Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9469 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antoni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6543-2018 proposto da:

L.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO DOMENICONI;

– ricorrente –

contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI A TOTALE

CAPITALE PUBBLICO, (poi S.A.S.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO MARINELLI;

– controricorrente –

e contro

BIOSPHERA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 984/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/11/2017 r.g.n. 1151/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO DOMENICONI;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1778/15 il Tribunale di Palermo dichiarò che tra L.M. e la Servizi Ausiliari Sicilia – società consortile per azioni (da ora in poi SAS)- intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’11.1.2008 condannando la società a riammetterlo in servizio ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno un’indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rifusione delle spese di lite.

In particolare, il Giudice, sul presupposto della genericità della causale apposta al contratto a termine stipulato dal lavoratore con la Biosphera s.p.a. e disposta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dall’11.1.2008, ritenne attuata, in forza della cessione di azienda intervenuta nel novembre 2012 tra detta Società e la SAS, la prosecuzione del rapporto di lavoro del L. con quest’ultima ex art. 2112 c.c.

Avverso tale decisione ha proposto appello la SAS chiedendone la riforma.

Per il rigetto del gravame ha resistito in giudizio il lavoratore.

La Biosphera s.p.a., in liquidazione, rimaneva contumace.

Con sentenza depositata il 7.11.17, la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame e rigettava l’originaria domanda del L., ritenendo intervenuta la decadenza della domanda L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 4, lett. c).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato a sette motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la SAS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il L. denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) e art. 111 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile alla fattispecie la decadenza di cui al citato art. 32.

2) Con secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), a fronte della diversa eccezione formulata dalla SAS s.p.a. concernente l’asserita decadenza dei ricorrenti dal diritto di far valere la sussistenza di un trasferimento d’azienda fra Biosphera s.p.a. e SAS s.p.a.

3) Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) art. 2112 c.c. e art. 14 preleggi per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale sopra indicata a contratti non più in corso di esecuzione al momento del trasferimento di azienda.

4) Con quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) e art. 14 preleggi, nonchè della Direttiva 2001/23 UE (art. 360 c.p.c., n. 3).

5) Con quinto motivo il L. denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) art. 2935 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la fattispecie decadenziale decorra prima di una sentenza che previamente ricostituisca il rapporto di lavoro del terzo ceduto alle dipendenze del cedente.

6) Con sesto motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 4, lett. c) anche sotto il profilo di costituzionalità della norma così come interpretata dalla corte di merito.

7) Con settimo motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 11 del 2010, art. 20, comma 6, per non avere la Corte di Appello riconosciuto il trasferimento del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della SAS in base alla suddetta norma regionale.

8.-I primi tre motivi, che per ragione di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati ed assorbono l’intero ricorso. La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 6 (novellato) si applicano anche: (…) “c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento”.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver ritenuto inapplicabile alla fattispecie di causa la decadenza di cui al citato art. 32, comma 4, lett. C, ad avviso del primo giudice prevista per l’ipotesi in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., ritenendo invece l’eccezione fondata, con assorbimento delle altre ragioni di gravame, non condividendo la tesi del Tribunale (che ritenne l’inoperatività della predetta decadenza nell’odierno giudizio sul presupposto che “il lavoratore non intende affatto impugnare la cessione del proprio contratto di lavoro a un terzo, bensì al contrario far accertare l’intervenuta cessione di detto contratto”), considerando invece estensibile la decadenza in questione anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento d’azienda, allo scopo di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.

Osservava quindi la Corte palermitana che, risultando per tabulas che l’appellato, dopo il trasferimento d’azienda fra Biosphera e la SAS, intervenuto per sua ammissione in data 1.11.2012, aveva atteso quasi due anni prima di formulare domanda di accertamento del suddetto trasferimento e di sussistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di 60 giorni decorrente dalla data del trasferimento, entro cui il L. avrebbe dovuto manifestare alla SAS la volontà di far valere nei suoi confronti la cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c.

9.- La tesi seguita dalla sentenza impugnata è erronea.

Ed invero la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata dal 1.11.12, sicchè non vi era alcuna necessità, nè onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicchè è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4 lett. c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente SAS, egli dedusse “l’intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente (SAS), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso” (pag. 7 controricorso). Del resto la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede l’applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 (novellato) e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio decidendo l’intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonchè per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA