Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9471 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. III, 09/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23881-2016 proposto da:

B.M.L., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DIONISIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO MUSSI;

– ricorrenti –

contro

BE. COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

nonchè

F.M., F.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1282/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 la società Be. Costruzioni s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Massa B.M.L. e B.D., esponendo che:

-) B.M.L. e B.D. erano eredi di M.L.;

-) nel 2001 il Tribunale di Massa aveva pronunciato una sentenza di divisione di beni comuni già appartenenti pro indiviso a M.L. ed a M.F., assegnando a quest’ultima un terreno edificabile e condannandola a pagare alla condividente M.L., a titolo di conguaglio, la somma di Lire 53.346.442;

-) M.F., dopo la divisone, vendette il suddetto terreno alla società Be. Costruzioni s.r.l.;

-) nonostante M.F. avesse pagato – sia pure in ritardo – il conguaglio da essa dovuto alla condividente, i convenuti si erano rifiutati di rilasciare la quietanza di pagamento, impedendo così la cancellazione dell’ipoteca legale su esso iscritta ai sensi dell’art. 2817 c.c., n. 2;

-) la persistenza dell’iscrizione ipotecaria aveva danneggiato la società attrice, impedendole di ottenere credito dal sistema bancario e realizzare così i propri progetti commerciali.

Concluse pertanto chiedendo che il Tribunale ordinasse al conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, e condannasse i convenuti al risarcimento del danno.

2. I convenuti si costituirono eccependo che M.F. non avesse affatto adempiuto integralmente l’obbligazione di pagamento del conguaglio; che l’avente causa del condividente non era legittimato a pretendere il rilascio della quietanza e la cancellazione dell’ipoteca; che la società attrice non aveva affatto subito i danni di cui chiedeva il risarcimento.

3. Nel giudizio intervenne volontariamente M.F., chiedendo anch’essa la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del rifiuto da essi opposto alla cancellazione dell’ipoteca gravante su un secondo immobile, anch’essa iscritta ai sensi dell’art. 2817 c.c., n. 2.

4. Con sentenza i cui estremi non sono indicati nel ricorso, nè nella sentenza impugnata, il Tribunale di Massa:

-) ordinò la cancellazione dell’ipoteca;

-) condannò i convenuti al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice in conseguenza della limitata commerciabilità dell’immobile a causa dell’iscrizione ipotecaria, danno quantificato in Euro 22.010,86 (così il ricorso; la sentenza d’appello riferisce: 23.842,15);

-) rigettò la domanda proposta da M.F.;

-) compensò le spese di lite tra M.F. e i due convenuti.

5. La sentenza venne appellata da B.M.L. e B.D., i quali dedussero che il Tribunale:

-) aveva errato nel ritenere che B.F. avesse adempiuto la propria obbligazione di pagamento del conguaglio; la debitrice, infatti, aveva pagato non l’importo stabilito dal Tribunale, ma una somma minore, determinata previa compensazione tra quanto dovuto a titolo di conguaglio divisionale e quanto preteso a titolo di spese divisionali, poste dal Tribunale a carico della massa; ad avviso degli appellanti, tuttavia, tale compensazione fu illegittima, perchè M.F. non aveva mai dimostrato di avere davvero sostenuto le spese delle quali, attraverso la compensazione, pretese il rimborso;

-) aveva violato la legge, ritenendo che l’avente causa del condividente fosse legittimato a pretendere il rilascio della quietanza di pagamento del conguaglio divisionale;

-) aveva errato nel ritenere “ammissibile” la domanda attorea, dal momento che – secondo la tesi degli appellanti – non essendovi contestazione sull’entità degli importi pagati da M.F., nemmeno si sarebbe potuto domandare l’accertamento dell’avvenuta estinzione del debito garantito e l’ordine di cancellazione dell’ipoteca;

-) aveva sovrastimato il danno patito dalla società attrice.

