Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9467 del 18/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9467 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 28979-2008 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli
avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, che lo
2013

rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro

MERCADANTE ANTONINO;
– intimato –

Data pubblicazione: 18/04/2013

avverso la sentenza n. 768/2008 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 16/07/2008 r.g.n. 1712/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto. –

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 luglio 2008 la Corte d’Appello di Messina, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 28 settembre 2005, ha
dichiarato il diritto di Mercadante Antonino alla rendita per invalidità
permanente parziale nella misura del 47% dal 1° marzo 2000 e nella misura
del 54% dal 10 gennaio 2003 con la conseguente condanna dell’INAIL al

pagamento della relativa prestazione. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia sulla base dell’espletata consulenza tecnica medico legale svolta
nel giudizio di appello.
Avverso tale sentenza l’INAIL propone ricorso per cassazione affidato ad
un unico motivo.
Il Mercadante resta intimato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’unico motivo si lamenta violazione dell’art. 137, sesto comma, del
TU n. 1124 del 1965 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce
che il grado invalidità originariamente riconosciuto al Mercadante nella
misura dell’ 1 l% con decorrenza 2 giugno 1987, successivamente
aumentata al 52% per aggravamento, per poi essere ridotta al 33% con
decorrenza 1° marzo 2000, non potrebbe essere aumentata con decorrenza
successiva al quindicennio dalla costituzione della rendita. Nel caso in
esame la corte d’Appello avrebbe riconosciuto un ulteriore aggravamento
con decorrenza 2 giugno 2002 oltre la scadenza del quindicennio prevista
da detto art. 137, sesto comma, TU n. 1124 del 1965 e decorrente dalla
costituzione della rendita.
Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso non vengono precisati gli elementi
di fatto per verificare se la sussistenza dei presupposti indicati
dall’invocato art. 137 sesto comma, TU n. 1124 del 1965 erano stati

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1‘,

tempestivamente e ritualmente allegati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Né viene indicato se sia stata data prova del dedotto consolidamento. Tali
indicazioni, comunque necessarie per il principio di autosufficienza del
ricorso, sarebbero state ancor più necessarie nel caso in esame in cui la
sentenza impugnata nulla indica riguardo alla dedotta stabilizzazione ed ai
violazione del principio dell’autosufficienza.
Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.
P.Q.M.
LA Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2013.

suoi presupposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per la

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