Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 947 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. I, 17/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 17/01/2011), n.947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7423-2008 proposto da:

B.P. (c.f. (OMISSIS)), N.E. (C.F.

(OMISSIS)), S.M.R. (C.F. (OMISSIS)),

SA.MA. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA VALADIER 43, presso l’avvocato ROMANO GIOVANNI, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 12268-2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.P., S.M.R., SA.MA., N.

E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER,43, presso

l’avvocato ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 21/12/2007; n. 154/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte d’Appello di Caltanissetta, depositato in data 7.9.2007, B.P., S.M.R., Sa.Ma., N.E. chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 37.500,00 a favore di ciascun ricorrente, a titolo di un’equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, iniziata con sentenza del Tribunale di Trapani del 24.10.1991, dichiarativa del fallimento della Finanziaria Meridionale Popolare s.r.l., emessa a seguito di loro istanze e di altri ricorrenti, e tuttora pendente.

Esponevano gli attori, che essendo titolari di libretti di deposito intrattenuti presso la società dichiarata fallita, avevano presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare; che per l’inizio dell’esame dello stato passivo era stata fissata l’udienza del 24.1.1992; che il giudice delegato aveva ammesso i loro crediti allo stato passivo; che lo stato passivo era stato approvato, reso, quindi, esecutivo e depositato in cancelleria; che successivamente, con sentenza n. 16/1992, il fallimento era stato esteso a D. S., amministratore unico della società summenzionata; che con ulteriore sentenza del 25.5.1995 il fallimento era stato esteso nei confronti di C.F., G.C. e della società di fatto con D.S. e D.L..

Con decreto del 17-19.5.2007 la Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava la domanda dei ricorrenti sul rilievo che non fosse stata provata la loro ammissione allo stato passivo.

Avverso detto decreto gli attori summenzionati proponevano ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

La Corte adita accoglieva detto ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 3.000,00 per danni morali con gli interessi legali dalla domanda.

Avverso tale decreto B.P., S.M.R., S. M. e N.E. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su due motivi, cui i ricorrenti hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 paragrafo 1 della convenzione Europea e contestuale e dipendente violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art 2, commi 1 e 2 in ordine alla determinazione circa il periodo rilevante eccedente la durata della procedura fallimentare in rapporto alla valutazione circa la complessità del procedimento presupposto, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte di merito avrebbe individuato in anni tre la durata non ragionevole di una procedura che dura da più di 15 anni, giustificando tale determinazione con la interdipendenza di tre fallimenti, dichiarati in epoche successive, senza evidenziare quali eventualmente fossero gli ulteriori elementi atti a giustificare una si lunga durata. L’avere basato il proprio giudizio sulla generica affermazione della complessità della procedura e della interdipendenza di tre procedure, senza alcuna valutazione in relazione alla concreta progressione della procedura fallimentare, costituirebbe rilevante violazione delle norme rubricate.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 2, e contestuale violazione dei principi di diritto elaborati nella giurisprudenza della CEDU, in relazione alla valutazione compiuta dai giudici di prime cure in ordine al criterio della posta in gioco ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

La Corte di merito, avendo liquidato Euro 1.000,00 per ogni anno ritenuto di durata non ragionevole, non avrebbe compiuto, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, una corretta valutazione del criterio della posta in gioco, avendolo liquidato in misura inferiore ai parametri di quantificazione del danno, seguiti in sede internazionale. Se avesse seguito tali criteri la Corte d’Appello sarebbe dovuta partire da una valutazione di indennizzo pari ad Euro 1.500,00 in ragione di anno e per ogni ricorrente e maggiorarla, in virtù della considerazione della posta in gioco, fino a 2.000,00 Euro in più per ogni anno di durata.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 paragrafo 1 della convenzione Europea;

conseguente e dipendente violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 2 (art. 360 c.p.c., n. 3): in relazione al “danno da durata” così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con dieci sentenze del 10.11.2004, confermate dalla Grand Chambre nella seduta del 29.03.2006.

Deducono i ricorrenti che, una volta accertata la esistenza di una eccessiva durata, l’indennizzo, in ossequio alla giurisprudenza della CEDU, avrebbe dovuto essere corrisposto non per ogni anno di irragionevole durata, ma per ogni anno di durata del processo presupposto.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1, proto, 1 addizionale della CEDU e dell’art. 41 sempre della CEDU, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 in quanto costitutiva quest’ultima del rimedio per far valere, dinanzi alle autorità nazionali, anche le violazioni di altre norme convenzionali che siano conseguenza diretta della violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della convenzione.

