Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9467 del 09/04/2021
Cassazione civile sez. III, 09/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9467
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35685-2019 proposto da:
I.B., elettivamente domiciliata in via Basso Aquar n. 127/b,
presso l’avv. BEATRICE RIGOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2118/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente I.B. è cittadino della (OMISSIS).
Ha raccontato di essere fuggito da quel Paese sia in quanto non voleva aderire alla setta degli (OMISSIS), cui lo aveva indirizzato il padre, che per tale rifiuto lo aveva minacciato di morte ed era capace di attuare il proposito, avendo posto in essere un tale sortilegio che, secondo il ricorrente aveva provocato la morte in passato di sua madre; sia perchè, fuggito dal suo villaggio ed ospitato da un suo amico, che nascondeva armi, ebbe uno scontro con sconosciuti che volevano impossessarsene, piombati d’improvviso nella casa dell’amico, ed all’esito del quale ha ucciso uno degli aggressori.
Passato per la Libia, il ricorrente giunto in Italia, ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria, ma la Commissione territoriale non ha creduto al racconto ed ha rigettato le sue richieste, che sono state reiterate poi al Tribunale, che ha confermato il giudizio di inverosimiglianza ed alla corte di appello, che ha parimenti negato la protezione.
Ricorre I. con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
p..- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e L. n. 25 del 2008, art. 8.
Secondo il ricorrente, la corte, nel valutare la sua credibilità avrebbe violato i criteri imposti dalla legge, che indicano di effettuare un giudizio dal punto di vista della credibilità intrinseca ed estrinseca, senza giudizi personali, mentre la corte avrebbe fatto coincidere verificabilità con verosimiglianza, quando è pacifico che non si può ritenere non credibile il racconto per il semplice difetto di prova.
Il motivo è però infondato.
La corte invero ritiene il racconto non verosimile non già perchè non provato a sufficienza, ma in quanto incoerente ed inverosimile di suo (p. 5).
Va rammentato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/ 2020).
Per il resto, si tratta di una valutazione di merito qui non censurabile.
p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e L. n. 25 del 2008, art. 8.
Secondo il ricorrente il collegio avrebbe, con motivazione errata, escluso il pericolo di trattamenti disumani ai sensi della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b ricavando tale giudizio altresì dalla inverosimiglianza del racconto, dunque senza tener conto della situazione del paese (p. 17). L’assunto, in parte qua è errato.
Ove il racconto sia ritenuto inverosimile, il giudice di merito non è tenuto ad accertamenti officiosi sulle due ipotesi dell’art. 14, ossia le lett. a) e b), ma è tenuto solo ad accertare la situazione di cui alla lett. c) medesimo articolo, vale a dire l’esistenza di un conflitto armato generalizzato.
Accertamento svolto dal giudice di merito e qui censurato con l’argomento che non sarebbero stati valorizzati gli episodi di violenza che lo stesso rapporto Easo utilizzato dalla corte mette in luce.
La censura, sotto questo aspetto, è infondata in quanto non è sufficiente che vi siano episodi anche ripetuti di violenza, occorrendo ai fini della protezione sussidiaria che ricorra una situazione di conflitto armato generalizzato.
p.. – Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e L. n. 286 del 1998, art. 5.
Il ricorrente rimprovera alla corte di non aver tenuto in alcuna considerazione gli elementi da lui allegati ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ed in particolare quelli relativi al suo inserimento sociale e lavorativo. Inoltre, di aver deciso apoditticamente senza alcuna motivazione.
Il motivo è fondato.
La corte sulla protezione umanitaria si limita a dire che “neppure si ravvisano i presupposti per la protezione umanitaria… mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.
Il ricorrente dimostra di avere allegato indici del suo inserimento in Italia, che alla luce dei criteri stabiliti da questa corte (Cass. sez un. 29459/ 2019), vanno tenuti in considerazione e comparati con la situazione del paese di origine (che non è quella che rileva ai fini della protezione sussidiaria, bensì una situazione di violazione dei diritti umani), al fine di valutare se il rimpatrio ponga il ricorrente in una situazione di vulnerabilità.
P.Q.M.
La corte accoglie il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021