Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9470 del 28/04/2011
Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 28/04/2011), n.9470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Al Agri s.coop.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del
legale
rappresentante T.E., e T.E., rappresentati e
difesi per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Carattoni
Angelo e Luciano Garatti, elettivamente domiciliati presso lo studio
di quest’ultimo in Roma, via della Giuliana n. 63;
– ricorrenti –
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Brescia;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1415 del Tribunale di Brescia, depositata il
31 marzo 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24
febbraio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo posta il 21 giugno 2005, la s.coop.r.l.
Al Agri, in persona legale rappresentante T.E., e quest’ultimo in proprio ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1415 del 31 marzo 2005, che aveva in parte respinto, rideterminando la sanzione al minimo edittale, la loro opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Brescia per la violazione della L. n. 125 del 1954, art. 9 in relazione all’art. 13 Reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081, per avere commercializzato formaggio dop gorgonzola in mezze forme senza la carta di alluminio groffato, come prescritto dal disciplinare di produzione, avendo ritenuto il giudicante sussistente la violazione contestata in quanto il prodotto posto in commercio non presentava l’indicazione prescritta dal disciplinare costituita dal foglio di alluminio goffrato recante il marchio identificativo.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denunzia “vizio di motivazione per violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 125 del 1954, art. 9”, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente l’infrazione contestata in presenza di una modesta difformità da una prescrizione stabilita non dalla legge, ma dal disciplinare per la produzione ed il commercio del prodotto, tenuto conto che il prodotto posto in commercio presentava solo una mancanza parziale dell’incarto, che era esistente per tre facciate e mancante solo sulla parte della forma di formaggio sezionata. Il mezzo è infondato.
La L. n. 125 del 1954, art. 9 sanziona la condotta di chiunque produce o pone in vendita “quali formaggi con denominazioni di origine tipiche o riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l’uso di tali denominazioni”. Non è contestato che il disciplinare di produzione del formaggio dop gorgonzola – cui occorre necessariamente fare riferimento ai fini di individuare quali siano i requisiti prescritti per l’uso della relativa denominazione – prescrive, come rilevato dal giudice a qua, che esso, ai fini della sua commercializzazione in forma intera ovvero sezionata in forme corrispondenti alla metà o ad un quarto o ad un suo ottavo, debba essere avvolto in un foglio di alluminio groffato recante il marchio identificativo. Ne consegue che la circostanza che, nel caso di specie, questo avvolgimento non mancasse del tutto ma fosse parziale, deve considerarsi non rilevante ai fini dell’accertamento e sussistenza della violazione, disponendo la prescrizione sopra riferita, che fa esplicito riferimento anche ai pezzi sezionati, che il requisito in discussione debba interessare l’intero prodotto posto in commercio, cioè l’intera forma o sezione posta in commercio.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011