consob, artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 47 Cost..

Lamentano i ricorrenti che l’obbligo dell’intermediario bancario di informare i clienti dell’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto deriva da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 28, comma 3 regol. consob – che impone comunque all’intermediario tale obbligo informativo in presenza di prodotti finanziari rischiosi e qualora ricorrano eventi conosciuti dall’istituto di credito tali da arrecare grave pregiudizio agli interessi degli investitori – oltre che dai principi di correttezza e buona fede, che hanno una funzione integrativa degli obblighi previsti dal contratto a carico delle parti.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che questa Corte ha già più volte statuito che, in materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. B), sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso (Cass. n. 10112 del 24/04/2018; conf. n. 4602/2017; n. 16318/2017; n. 2185/2013).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Espongono i ricorrenti che il Tribunale di Roma, dopo aver accertato l’inadeguata informativa loro fornita al momento dell’ordine, ha espressamente affermato che” l’inadempimento della Banca ha quindi concorso in modo determinante alla perdita del capitale investito che gli attori avrebbero potuto evitare qualora fossero stati adeguatamente informati delle caratteristiche specifiche e, di conseguenza, della non adeguatezza dell’investimento nei titoli in oggetto”.

Dunque, tale questione non era stata esaminata dal Tribunale in modo sfavorevole agli odierni ricorrenti, tanto è vero che la stessa banca aveva ritenuto di dover formulare sul punto uno specifico motivo d’appello (esattamente il n. 6), intitolato “nesso causale” nel quale l’istituto di credito aveva così osservato:”..in altri termini, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, difetta un sicuro nesso eziologico tra l’asserita carente informazione da parte dell’intermediatore (nemmeno sussistente) rischiosità dei titoli (OMISSIS) ed il danno da default, in quanto una più compiuta descrizione sulla tipologia dello strumento finanziario – ipotizzando che la stessa non fosse stata fornita – resa alla luce dei dati allora disponibili, non avrebbe ragionevolmente dissuaso controparte dalla scelta operata. La mancanza di nesso eziologico impone, evidentemente, il rigetto della pretesa dell’investitore e, quindi, nella specie, la integrale riforma della sentenza di primo grado”.

Peraltro, tale questione era stata, oggetto di un’ampia trattazione nella comparsa di costituzione in appello dei ricorrenti, nella quale avevano evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla banca appellante, le diverse informazioni li avrebbero certamente dissuasi dall’acquisto dei titoli di cui è causa e li avrebbero orientati verso titoli più sicuri, concludendo le proprie deduzioni con il rilievo che gli elementi evidenziati dall’istituto di credito non erano idonei ad elidere il nesso causale tra il difetto di informazioni e l’operazione di investimento compiuta.

Ne consegue che la Corte d’Appello ha erroneamente accertato la mancata riproposizione della questione, così omettendo di pronunciarsi sulla medesima in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c..

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione all’art. 3 Cost., comma 2, art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 2 e art. 183 c.p.c., comma 4 e art. 359 c.p.c..

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello, nella parte in cui ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse escluso il nesso di causalità tra la prima violazione degli obblighi informativi e danno prodotto, è incorsa nella violazione del principio di collaborazione tra giudice e parti nonchè del principio di contraddittorio. Il giudice di secondo grado avrebbe, infatti, dovuto palesare in corso di giudizio la propria lettura della sentenza di primo grado, eventualmente anche ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in modo che gli odierni ricorrenti avrebbero precisato le loro difese, anche a norma dell’art. 346 c.p.c..

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello ha erroneamente risolto in senso a loro sfavorevole la questione relativa al nesso causale tra la prima violazione degli obblighi informativi ed il danno prodotto, così falsamente applicando l’art. 346 c.p.c., posto che essendo tale questione stata risolta in senso favorevole agli appellati vittoriosi in primo grado, la stessa non poteva essere oggetto della cognizione del giudice d’appello, salvo l’esame di eventuali ed ammissibili motivi d’impugnazione sul punto della parte appellante.

6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente collegate, sono fondati.

Ritiene questo Collegio che il giudice di primo grado, nell’affermare che “l’inadempimento della Banca ha quindi concorso in modo determinante alla perdita del capitale investito che gli attori avrebbero potuto evitare qualora fossero stati adeguatamente informati delle caratteristiche specifiche e, di conseguenza, della non adeguatezza dell’investimento nei titoli in oggetto” ha, con evidenza, risolto la questione del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi informativi al momento dell’acquisto dei titoli poi caduti in default e il danno prodotto in senso favorevole agli investitori, con la conseguenza che gli odierni ricorrenti non sarebbero neppure stati tenuti a riproporre in appello la questione dell’esistenza del suddetto nesso di causalità, avendo sulla stessa il giudice di primo grado espressamente statuito (in senso a loro favorevole).

Inoltre, come riportato dai ricorrenti con precisi ed espressi richiami all’atto di appello della Banca Intesa San Paolo ha investito espressamente il giudice di secondo grado della predetta questione, avendo svolto uno specifico motivo d’appello intitolato “nesso causale”. In particolare, gli odierni ricorrenti, avevano affermato nell’atto di appello, per contrastare quanto statuito dal giudice di primo grado, che “anche una più compiuta descrizione sulla tipologia dello strumento finanziario – ipotizzando che la stessa non fosse stata fornita – resa alla luce dei dati allora disponibili – non avrebbe ragionevolmente dissuaso controparte dalla scelta operata….”.

Dunque, la stessa Banca appellante aveva correttamente interpretato la decisione del giudice di primo grado sul nesso causale come riferita alla prima violazione degli obblighi di investimento e non a quella relativa alle informazioni successive sull’andamento dei titoli. Inequivocabile è il riferimento alla “scelta operata” e non al successivo disinvestimento dei titoli.

In ogni caso, non è condivisibile l’affermazione della Corte di merito secondo cui gli appellati, odierni ricorrenti, nella comparsa di costituzione in appello non avrebbero riproposto la questione del nesso causale tra “la prima violazione degli obblighi informativi ed il danno prodotto”, avendo, invece, gli stessi fatto espressamente alle pagine 44- 46 del loro atto difensivo (come sopra riportato nel secondo motivo) proprio a tale questione.

In conclusione, essendo la Corte d’Appello venuta meno all’obbligo di pronunciarsi sulla questione del nesso di causalità tra l’inadempimento degli originari obblighi informativi ed il danno prodotto di cui era stata espressamente investita sia dalla banca attraverso uno specifico motivo di appello, sia (riproposta) dagli stessi investitori nella comparsa di costituzione in appello, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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