Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9468 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14077-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI – FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI in persona

del Direttore-Segretario generale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANFRANCO GAFFURI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 32/31/11, depositata il 15.04.2011 e non notificata, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi ed annullato gli avvisi di accertamento per IVA ed IRPEG per gli anni di imposta 2002 e 2003, emessi sulla base del presupposto che la Casa di riposo, ente apparentemente non commerciale dedito ad attività socio-assistenziale, svolgesse in realtà attività di natura commerciale.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che i servizi resi dall’ente di beneficenza fossero di natura socio-assistenziale, in quanto gestiva un ospizio per persone indigenti e ciò non rientrava nell’attività imprenditoriale. Ha escluso che si fossero verificate le condizioni per la perdita della qualifica di ente non commerciale ai sensi dell’art. 149 TUIR.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su un motivo, al quale la parte privata replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo si denuncia la insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo individuato nell’attività che la parte, al di là delle astratte previsioni statutarie, svolgeva nei fatti, attività prevalentemente commerciale, a parere della ricorrente, e non più distinguibile da quella assistenziale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Si sostiene che la motivazione è limitata ad affermazioni apodittiche, senza considerare che l’Ufficio aveva segnalato che gli ospiti bisognosi di assistenza erano meno di un terzo, che l’attività assistenziale era del tutto marginale rispetto a quella di casa-albergo remunerativa per persone non bisognose, che vi era commistione tra l’attività assistenziale e quella prevalente di casa-albergo, circostanze rilevanti in virtù del combinato disposto dell’art.87, comma 1, lett. d) TUIR e dell’art. 111 bis, comma 1 TUIR.

1.2. Il motivo è fondato.

La CTR, pur avendo richiamato il corretto principio di diritto in merito alla verifica della perdita della qualifica di ente non commerciale, ha tuttavia svolto una motivazione assertiva ed astratta, priva dell’esame degli elementi portati dall’Agenzia a sostegno della natura commerciale dell’ente.

1.3. L’accoglimento del motivo, comporta la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame, per la compiuta motivazione e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per il riesame, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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