Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9468 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. III, 09/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4456-2019 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA, elettivamente domiciliata in

ROMA via di RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CATALDI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERFRANCO DE NICOLA,

e FRANCESCA TEMPESTA;

– controricorrente –

nonchè contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 683/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In parziale riforma della decisione del Giudice di Pace di L’Aquila n. 709/2013, il Tribunale di L’Aquila, con sentenza in data 31.7.2018 n. 683, ha riconosciuto la regione Abruzzo responsabile dei danni materiali alla autovettura condotta da B.A., investita da un cinghiale che aveva attraversato la SP (OMISSIS) nel tratto ricadente nel territorio del (OMISSIS), ed accertato il concorso dello stesso danneggiato nella causazione del sinistro, ha condannato l’ente regionale a risarcire il danno riliquidato in Euro 1.080,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetari secondo i criteri stabiliti da Cass. SSUU n. 1712/1995.

Il Giudice di appello ha ritenuto che la responsabilità non potesse gravare sulla Provincia in quanto, alla mera delega legislativa non era conseguita la dotazione di una struttura organizzativa ed operativa e dei mezzi finanziari necessari a consentire all’ente delegato di esercitare i poteri di controllo della fauna e di prevenire i rischi di danni a terzi. Ha inoltre rilevato che la previsione di un sistema di indennizzo, non impedisse al danneggiato di agire in giudizio per ottenere l’integrale ristoro del danno. Non veniva inoltre in questione una responsabilità dell’ente proprietario della strada pubblica, in quanto le modalità di accadimento dei fatti escludevano di configurare l’animale, come condizione intrinseca alla pericolosità della “res”. Per il resto, qualificata la responsabilità nello schema dell’art. 2043 c.c., risultavano provati dal danneggiato tutti i fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, essendo emersa la colpa dell’ente territoriale che aveva omesso di intervenire su una situazione ampiamente nota in considerazione dei numerosi sinistri occorsi per fatti analoghi.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla regione Abruzzo con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Resiste con controricorso la Provincia di L’Aquila.

Non ha svolto difese B.A. cui il ricorso è stato notificato in data 30.1.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la regione Abruzzo impugna la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9, dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente: che la fattispecie doveva essere inquadrata nello schema generale della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.; che nella giurisprudenza di merito era ravvisabile un diverso orientamento che attribuiva in via esclusiva alla Provincia l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione faunistica nell’ambito del loro territorio e che la giurisprudenza di legittimità aveva, comunque, indicato un criterio di verifica caso per caso in relazione alla tipologia della delega di funzioni conferita alla Provincia, in particolare il precedente della Corte di cassazione n. 24089/2017 aveva riconosciuto che anche in mancanza di un provvedimento di delega la legittimazione passiva all’azione risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica dovesse ravvisarsi in capo alla Provincia.

Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). In particolare il vizio di legittimità deve essere dedotto soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione: risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Nella specie tale compito non è stato assolto dalla regione ricorrente che si è limitata a richiamare alcuni precedenti di legittimità a supporto della qualificazione della fattispecie illecita nello schema della responsabilità extracontrattuale per colpa ex art. 2043 c.c., con ciò, tuttavia, non venendo ad essere formulata alcuna critica alla sentenza impugnata, in quanto, indipendentemente dalla omessa previa individuazione degli argomenti motivazionali contestati, la ricorrente invoca la predetta giurisprudenza in modo del tutto inconferente rispetto alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che in tale schema normativo aveva inquadrato l’illecito (dunque non è dato comprendere quale sia l’oggetto della critica). Tale qualificazione giuridica, peraltro, è stata oggetto di un revirement operato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, mutando il precedente indirizzo, ha ritenuto che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020), atteso che la disposizione dell’art. 2052 c.c. non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020), e tale nuovo indirizzo deve ritenersi ormai in fase di progressiva stabilizzazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; id. Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; id. Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 18084 -18087 del 2020; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18107 del 2020; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 2020; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 2020).

Nella specie, tuttavia, il nuovo inquadramento della fattispecie illecita nell’ambito disegnato dall’art. 2052 c.c., non viene in rilievo, in quanto l’azione venne proposta in primo grado con riferimento alla responsabilità per colpa di cui all’art. 2043 c.c., ed in relazione a detta qualificazione dell’azione si è formato giudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazione avverso tale statuizione del Giudice di Pace.

Analoga considerazione in tema di aspecificità del motivo di ricorso, deve essere svolta anche in relazione alla censura diretta a contestare la legittimazione passiva (recte la titolarità passiva del rapporto obbligatorio) in capo alla regione, atteso che la ricorrente, anche in questo caso, si è limitata soltanto a rilevare (senza peraltro fornire puntuali indicazioni) la esistenza di un “diverso orientamento” cui aderisce parte della giurisprudenza di merito, nonchè a richiamare un precedente orientamento del Giudice di legittimità volto ad individuare nella Provincia l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione di risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica, indirizzo che è stato modificato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, avendo stabilito questa Corte, con diverse pronunce emesse in giudizi risarcitori promossi proprio contro la Regione Abruzzo, che “nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti: potendo la Regione rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (così la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969; id. ordinanza 6 luglio 2020, n. 13848; id. sentenza 22 giugno 2020, n. 12113; id. ordinanza n. 25466 del 2020).

Orbene il mero richiamo ad un diverso orientamento della giurisprudenza, non solo non assolve alla esigenza della esplicazione critica delle ragioni in diritto prescritte dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, quale requisito di ammissibilità del motivo di ricorso, ma neppure si confronta con la “ratio decidendi” della sentenza di appello che ha esaminato nel concreto la delega alla Provincia prevista dalle L.R. n. 10 del 2004, art. 44 e L. n. 41 del 2004, art. 48, comma 1, ed ha accertato in fatto come il rapporto delegatorio non fosse assistito dal correlativo trasferimento di quelle dotazioni indispensabili in termini di mezzi, poteri e risorse finanziarie (attesa la abrogazione, con L.R. n. 33 del 2005, della norma di cui alla L.R. n. 8 del 2005 che disponeva gli stanziamenti per l’indennizzo dei danni da sinistri stradali cagionati dalla fauna selvatica), tali da consentire di ravvisare in capo all’ente provinciale delegato quella effettiva capacità operativa necessaria a provvedere alle competenze delegate, e che soltanto poteva radicare la corrispondente responsabilità per danni, in ciò ponendosi il Giudice di appello in linea con i principi dettati da questa Corte, in materia di delega di competenze amministrative, secondo cui l’ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile per i danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 06/12/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23151 del 17/09/2019).

In conclusione il ricorso è inammissibile, e tale pronuncia “in limine” impeditiva dell’accesso del ricorso al sindacato di legittimità, rende irrilevante la richiesta, formulata dall’Avvocatura dello Stato nella memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c., di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della questione inerente alla risoluzione del contrasto, in materia tanto di qualificazione della fattispecie illecita quanto di individuazione della titolarità passiva del rapporto, ravvisato nei due orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo.

L’ente regionale va condannato alla rifusione, in favore dell’Amministrazione provinciale resistente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA