Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9468 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 14/10/2009, dep. 21/04/2010), n.9468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6983/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2003 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 13/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto il

rinvio a Nuovo Ruolo per verificare il perfezionamento della

procedura di notifica eseguita mediante posta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha chiesto il rinvio a Nuovo Ruolo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Messina M.C. proponeva opposizione avverso l’avviso di rettifica che l’agenzia delle entrate di quella città gli aveva fatto notificare ai fini dell’Iva per l’anno 1984. Esponeva che l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che le rimanenze di magazzino non erano state vendute tutte, e comunque i ricavi contestati non erano stati realizzati.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficiò eccepiva l’infondatezza del ricorso, dal momento che il maggiore importo riscontrato scaturiva dalle precise indicazioni dell’anagrafe tributaria; in particolare con riferimento alle rimanenze di magazzino ed ai nuovi acquisti.

Quella commissione accoglieva il ricorso in parte con sentenza n. 179 del 1999.

Avverso la relativa decisione l’agenzia proponeva appello, cui l’appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata della stessa sede, la quale rigettava il gravame, e, pur non essendo stato proposto quello incidentale del contribuente, annullava l’atto impositivo con sentenza n. 15 del 13.2.2003, osservando che l’amministrazione non avesse fornito elementi certi di prova circa la sua pretesa fiscale, dovendosi invece presumere che il contribuente avesse venduto la merce sotto costo, ovvero non l’avesse ceduta per l’intero.

Contro questa pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad u unico motivo.

M. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che l’atto di impugnazione non è stato notificato compiutamente all’intimato, posto che i notificanti hanno esperito la procedura di notificazione a mezzo del servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini della legittimità della notificazione del gravame, e che hanno omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato, come anche verificato all’udienza odierna.

Ciò posto, è noto che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., (o 143) è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Tale atto, non allegato al ricorso e non depositato successivamente, ben può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..

Tuttavia il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cfr. anche Cass. Sez. Un. N. 627/2008, N. 16354 del 2007, N. 13954 del 2006).

Tutto ciò rilevato e premesso, il Collegio osserva che tale avviso non risulta prodotto in atti nel caso in esame, sicchè deve dedursene che il rapporto processuale non è stato instaurato con l’intimato M., peraltro nemmeno costituito, in questo giudizio, e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Le spese del giudizio non vanno liquidate, posto che questi non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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