Deducono i ricorrenti che le norme convenzionali avrebbero natura immediatamente precettiva e si porrebbero in posizione sovraordinata rispetto al diritto interno, per cui il giudice avrebbe l’obbligo di disapplicare la norma interna che sia in contrasto con le norme della convenzione Europea Pertanto il giudice a quo, nel liquidare il danno, avrebbe dovuto tenere conto del disposto dall’art. 1, prot. 1, addizionale della CEDU, effettuando una valutazione equitativa, che, oltre il lasso di tempo lesivo, avrebbe dovuto considerare anche la peculiare natura dei diritti della persona limitati o preclusi.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero ricorrente denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 con riferimento all’art. 6 CEDU: in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce il ricorrente che la Corte di merito avrebbe fatto discendere dalla mera affermazione del prolungamento del procedimento presupposto oltre il tempo ragionevole, la liquidazione dell’indennizzo, senza verificare il nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato ed il protrarsi di detto procedimento.

I creditori, infatti, non avrebbero potuto risentirsi del prolungamento della procedura definita, peraltro, dal giudice a quo di particolare complessità – andando lo stesso non già a detrimento, ma a beneficio dei creditori stessi.

Il giudice a quo avrebbe dovuto, invece, accertare se i creditori chirografari, a fronte di piani di riparto parziali rivelatisi incapienti per i creditori chirografari, avrebbero potuto trarre beneficio, in base ad uno specifico e concreto rapporto di causa ad effetto, da una definizione anticipata della procedura.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di merito avrebbe immotivatamente stabilito il periodo di durata da ritenersi ragionevole, prescindendo del tutto dalla considerazione della concreta praticabilità della definizione in tempi anticipati di una procedura dipendente dalla definizione di altre procedure fallimentari e dalla considerazione del particolare ed elevato numero dei creditori che avevano chiesto l’ammissione al passivo.

Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale vanno riuniti, perchè proposti avverso il medesimo provvedimento.

Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili.

Il quesito del secondo motivo del ricorso principale è formulato in modo generale ed astratto, senza la necessaria, specifica indicazione della fattispecie concreta in relazione alla quale dovrebbe essere formulato il principio di diritto non applicato dal giudice a quo (cfr. cass. sez. un. n. 18759 del 2008), mentre il secondo motivo del ricorso incidentale ne è del tutto sprovvisto, avendo omesso il ricorrente di procedere ad una indicazione sintetica finale, in ossequio alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr.

cass. sez. un. n. 20603 del 2007). Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, che, perchè connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Questa Suprema Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui l’indennizzo, in applicazione della L. n. 89 n. 2001, art. 2, comma 3, lett. a), devesi liquidare per ogni anno di durata non ragionevole, non essendo ravvisabile un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Convenzione Europea attraverso una disapplicazione della norma nazionale (cfr. in tal senso Cass. n. 14 del 2008; n. 1354 del 2008).

Pertanto correttamente viene preso in considerazione, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, il periodo eccedente la ragionevole durata, e non l’intera durata del processo presupposto. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Secondo il ricorrente Ministero i ricorrenti non avrebbero diritto all’indennizzo, in considerazione del fatto che il prolungarsi della durata della procedura non costituiva per loro un danno, ma un vantaggio. A parte la considerazione che se creditore è un imprenditore può essere per lo stesso più vantaggioso avere rapidamente una somma minore da investire nell’attività imprenditoriale, piuttosto che una somma maggiore dopo un maggiore lasso di tempo e che il discorso, peraltro, potrebbe valere per ogni creditore, che abbia bisogno del liquido per fare fronte a necessità impellenti, quello che rileva ai fini del riconoscimento di un’equa riparazione è la oggetti va durata del processo, indipendentemente dalla considerazione del suo esito, essendo riconducibile a tale circostanza normalmente la esistenza del patema d’animo riconducibile alla attesa ed alla incertezza dell’esito di ogni processo.

Il primo motivo del ricorso principale è, invece, fondato.

Questa Corte ha affermato il principio che la procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, può considerarsi conclusa soltanto il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nella ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento e questo sia divenuto definitivo (cfr, Cass. n. 9922 del 2005).

Il giudice a quo, nello stabilire la durata da ritenersi non ragionevole, deve verificare sia il comportamento tenuto dalle parti che quello tenuto dal giudice, considerando la ragionevolezza della durata in relazione alle varie fasi, in cui si è articolato in concreto lo svolgimento della procedura fallimentare, criteri di valutazione che il giudice a quo, invece, non ha seguito essendosi, invece, limitato a considerare esclusivamente, al fine di stabilire l’entità della eccessiva durata, la sola interferenza di tre procedure fallimentari tra loro connesse e senza chiarire perchè tale interferenza fosse effettivamente in grado di giustificare ed in che limiti la durata della procedura in questione, peraltro non ancora giunta alla sua conclusione, ignorando tutti subprocedimenti intervenuti e quanta parte della loro durata potesse ritenersi ragionevole. Per le considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere accolto nei limiti di cui sopra, l’incidentale deve essere rigettato, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione all’accoglimento del ricorso principale e rinviato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e rigetta l’incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia , anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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