Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9472 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. III, 09/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29599-2017 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SAS, in persona del

curatore Avv. S.C., rappresentato dall’avv. ANGELO MEDICI

in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente

domiciliato presso il medesimo, a Corridonia, v. dell’Industria

70/A;

– ricorrente –

contro

ICCA di A.C. & C SNC, elettivamente in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA,

VIA G.PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato ENNIO FRATTICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MESSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1297/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Cassa di Risparmio di Loreto – CARILO era creditrice titolata di M.G., C.F. e C.R..

Il credito era garantito da ipoteca iscritta su un immobile sito a (OMISSIS).

Forte di tale garanzia, nel 2000 l’istituto di credito iniziò l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare sull’immobile oggetto della garanzia.

Il pignoramento fu trascritto il 20.1.2000 in danno della società (OMISSIS) s.a.s.”, alla quale nel 1997 i proprietari avevano alienato l’immobile.

2. Nelle more dell’esecuzione il terzo proprietario dell’immobile ipotecato (la società “(OMISSIS)”) venne dichiarata fallita il 3.7.2002. Dopo il fallimento il curatore fallimentare “intervenne” nella procedura esecutiva (il ricorso non indica a quale titolo e formulando quali istanze).

3. Il 9.4.2002 il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti rinunciarono agli atti del processo esecutivo. Altrettando non fece la curatela.

4. All’esito di questi fatti, i debitori esecutati M.G., C.F. e C.R., agendo unitamente alla società “CCA di A.C. & C s.n.c.”, proposero opposizione all’esecuzione iniziata dalla CARILO.

A fondamento dell’opposizione dedussero che:

-) la vendita dell’immobile ipotecato da parte di M.G., C.F. e C.R. alla società “(OMISSIS)” s.a.s. era simulata;

-) la simulazione era stata dichiarata dal Tribunale di Macerata con sentenza 8.11.1999, pronunciata all’esito di un giudizio il cui atto introduttivo era stato trascritto il 20.8.1998 e passata in giudicato;

-) l’immobile ipotecato era stato successivamente alienato dai proprietari alla società CCA;

-) la sentenza accertativa della simulazione era opponibile al creditore pignorante, in quanto la relativa citazione era stata trascritta prima del pignoramento;

-) di conseguenza il terzo in danno del quale era stato eseguito il pignoramento (la società “(OMISSIS)”) non era il proprietario dell’immobile ipotecato, in quanto il reale proprietario era la società CCA.

5. All’opposizione resistette la sola curatela del fallimento della “(OMISSIS)” s.a.s., deducendo che la sentenza dichiarativa della simulazione dell’atto di vendita dell’immobile pignorato alla “(OMISSIS)” in bonis non era opponibile alla curatela.

6. Con sentenza 21.6.2013 n. 848 il Tribunale di Macerata rigettò l’opposizione, ritenendo che la sentenza di simulazione, non essendo passata in giudicato, non fosse opponibile al fallimento.

7. La sentenza venne appellata dalla sola CCA. Con sentenza 22.8.2017 n. 1297 la Corte d’appello di Ancona:

-) ritenne opponibile alla curatela la sentenza accertativa della simulazione;

-) dichiarò, di conseguenza; “inammissibile” l’intervento della curatela nella procedura esecutiva.

8. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla curatela fallimentare della “(OMISSIS)”, con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito con controricorso la sola CCA.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto questo va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a causa della mancanza in atti della copia della sentenza impugnata, con acclusa la relazione di notificazione.

La parte ricorrente, infatti, ha dedotto che la sentenza d’appello le è stata notificata (p. 2, primo capoverso, del ricorso), ma ha depositato in atti solo la copia della sentenza (con attestazione di conformità all’originale), ma non anche l’originale (o la copia autentica, o la copia con attestazione di conformità) della relazione di notificazione della suddetta sentenza, come prescritto a pena di improcedibilità dal citato art. 369 c.p.c..

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) condanna la curatela del Fallimento della società (OMISSIS) di Antonangeli Angelo & C.

(OMISSIS)(OMISSIS) s.a.s. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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