Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 947 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.17/01/2017),  n. 947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato RITA BRUNO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LORENZO CILIENTO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

O.G. E C SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore O.D., considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI ZACCHINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1679/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 16/9/2013, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la domanda proposta da C.L., Ca.An. e M.R., nei confronti della società O.G. e C. s.r.l., per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni sofferti dagli attori a seguito dell’inganno asseritamente perpetrato nei relativi confronti dal legale rappresentante della società convenuta, indicato come responsabile di aver indotto gli attori ad aderire (anche attraverso la cessione di un terreno di proprietà del C. e della Ca.) a un programma di edificazione in virtù del quale gli immobili residuati in proprietà degli attori avevano definitivamente perduto ogni attitudine edificatoria.

2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’assenza di alcuna prova circa l’effettivo compimento, da parte del legale rappresentante della O.G. e C. s.r.l., di alcuna delle attività fraudolente allo stesso contestate.

3. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione C.L. e Ca.An. sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

4. Resiste con controricorso la Oppido s.p.a. Societe anonime (già O.G. e c. s.r.l. e, successivamente, Oppido s.p.a.), che ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. M.R. non ha svolto difese in questa sede.

6. All’udienza del 5/12/2016, il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire istanza di rinvio, deducendo la sopravvenuta impossibilità di raggiungere la sede della Corte di Cassazione per la discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Dev’essere preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio trasmessa a questa Corte, in data 5/12/2016, dal difensore dei ricorrenti, essendosi quest’ultimo limitato alla mera indicazione di un fatto solo astrattamente suscettibile di impossibilitarne la presenza all’udienza, senza alcuna allegazione di elementi idonei a consentirne il riscontro e la verifica dell’effettiva incidenza concreta sulla possibilità di partecipazione all’udienza di discussione.

8. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 439 e 1337 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omessa ed erronea valutazione di circostanze qualificanti gli elementi costitutivi della fattispecie (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di esaminare la decisiva incidenza della circostanza di fatto costituita dalla reticenza della controparte nel corso della fase precontrattuale, quale comportamento significativo ai fini della prova dell’inganno denunciato.

8.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale, nel confermare il rigetto della domanda proposta dagli odierni ricorrenti, abbia adeguatamente esaminato tutti i punti controversi relativi al comportamento tenuto dalle parti nella fase prenegoziale, rilevando l’assenza di elementi di prova sufficienti ad attestare l’effettiva natura fraudolenta della condotta nell’occasione osservata dal legale rappresentante della società Oppido.

Sotto altro profilo, del tutto inammissibilmente i ricorrenti hanno denunciato l’omesso esame, da parte della corte d’appello, della reticenza precontrattuale della controparte (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), essendosi gli stessi spinti oltre i limiti previsti dal testo della norma processuale richiamata, trascurando di articolare l’argomentazione relativa alla pretesa decisività delle circostanze di fatto dedotte, piuttosto sollecitando la corte di legittimità al compimento di un’inammissibile rinnovazione del giudizio di merito sui fatti sottoposti alla valutazione della corte d’appello; valutazione che, viceversa, quest’ultima risulta aver eseguito in modo esauriente, corretto sul piano giuridico e del tutto congruo sul terreno dell’adeguatezza logico-argomentativa.

9. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per vizio di motivazione, in ragione del mancato esame di elementi probatori contrastanti su un punto decisivo, nonchè per inadeguatezza contraddittorietà e illogicità (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare la decisiva incidenza del dolo omissivo della controparte in relazione all’illecita induzione dei ricorrenti al compimento degli atti negoziali gravemente pregiudizievoli nei relativi confronti.

9.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come del tutto infondatamente i ricorrenti abbiano denunciato la violazione, ad opera della corte territoriale, degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il giudice d’appello deciso l’impugnazione proposta dagli appellanti sulla base di una valutazione complessiva e integrata degli elementi di prova ritualmente offerti dalle parti, procedendo alla relativa interpretazione in modo congruo e coerente alle prerogative di valutazione discrezionale alla stessa spettanti.

Per altro verso, devono ritenersi inammissibili le censure avanzate dai ricorrenti in relazione alla pretesa violazione di legge o all’omesso esame rilevante sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Quanto al profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si sono spinti a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella specie applicabile ratione temporis.

10. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 1439, 1337 e 2043 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale respinto la domanda per difetto di prova, senza estendere il proprio esame alla considerazione dell’omissione dolosa della controparte come fatto illecito rilevante.

10.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come i ricorrenti abbiano prospettato la censura in esame sotto il profilo della violazione di legge, contraddittoriamente richiamando, a fondamento della doglianza avanzata, l’esame delle risultanze di causa con riguardo alla (dagli stessi ricorrenti ritenuta) più esatta ricostruzione dello svolgimento della relazione precontrattuale delle parti, al fine di comprovare l’erronea ricognizione, da parte della corte territoriale, della fattispecie concreta e non già l’erronea lettura di una fattispecie normativa astratta, unica rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si tratta di un’operazione che – neppure coinvolgendo l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso (insistendo i ricorrenti nella prospettazione di una diversa ricostruzione dello stesso, rispetto a quanto operato dal giudice a quo) – rimane del tutto estranea alla logica di prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, come tale inammissibilmente sollevato in questa sede.

11. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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