6. Con sentenza 13.11.2015 n. 1282 la Corte d’appello di Genova accolse parzialmente il gravame. La Corte d’appello ritenne che:

-) M.F. avesse adempiuto interamente la propria obbligazione;

-) l’allegazione dei B., secondo cui essa non aveva pagato gli interessi di mora, era generica, non avendo gli appellanti mai depositato un conteggio analitico di tali interessi;

-) la Be. Costruzioni aveva diritto alla rifusione delle spese di iscrizione ipotecaria, in quanto tale iscrizione fu resa necessaria – al momento in cui il terreno venne acquistato – dall’illegittimo rifiuto dei B. di rilasciare quietanza per l’avvenuto pagamento del conguaglio divisionale;

-) corretta fu la liquidazione del danno rappresentato dal maggior costo dei materiali e della manodopera, sostenuto dalla Be. Costruzioni a causa del ritardato inizio dei lavori, conseguente alla tardiva cancellazione dell’ipoteca;

-) non provata, invece, doveva ritenersi l’esistenza d’un danno da ritardata vendita degli immobili edificati dalla Be. Costruzioni sul fondo acquistato da M.F..

Sulla base di questa valutazione, la Corte d’appello ridusse l’importo del danno ad Euro 7.109,29; condannò B.M.L. e B.D. alla rifusione in favore della società attrice dei 2/3 delle spese di lite del doppio grado; compensò integralmente le spese di lite fra M.L. e B.D. da un lato, e M.F. dall’alto.

7. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.L. e B.D., con ricorso fondato su sei motivi.

Con ordinanza interlocutoria 16 dicembre 2019 n. 33198 (emendata da un errore materiale con decreto 11 giugno 2020) questa Corte, ritenuto che il terzo motivo di ricorso involgesse anche la posizione di M.F., ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, cui il ricorso originariamente non era stato notificato.

La società Be. Costruzioni ha provveduto al suddetto incombente notificando il ricorso, l’ordinanza interlocutoria e il decreto correttivo agli eredi di M.F., deceduta nelle more del giudizio, ovvero F.M. e F.E. (il ricorso è stato notificato anche a F.D., che la società ricorrente qualifica come congiunto ma non erede di M.F.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. Sostengono che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su due diverse questioni da essi prospettate.

Tali questioni sarebbero le seguenti:

-) la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di dare atto” che M.L. e B.D. non avevano mai contestato di avere ricevuto da M.F. l’importo complessivo di Lire 55.423.792, nè avevano mai contestato che le sottoscrizioni apposte sulle quietanze rilasciate alla debitrice erano state da essi stessi apposte;

-) la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di inammissibilità della domanda volta ad ottenere una sentenza che ordinasse al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione dell’ipoteca, in presenza di una quietanza debitamente emessa dal creditore ipotecario.

1.1. Ambedue le censure sono infondate.

Nel presente giudizio la società attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per avere colposamente rifiutato di consentire la cancellazione dell’ipoteca iscritta in loro favore.

I convenuti hanno eccepito che il debito garantito da ipoteca non era stato adempiuto per intero, ma lo era stato solo in parte.

La parte di debito adempiuta non è mai stata in contestazione fra le parti, e il Tribunale prima, così come la Corte d’appello poi, hanno correttamente rilevato l’esistenza di questo pagamento (p. 3, ultimo capoverso, sentenza d’appello).

Nessuna omessa pronuncia si ravvisa dunque, su questo punto, nella sentenza impugnata.

1.2. Del pari manifestamente infondata è la seconda censura contenuta nel primo motivo.

A prescindere, infatti, da qualsiasi considerazione sulla fragilità nel merito della eccezione di “inammissibilità della domanda” sollevata in primo grado dei convenuti, quel che rileva è che il tribunale prima e la Corte d’appello poi, esaminando nel merito la domanda proposta dalla Be. Costruzioni, hanno per ciò solo implicitamente rigettato la suddetta eccezione di inammissibilità. Vi fu dunque un rigetto implicito, e non una omessa pronuncia.

2. Col secondo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, avrebbero erroneamente ordinato in via di urgenza, ex art. 700 c.p.c., al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione dell’ipoteca, dal momento che la cancellazione può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza passata in giudicato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La relativa questione, infatti, non risulta essere stata proposta in grado di appello; nè i ricorrenti, in violazione dell’onere richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, precisano in quale atto ed in quali termini tale questione venne sollevata.

Aggiungasi che anche dalla trascrizione delle conclusioni formulate in grado di appello, contenuta alle pp. 9 e ss. del ricorso, non risulta che in appello si sia fatta questione circa l’interpretazione e l’applicabilità dell’art. 2884 c.c..

