Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9467 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18385-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

ITALIA TURISMO S.P.A., (società incorporante la Villaggio Dei Pini

S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DE VIVO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., (già Equitalia Sardegna S.p.a.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/01/2015 R.G.N. 207/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con sentenza n. 9/2013, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale con la quale era stato intimato all’opponente Italia Turismo s.p.a (incorporante Il villaggio i Pini s.p.a.) il pagamento, in favore dell’INPS, degli importi relativi alla contribuzione afferente al periodo novembre 1989-maggio 1996 relativa al dipendente S.G.;

la statuizione di riforma è stata fondata sul maturarsi del termine di prescrizione giacchè la Corte di merito, premesso che la denunzia del lavoratore risaliva al novembre 1999 e che le sentenze intervenute tra le parti del rapporto di lavoro non avevano effetti sul rapporto contributivo, ha ritenuto che i contributi fossero integralmente prescritti per essere tale denunzia intervenuta oltre il quinquennio dalla loro scadenza, senza salvezza quindi del termine di prescrizione decennale per i contributi pretesi sino al dicembre 1995; quanto ai contributi ricadenti nel periodo gennaio 1996/maggio 1996, assoggettati sin dall’origine al termine quinquennale di prescrizione, che gli accertamenti ispettivi dell’INPS erano del gennaio 2007, e dunque erano avvenuti decorso il detto termine di talchè anche il relativo obbligo risultava estinto per prescrizione;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a. sulla base di un unico motivo illustrato con memoria;

La Italia Turismo s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria;

Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è infondato il motivo di ricorso dell’INPS con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1955, art. 1, commi 9 e 10 censurandosi la decisione impugnata per non aver ritenuto che la denuncia del lavoratore inviata all’INPS il 5 novembre 1999 non avesse avuto effetti di interruzione della prescrizione anche nei confronti di Italia Turismo s.p.a. e per aver ritenuto già prescritti i contributi alla data della stessa denuncia; invero, secondo parte ricorrente, alla data della denuncia del lavoratore (5.11.1999), risultava non maturato il termine di prescrizione per la contribuzione dovuta tra ottobre 1994 e maggio 1996 e non l’intera contribuzione portata in cartella;

il ricorso è infondato alla luce della pronunzia di questa Corte di cassazione a sezioni unite n. 15296 del 4 luglio 2014, secondo la quale occorre distinguere tra i contributi dovuti in relazione al periodo antecedente alla data di entrata in vigore – il 17 agosto 1995 – della L. n. 335 del 1995 e quello successivo;

per i primi, alla stregua della giurisprudenza richiamata, il recupero del termine decennale di prescrizione è condizionato alla denunzia del lavoratore intervenuta nel corso del quinquennio dalla data di relativa scadenza, circostanza questa pacificamente non verificatasi per i contributi anteriori al novembre 1994 in quanto la denunzia del lavoratore risale all’anno 1999 ed è pertanto successiva al detto termine; per i contributi maturati tra il dicembre 1994 ed il dicembre 1995, la denuncia sortisce l’effetto di recuperare il termine decennale di prescrizione con scadenza al più al dicembre 2005, dunque anteriore al primo atto di effettiva valenza interruttiva del gennaio 2007; quanto ai contributi successivi al 1 gennaio 1996 assoggettati, per come pacifico, al termine quinquennale di prescrizione, la denunzia medesima non può sortire effetti nel senso di determinare la trasformazione dell’originario termine quinquennale di prescrizione in decennale, in quanto tale astratta possibilità è riferita esclusivamente ai crediti previdenziali maturati da epoca anteriore al 1.1.1996;

va escluso, in contrasto con l’assunto adombrato dall’INPS, che a tale denunzia possa connettersi l’effetto interruttivo del decorso del temine prescrizionale, avendo Cass. SS.UU. n. 15296 del 2014 cit. definitivamente chiarito che la denunzia del lavoratore non è configurabile quale atto interruttivo della prescrizione, sia in quanto non proveniente dal creditore, sia perchè il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma, in sostanza, di raddoppiare fin dall’inizio il termine da cinque a dieci anni;

a tanto consegue il rigetto del ricorso;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e l’esito del ricorso determina la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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