Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9472 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29127/2015 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati

ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 429/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/06/2015 R.G.N. 436/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accertato la nullità della proroga – disposta in data 15/9/2011 – del contratto a termine stipulato fra l’Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. e P.R., dichiarando che fra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 1/10/2011 e condannando la società alla riammissione in servizio oltre al risarcimento del danno.

La Corte distrettuale condivideva l’iter argomentativo percorso dal giudice di prima istanza il quale aveva ritenuto da un canto, che la proroga del contratto a termine era priva di specifica indicazione delle ragioni giustificatrici, dall’altro che la società datoriale non aveva offerto adeguata dimostrazione in ordine alla effettiva sussistenza delle sottese esigenze; nella memoria difensiva di primo grado non erano state infatti, articolate deduzioni istruttorie con riguardo alle esigenze che avevano richiesto la protrazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato oltre la sua naturale scadenza.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dalla Compagnia Aerea Italiana s.p.a. sulla base di due motivi successivamente illustrati da memoria.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 1 e art. 2,comma 1, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che la Corte di merito abbia violato i principi del tutto consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo i quali il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, non richiede affatto che la proroga sia motivata dal datore di lavoro nella lettera che la dispone. Si lamenta altresì che abbia tralasciato di valorizzare la circostanza che, nel contesto normativo di riferimento, il legislatore ha previsto nell’ambito del trasporto aereo, che il contratto a tempo determinato è legittimo purchè non superi 6 mesi nel periodo aprile-ottobre di ogni anno e 4 mesi nei restanti periodi, intendendo svincolare la legittimità del termine, dall’esistenza di ragioni organizzative e produttive.

Quale corollario di tali principi, si desume che ove, come nella specie, la durata inizialmente stabilita dal contratto, insieme alla proroga, non superi i sei mesi nel periodo compreso fra aprile ed ottobre, non trovino applicazione nè le condizioni previste dell’art. 4, comma 1 (esistenza ragioni oggettive), nè quella del comma 2 in ordine all’onere della prova della sussistenza di dette ragioni oggettive.

2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c..

Si lamenta che il giudice del gravame si sia pronunciato anche in ordine all’inadempimento dell’onere della prova relativo alla effettiva ricorrenza delle ragioni della proroga, benchè il lavoratore avesse limitato la propria impugnazione con riferimento esclusivamente, alla genericità delle esigenze sottese al riconoscimento della proroga.

3. Il primo motivo è fondato, essendo l’assunto della Corte territoriale in contrasto con il precedente di legittimità (Cass. n. 33306 del 2018) cui si intende dare seguito.

Invero, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, prevede che: “E’ consentita l’apposizione di un termine quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo dai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi nei periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore ai quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione”.

E’ stato, quindi, osservato che, mentre nella generalità dei settori produttivi, ai sensi del più volte citato D.Lgs. n. 368 del 2001, il contratto a tempo determinato è consentito se si indicano le ragioni di ordine produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo della scelta, nel trasporto aereo (e, poi, per effetto del comma 1 bis anche nel settore postale), è consentito (il contratto a tempo determinato), senza necessità di specificazione delle ragioni, in presenza di alcuni requisiti indicati, a monte, dal legislatore: per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti; in misura non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale, con comunicazione delle richieste di assunzione a termine delle organizzazioni sindacali provinciali.

Il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, prescrive che: “1) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia superiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a tre anni. 2) L’onere della prova relativa alla obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro”.

4. Questa Corte, con il richiamato precedente, ha specificato che è coerente ritenere che, se la proroga riguarda il settore del trasporto aereo e rispetta i limiti indicati, non deve indicare alcuna ragione giustificativa; la norma, infatti, non richiede la stipulazione di un solo contratto ma il rispetto della durata massima; il giudizio di sussistenza delle “obiettive” ragioni è quello stesso che, ex ante, il legislatore ha reso in relazione all’art. 2 cit..

Ad integrazione di tali condivisibili argomentazioni, deve sottolinearsi che, sotto il profilo della interpretazione letterale della disposizione, la necessità che l’istituto della proroga del contratto a tempo determinato sia modulato in relazione alla tipologia del contratto cui si riferisce, è ravvisabile nell’inciso secondo cui la proroga è ammessa per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto a termine sia stato stipulato. Tale connessione rende, quindi, interdipendenti i presupposti che disciplinano i rispettivi ambiti applicativi sicchè non risulta compatibile, con la natura del contratto a termine in materia di trasporto aereo, una specifica esplicitazione delle ragioni oggettive della proroga come, invece, richiesta per gli altri schemi contrattuali.

Va poi aggiunto, sotto il profilo dell’esegesi logico-sistematica della norma, che qualora, in sede di proroga, per la tipologia del contratto a termine nel settore aereo si richiedesse anche la specificazione delle ragioni oggettive, si imporrebbe la presenza di limiti che non sono previsti, per il contratto da prorogare, al di là di quelli già tassativamente imposti in relazione ad una fattispecie disciplinata normativamente in modo “acausale”.

5. Alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo, assorbito logicamente il secondo, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche alla determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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