Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9468 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 28/04/2011), n.9468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), ST.GI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato BOSCO ANTONINO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.G. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 359/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato ANTONINO BOSCO difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29/9/1995 M.G. chiedeva al Pretore di Palermo la reintegra nel possesso di una servitu’ di passaggio della quale era stata a suo dire spogliata da S.G. che aveva sostituito il lucchetto di chiusura del cancello di accesso alla stradella sulla quale essa esercitava il passaggio aprendo il cancello con chiavi che erano divenute inutilizzabili a causa della sostituzione del lucchetto.

Il Pretore ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di St.Gi. e a questo ordinava di reintegrare nel possesso della servitu’ la M. mediante consegna di un duplicato delle chiavi del nuovo lucchetto.

Con citazione del 4/2/1998 la M. conveniva in giudizio sia St.Gi. che S.G. per ottenere la conferma del provvedimento di reintegra e il risarcimento dei danni.

Si costituiva St.Gi. sostenendo che la M. non aveva mai posseduto la servitu’ di passaggio; si costituiva S. G. asserendo di essere estraneo alla vicenda non essendosi mai recato sui luoghi perche’ il proprio fondo era coltivato dal fratello Gi..

Con sentenza del 6/2/2001 il Tribunale di Palermo riteneva che la M. avesse fornito la prova dell’esercizio di fatto della servitu’ di passaggio, ma che non fosse possibile individuare l’autore dello spoglio in quanto la M. non era stata in grado di individuare quale dei due fratelli avesse sostituito il lucchetto;

pertanto il primo giudice rigettava la domanda attrice revocando il provvedimento di reintegra.

La M. proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e la conferma del provvedimento di reintegra.

Ci costituivano S.G. e Gi. chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 24/3/2005 la Corte di Appello di Palermo condannava entrambi i fratelli S. a reintegrare la M. nel possesso della servitu’ di passaggio mediante consegna di duplicato delle chiavi del lucchetto sostituito.

La Corte territoriale, sulla base delle risultanze probatorie, rilevava che:

– sino all’estate del 1995 la M. aveva esercitato il possesso della servitu’ di passaggio possedendo le chiavi del lucchetto del cancello di accesso alla stradella;

– il lucchetto era poi stato rotto da operai della Guardia Forestale per accedere alla stradella con una autobotte a causa di un incendio;

– mai erano state consegnate alla M. le chiavi del nuovo lucchetto successivamente apposto;

la M. aveva richiesto, tramite la figlia, a S. G., le chiavi del nuove lucchetto, ma questi aveva risposto che “se voleva una copia delle chiavi doveva pagare il contributo per la manutenzione della strada”; la circostanza era stata confermata dallo stesso S.G.;

St.Gi. aveva riferito di non sapere se alla M. spettasse una copia delle chiavi perche’ si era occupato di tutto il fratello S.G.;

la M. aveva richiesto le chiavi a S.G. sia comunicando con il telefono, sia tramite telegramma dell’8/9/1995.

Sulla base di tali premesse la Corte di Appello, in riforma della sentenza appellata, concludeva che responsabile dello spoglio fosse non solo S.G. avendo volontariamente omesso di fornire alla M. il duplicato delle chiavi, ma anche St.Gi.

che si era occupato della sostituzione del lucchetto unitamente al primo e che, non consegnando le chiavi, si era reso corresponsabile dello spoglio. G. e St.Gi. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Non si e’ costituita M. G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1170 e 2697 c.c. dell’art. 116 c.p.c., nonche’ il vizio di omessa motivazione.

Assumono che nelle due sentenze di merito non sarebbe stata accertata la tempestivita’ dell’azione di spoglio in relazione al decorso del termine annuale per il suo esercizio e che le risultanze probatorie sarebbe lo state valutate in modo erroneo (con violazione dell’art. 116 c.p.c.) in quanto non avrebbero consentito, se correttamente valutate, ai stabilire che “l’azione era stata proposta entro l’anno dallo spoglio. In tema di azione di spoglio, il decorso del termine di decadenza di cui all’art. 1168 c.c. o dell’art. 1170 c.c. (nel caso di spoglio non violento o clandestino) non e’ rilevabile d’ufficio dal giudice, giacche’, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepito, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., dalla parte convenuta sulla quale ricade, quindi, il relativo onere – probatorio, diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti;

la parte convenuta, nel sollevare l’eccezione, deve manifestare chiaramente la volonta’ di avvalersi dell’effetto estintivo nell’altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell’anno dall’asserito spoglio (Cass. 16/3/2006 n. 5841).

