Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9467 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 28/04/2011), n.9467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VILLA SALARIA SRL in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore P.IVA (OMISSIS), C.S.,

C.F., C.G., D.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avvocato D’ALESSIO ANTONIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SPAMED S.R.L. in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore P.IVA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio

dell’avvocato ROMEI ANTONIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CREDITO FONDIARIO e INDUSTRIALE s.p.a. in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 700/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO COZZI con delega dell’avvocato ANTONIO

D’ALESSIO difensore dei ricorrenti che ha chiesto si riporta agli

atti ed alla memoria;

udito l’Avvocato ANTONIO ROMEI difensore della ricorrente che ha

chiesto si riporta gli atti ed alla memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Villa Salaria srl, C.G. e Ce.Go. proponevano appello, nei confronti della srl Spamed e della spa Credito fondiario e industriale, avverso la sentenza 579/00 del tribunale di Roma, con la quale era stata attribuita in loro esclusiva proprieta’ l’intero edificio civile da cielo a terra con relative pertinenze in (OMISSIS), destinato a casa di cura, condannandoli a corrispondere alla Spamed, in proporzione della propria quota ed a conguaglio dell’eccedenza, la somma di L. 5.226.666.667, oltre interessi dalla domanda, con rigetto della domanda di rimborso proposta dalla Villa Salaria e compensazione delle spese.

Rimaneva contumace la spa Credito fondiario e industriale mentre la Spamed proponeva appello incidentale condizionato.

Espletato supplemento di ctu, la Corte di appello di Roma, con sentenza 700/05, in parziale accoglimento del gravame, condannava gli appellanti a corrispondere la somma di Euro 3.024.000,00, oltre interessi, confermando nel resto la sentenza impugnata e compensando le spese.

La Corte faceva riferimento alla ctu, alla giurisprudenza di legittimita’ in tema di divisione e di conguaglio, al fatto notorio della rivalutazione degli immobili soprattutto nella citta’ di (OMISSIS), ai divieto di apportare modifiche, innovazioni o migliorie da parte della Villa Salaria.

Ricorrono Villa Salaria srl, C.G., D.S., C.F. e C.S., quali eredi di Ce.Go., con unico motivo, resiste Spamed srl, Villa Salaria e Spamed hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l’eccezione del controricorrente, ribadita in memoria, relativa all’indeterminatezza delle persone che hanno conferito la procura per il ricorso, risultando il contrario dall’esame dell’atto.

Con l’unico motivo si denunziano violazione dei principi in tema di criteri di determinazione del conguaglio dovuto in sede di divisione giudiziale, art. 1131 c.c. e segg., art. 757 c.c. e segg., dei principi in tema di valutazione delle prove ed, in particolare della consulenza tecnica di ufficio, art. 115 c.p.c. vizi di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Come evidenziato in grado di appello i vizi non riguardavano soltanto l’assurda decorrenza degli interessi, il ctu nel supplemento di perizia e’ pervenuto a conclusioni immotivatamente disattese dalla Corte distrettuale, ed ha fondato la sua perizia su una valutazione meramente astratta mentre appariva piu’ congruo ed aderente alla realta’ il criterio di stima fornito dal ctp, arbitrariamente ignorato dal ctu e dalla Corte di merito. La censura non merita accoglimento.

A prescindere dalla contestuale indicazione di vizi di violazione di legge e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificita’ del motivo (Cass. 25.11.2008 n. 28066) e dalla incongruenza di alcune deduzioni, per cui non si comprende se si rimprovera alla Corte di merito di aver immotivatamente disatteso le conclusioni del ctu o di avervi acriticamente fatto acquiescenza senza tener conto delle osservazioni del ctp, che, tuttavia, nemmeno si riportano, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, e’ da osservare che gli odierni ricorrenti si dolgono del mancato esame dei vizi che avrebbero inficiato l’iter argomentativo dei giudici di primo grado, asseritamente evidenziati in grado di appello, ma non riportano gli esatti termini delle censure proposte.

Il motivo di ricorso si sostanzia nella critica alla ctu, proponendo un riesame del merito non consentito in questa sede ed omettendo di considerare che la ctp, per la quale si mostra preferenza, rimane pur sempre una allegazione di parte e che e’ devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non e’ tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

Pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove e’ eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ proprio a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le proprie opzioni probatorie.

Nella fattispecie, la Corte di appello alle pagine quattro e seguenti ha dedotto che il tribunale aveva valutato sia la ctp sia la circostanza che l’immobile era affittato ma ha ritenuto la prima non concludente e la seconda irrilevante, conclusione condivisa anche dopo il supplemento di ctu e di ctp. Al riguardo la sentenza ha esaminato le osservazioni del ctp, secondo il quale i parametri utilizzati dal ctu non sarebbero chiari e la valutazione economica non terrebbe conto delle notevoli dimensioni dell’immobile e della sua destinazione, concludendo che dalla lettura dell’elaborato risultava, invece, che si era tenuto conto di detti fattori.

Alle pagine cinque, sei , sette vi e’ un analitico esame dei chiarimenti del ctu, dal quale si e’ tratto il convincimento che non si era trascurato alcun elemento di valutazione nel determinare il valore dell’immobile.

La sentenza richiama la giurisprudenza di legittimita’ circa il conguaglio in tema di divisione (Cass. 1245/01) ed il riferimento ai prezzi del mercato immobiliare effettivamente correnti al momento della decisione (Cass. 14553/04) ed esamina la riconvenzionale circa il rimborso di migliorie imposte dalla normativa statale, regionale e da disposizioni amministrative, richiamando l’art. 6 del contratto circa il divieto di apportare modifiche, innovazioni e migliorie senza il preventivo consenso scritto del locatore , mentre per quanto riguarda le migliorie eseguite nella veste di comproprietaria esclude che Villa Salaria abbia fornito la prova della trascuratezza degli altri comunisti e della necessita’ dei lavori.

Trattasi di motivazione corretta, logica e coerente, cui non si puo’ contrapporre il mero dissenso.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 16200,00, di cui 16000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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