Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9470 del 18/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9470 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 10153-2009 proposto da:
INELLA VINCENZINO NLLVCN41S07E335K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo
studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GABRIELE INELLA, MARIA ANTONIETTA DE SANTIS, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

387

contro
v

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000;
– intimata –

Data pubblicazione: 18/04/2013

Nonché da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso
lo studio dell’avvocato TARTAGLIA FURIO, che la

– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

INELLA VINCENZINO NLLVCN41S07E335K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo
studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GABRIELE INELLA, MARIA ANTONIETTA DE SANTIS, giusta
delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 89/2008 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 18/04/2008 R.G.N.
242/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PICCIANO MARIA GRAZIA per delega
MAZZOCCO ENNIO;
udito l’Avvocato TARTAGLIA FURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Isernia, Vincenzino Inella,
già dipendente dell’ENEL s.p.a., chiedeva, ai sensi degli
artt. 2087 e 2043 c.c., la condanna di quest’ultima al
risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale
per le infermità (osteoarticolari e neurologiche) subite a

movimentazione carichi).
Si costituiva la società resistendo alla domanda ed
eccependo la transazione intervenuta tra le parti il 28
gennaio 1999.
Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda,
accertando la sussistenza dei fatti esposti ed il nesso di
causalità con le infermità denunciate; condannava
quindi la società al risarcimento del danno morale
(quantificato nel 30% del danno biologico), valutando la
rinuncia del lavoratore agli altri diritti conseguenti al
pregresso rapporto di lavoro.
La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza
depositata il 18 aprile 2008, rigettava sia l’appello
principale proposto dall’Inella, sia quello incidentale
proposto dall’ENEL Distribuzione s.p.a.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
l’Inella, affidato a due motivi.
Resiste l’ENEL Distribuzione s.p.a. con controricorso,
contenente ricorso incidentale, affidato a sette motivi,
poi illustrati con memoria, cui resiste l’Inella con
controricorso.
Motivi della decisione
1. Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi avverso
la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c.
2.

Con il primo motivo l’Inella denuncia una

insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
3

causa dell’attività lavorativa svolta (palificazione e

decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5
c.p.c.
Lamenta che la Corte di merito ritenne erroneamente
che, allorquando sottoscrisse la dichiarazione di
rinuncia del 28 gennaio 1999, egli fosse consapevole
delle infermità conseguenti il lavoro svolto, avendo
peraltro nell’ottobre 1998 richiesto all’INAIL il

Deduce che egli non poteva considerarsi consapevole
del danno biologico, posto a quell’epoca esso non era
neppure liquidato dall’INAIL (che comunque respinse in
sede amministrativa la domanda, riconosciuta fondata
solo successivamente in sede giudiziaria).
Lamenta che solo all’esito della c.t.u. disposta in quella
sede, di cui riproduceva taluni brani, il ricorrente ebbe
effettiva consapevolezza del danno biologico subito.
3. Con il secondo motivo l’Inella denuncia nuovamente
una insufficiente motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5
c.p.c.
Lamenta che la Corte di merito interpretò
erroneamente l’accordo transattivo, da cui non poteva
in alcun modo desumersi alcuna rinuncia al danno
biologico in questione.
4. I motivi, che per la loro connessione debbono essere
congiuntamente trattati, sono in parte inammissibili e
per il resto infondati.
Inammissibili posto che la c.t.u. non risulta depositata
né indicata la sua ubicazione all’interno dei fascicoli di
causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726).
I motivi sono comunque infondati, posto che il giudice
di appello ha logicamente ritenuto che, quanto meno
dal momento della domanda all’INAIL delle prestazioni
connesse alle infermità contratte a causa di lavoro, egli
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pagamento delle relative prestazioni.

fosse consapevole di queste ultime e della loro
dipendenza da causa di servizio.
Derivando dalle patologie un pregiudizio alla salute
dell’assicurato, da cui possono scaturire varie voci di
danno, patrimoniale e non patrimoniale (biologico e
morale), a nulla rileva che all’epoca della domanda
all’Istituto assicuratore il risarcimento del danno

piuttosto, come detto, la consapevolezza dell’esistenza
delle patologie contratte a causa di servizio. A ciò
aggiungasi che la Corte di merito ha incontestatamente
accertato che nello stesso ricorso introduttivo l’Inella
aveva già esposto che in passato aveva più volte
evidenziato alla datrice di lavoro “i problemi di salute
derivanti dalle specifiche mansioni svolte, trasmettendo
anche taluni certificati medici”(pag. 7 sentenza
impugnata.)
Da ciò consegue che anche la transazione del 28
gennaio 1999, pur chiudendosi con formula sovente
ritenuta mera dichiarazione di scienza e non di volontà
negoziale, (il lavoratore rilasciava “ampia e liberatoria
quietanza, ad ogni effetto, anche a rinuncia e saldo di
ogni pretesa e, comunque, di quanto possa competere
al sottoscritto a norma di legge e di contratto”), cfr. da
ultimo Cass. n. 2146 \ 11; n. 26165 \ 09; nella specie,
nel contesto dato ed a fronte della consapevolezza del
suo diritto ad un possibile risarcimento del danno per
lesione del diritto alla salute, deve considerarsi idonea
manifestazione di volontà alla rinuncia del relativo
diritto.
5. Venendo all’esame del ricorso incidentale, si osserva.
Con i primi tre motivi viene censurata
l’interpretazione dell’accordo transattivo, avente ad
oggetto un esodo incentivato, e contenente ampia e
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biologico non fosse indennizzato dall’INAIL, rilevando

liberatoria quietanza, valida anche quanto al danno
non patrimoniale, dopo la denuncia all’INAIL.
Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni svolte in
ordine al ricorso principale.
Con il quarto ed il quinto motivo si denuncia la
violazione degli artt. 414 c.p.c., 2697 e 2909 c.c.;
dell’art. 112 c.p.c., con riferimento agli oneri di

insufficiente e contraddittoria motivazione circa
l’esistenza del nesso di causalità, ed in ordine alla
denunciata mancanza di allegazione e prova circa il
nesso causale, accertato invece solo dalla c.t.u. (ex art.
360, nn. 3 e 4).
I motivi sono in parte inammissibili e per il resto
infondati. Rileva innanzitutto questa S.C. che la
disposta c.t.u., peraltro neppure prodotta o riportata in
ricorso dall’Enel in contrasto col principio
dell’autosufficienza, avendo natura percipiente, è
mezzo di prova (Cass. n. 3990\06), e non mero ausilio
tecnico del giudicante, come ritenuto dall’Enel, su cui il
giudice, anche se emessa in altro analogo giudizio ben
può fondare il suo convincimento (Cass. n. 7097 \ 12).
La violazione dell’art. 112 circa gli oneri di allegazione
di cui all’art. 414 c.p.c. è insussistente, in quanto la
questione è stata comunque implicitamente respinta
con la valutazione delle prove e l’ammissione della
documentazione prodotta (cfr. da ultimo, Cass. n.
7097\ 12); lamenta inoltre l’Enel l’erronea valutazione
delle testimonianze escusse (di cui sono riportati
taluni brani), sottoponendo così a questa S.C.
inammissibili accertamenti di fatto.
Nel quinto motivo, inerente un vizio motivazionale ex
art. 360 n 5 c.p.c., manca il quesito di fatto, e viene

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allegazione di cui all’art. 414 c.p.c., oltre ad omessa,

inoltre inammissibilmente denunciata una violazione
di norme di legge (artt. 414 e 421 c.p.c.).
Con il sesto motivo l’Enel denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2087 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.,
lamentando il mancato esame della questione di
mancanza di responsabilità dell’azienda nella
produzione del danno.

omessa pronuncia in tema di responsabilità, ritenuta,
quanto meno implicitamente, infondata attraverso
l’ammissione e valutazione dei mezzi istruttori
sottoposti (Cass. n. 7097 \ 12), risolvendosi così in una
valutazione di merito, rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile
in cassazione se non per vizi della motivazione, nella
specie non denunciati. La società, inoltre, pone
(contraddittoriamente) a base del motivo anche una
inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie,
sottoponendone così inammissibilmente a questa Corte
una loro rivalutazione.
Con il settimo motivo l’ENEL denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2946, 2947 c.c.; art. 112
c.p.c. circa la mancata valutazione dell’eccezione di
prescrizione.
In motivo è in parte inammissibile e per il resto
infondato.
Inammissibile in quanto la società la società non
chiarisce, in contrasto col principio dell’autosufficienza,
dove ed in quali termini l’eccezione fu ritualmente
sottoposta al giudice di appello.
Infondato, posto che nella specie trattasi di
prescrizione decennale, in quanto derivante da
responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. (Cass. n.
17629\ 10), peraltro decorrente dal momento della
7

Il motivo è infondato, non essendovi nella specie alcuna

definitiva cessazione della condotta inadempiente
(Cass. n. 7272 \ 11) sicché, essendo il ricorso
introduttivo del 2002,

quanto meno

non risulta

prescritto il danno a partire dal 1992. Al riguardo deve
rilevarsi, ex art. 2935 c.c., che è stato accertato che la
consapevolezza del danno (e dunque del relativo diritto
ex art. 2087 c.c.), risale alla richiesta all’INAIL del

7. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.
Le spese conseguentemente compensate.
P. Q . M .
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5
febbraio 2013

1998.

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