Dalla lettura della sentenza di appello non risulta che a questione dell’ultrannualita’ dello spoglio sia stata mai affrontata, come riconoscono gli stessi ricorrenti in ricorso.

Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente che introduce temi di indagine non esaminati nei precedenti gradi di giudizio ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione di tali questioni nei giudizio di merito, sia nel primo che nel secondo grado e di indicare in quali atti sia avvenuta la relativa deduzione (Cass. 31/8/2007 n. 18440).

Tale onere non e’ stato assolto, ne potrebbe ritenersi assolto con il richiamo all’eccezione proposta solo nella fase interdittiva davanti al Pretore ed anzi, proprio il riferimento all’eccezione sollevata nella fase interdittiva, fa presumere che nel giudizio di merito tale eccezione non sia mai stata formulata. Pertanto il motivo e’ inammissibile.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonche’ il vizio di motivazione; al riguardo assumono che le prove non sarebbero state adeguatamente valutate, che sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese da St.Gi. al CTU e da questo verbalizzate e che non sarebbe stato considerato che St.

G. aveva dichiarato di avere ricevuto e chiavi del lucchetto da altra persona, che non sarebbe stato considerato che S. G. aveva dichiarato di non avere potuto consegnare le chiavi in quanto non ne era in possesso, che male sarebbe stata interpretata la dichiarazione di St.Gi. per la quale di tutto (riferito alla sostituzione del lucchetto) si sarebbe occupato il fratello G..

Il motivo e’ inammissibile perche’ i ricorrenti tentano di ottenere dal giudice di legittimita’ un riesame dell’intero materiale probatorio contrapponendo una loro valutazione delle prove a quella del giudice del merito; da questo preteso vizio motivazionale deducono la mancata prova dello spoglio e, quindi, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attrice.

Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere, in ottemperanza al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero di illogicita’ consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora d’incoerenza tra le varie ragioni esposte e quindi di un’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti usati e di un’insanabile contrasto degli stessi; non puo’, invece, dedursi la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito di convincimento della parte ed, in ispecie, non puo’ proporsi un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente opinando il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, ossia nella richiesta di un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’ (Cass. n. 6123/2001).

Al giudice del merito spetta, In via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veiridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, ccntraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento dei giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista risanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr., ex plurimis, Cass. 7477/2007).

Nel caso concreto, la Corte di appello ha fondato il suo convincimento proprio sulle dichiarazioni di S.G. (che “si era occupato di tutto”, secondo quanto dichiarato dal fratello Gi. e che aveva consegnato le chiavi a tutti i proprietari limitrofi ad eccezione della M. alla quale, secondo le sue stesse dichiarazioni aveva negato le chiavi se non previo pagamento di un contributo per la manutenzione nella strada) e di St.

G., proprietario confinante e che non aveva ritenuto di consegnare le chiavi del cancello alla M. ed e’ quindi “inammissibile la censura che postula una nuova valutazione del materiale probatorio, gia’ sufficientemente e non illogicamente valutato nella fase di merito.

La censura di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese al CTU e totalmente infondata in quanto il consulente Tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, ai sensi dell’art. 194 c.p.c. puo’ chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice Cass. – 15411/2004; Cass. 13428/2007).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge ritenendo violato e falsamente applicato l’art. 1170 c.c.;

dalla non particolarmente perspicua esposizione del motivo si comprende, comunque, che viene contestata sia la legittimazione passiva dei ricorrenti in quanto estranei allo spoglio, non titolari di una servitu’ di passaggio e privi dell’animus spoliandi o turbandi.

Nella censura, assolutamente generica, si affrontano questioni di merito, gia’ valutate dal giudice e, in parte del tutto estranee al tema del decidere (si veda, in particolare, la contestazione di non essere titolari di servitu’ di passaggio, che non ha alcuna incidenza sulla condotta di spoglio); pertanto il motivo non attinge la dedotta violazione di legge, ma la ricostruzione dei fatto storico come accertato dal giudice; ne discende l’inammissibilita’ del motivo in quanto dedotto come violazione di legge.

In considerazione della mancata costituzione dell’intimata non v’e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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