3. Col terzo motivo i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 1199,1241 e 2697 c.c..

Formulano una censura così riassumibile:

-) la Corte d’appello ha ritenuto estinto, per esatto adempimento, il debito di M.F. nei confronti di M.L., avente ad oggetto il pagamento del conguaglio divisionale garantito da ipoteca;

-) M.F., tuttavia, aveva adempiuto quel debito solo parzialmente; essa, infatti, aveva unilateralmente defalcato dal proprio debito la quota di spese su essa gravante del giudizio di divisione (che erano state poste a carico della massa);

-) M.F., inoltre, non aveva mai provato di avere effettivamente sostenuto le suddette spese, e di conseguenza il relativo importo “non poteva essere portato in compensazione non essendo non solo non liquido nè esigibile, ma neppure provato”.

3.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo, è inammissibile perchè dalla sentenza d’appello risulta che nei gradi di merito le parti avessero discusso unicamente sul fatto che il pagamento effettuato da M.F. comprendesse o non comprendesse gli interessi di mora.

Non risulta, invece, dalla sentenza d’appello (e nemmeno dall’esposizione dello svolgimento del processo contenuta nel ricorso) che nei gradi di merito sia sorta questione circa la legittimità della compensazione effettuata da M.F..

La censura, pertanto, appare nuova nella presente sede: nè i ricorrenti hanno indicato nel ricorso, in violazione dell’onere ad essi importo dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quale atto ed in quali termini tale questione fu da essi riproposta in appello.

3.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile perchè il ricorso nulla consente di stabilire sulla misura e sui termini in cui la sentenza di divisione liquidò le relative spese e le pose a carico della massa. Non è possibile dunque sapere cosa quella sentenza abbia previsto e se essa fosse o non fosse un titolo giustificativo della compensazione invocata da M.F..

4. Col quarto motivo i ricorrenti prospettano sia il vizio di violazione di legge (assumono violati gli artt. 2056 e 2697 c.c.), sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo investe la statuizione con cui il giudice di merito ha liquidato il danno patito dalla Be. Costruzioni e rappresentato – in tesi – dall’incremento dei costi di realizzazione del programma edificatorio, a causa del ritardato inizio dei lavori dovuto alla tardiva cancellazione dell’ipoteca.

Deducono i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe commesso due errori a tal riguardo:

-) da un lato ha fondato la propria decisione su una consulenza di parte;

-) dall’altro ha trascurato di considerare che il ritardo fu solo di quattro mesi, periodo durante il quale non si era verificato alcun incremento dei costi dei materiali, nè alcun deprezzamento del denaro.

4.1. La prima censura è fondata, la seconda ne resta assorbita.

La Corte d’appello ha confermato la statuizione del Tribunale circa la aestimatio del danno in esame, affermando che il danno si poteva liquidare sulla base:

-) di un preventivo di spesa;

-) dell’opinione del consulente di parte, il quale aveva maggiorato il suddetto preventivo in base alla “variazione del costo di costruzione nel periodo di riferimento”.

La Corte d’appello ha dunque confermato una liquidazione del danno fondata su un preventivo (il quale costituisce una opinione) e su una consulenza di parte (la quale costituisce anch’essa un’opinione).

Per quanto ampia sia la concezione che si volesse sposare del principio del libero convincimento, essa mai potrebbe estendersi sino a elevare mere opinioni di parte a fonti di prova, se non suffragate almeno da ulteriori elementi indiziari.

Statuendo come ha fatto, la sentenza impugnata ha dunque violato l’art. 115 c.p.c., ponendo a fondamento della decisione elementi privi di efficacia probatoria.

Resta solo da precisare come sia irrilevante, ai fini dell’accoglimento del motivo in esame, che i ricorrenti non abbiano prospettato la violazione dell’art. 115 c.p.c..

Infatti nè l’errore commesso dal ricorrente nella qualificazione della censura (cioè nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.); nè l’erronea individuazione della norma violata dal giudice di merito, costituiscono di per sè motivi di inammissibilità del ricorso, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del quarto.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

-) rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto; dichiara assorbiti il quinto ed il sesto;

-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 dicembre 2020 e riconvocazione il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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