Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9466 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3879/2012 proposto da:

UCB PHARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati SILVIA PANSIERI, GASPARE FALSITTA, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PANSIERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso per cassazione fondato su due motivi, al quale replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate, la società UCB PHARMA SPA ha impugnato la sentenza n. 74/02/10, depositata il 20.12.2010 e non notificata, della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva confermato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale erano state disconosciute, per quanto interessa il presente giudizio, le componenti di reddito negative per costi sostenuti per consulenze e sperimentazioni cliniche ai fini IRES ed IRAP e la detrazione IVA relativa ai costi per dette attività.

2. Il giudice di appello, dopo avere preso in considerazione il rapporto contrattuale esistente tra la società verificata (responsabile della commercializzazione dei prodotti farmaceutici) e la casa madre UCB SA di (OMISSIS) (responsabile della produzione dei beni trattati), ha osservato che i costi sostenuti dalla ricorrente ed individuati come “consulenze”, “sperimentazioni cliniche” e “lavori scientifici” effettuate dopo l’immissione in commercio dei prodotti medicinali, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, non erano deducibili dalla società verificata, poichè la stessa non era attrezzata per effettuare ricerca per specialità medicinali e non svolgeva attività produttiva, e questi oneri non influivano sulla attività commerciale da questa svolta e non concorrevano a formarne il reddito, ma conseguivano ad un accordo commerciale privato intervenuto con la casa madre ad esclusivo vantaggio di quest’ultima ed ininfluente ai fini fiscali; da ultimo ha concluso che la parte privata non aveva provato la effettiva inerenza dei costi dedotti.

3. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Primo motivo – Si denuncia la contraddittoria o illogicità della motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sotto tre diversi profili: A) la prima contraddizione è individuata nel passaggio motivazionale ove la sentenza impugnata ha ravvisato una incoerenza tra due circostanze che, a dire della società, sono una conseguenza dell’altra, e cioè la estraneità dei costi dedotti dalla UCB Pharma SPA ad attività di ricerca e sviluppo ed il mancato esercizio da parte della stessa società di un’attività di ricerca e sviluppo. La ricorrente lamenta che la CTR non abbia considerato che le prestazioni portate in deduzione, il cui contenuto non puntualizza, non erano dirette a produrre nuovi farmaci o a modificare quelli già in produzione, ma ad acquisire informazioni sulla efficacia e sulla tollerabilità dei farmaci utili ad orientare le proprie iniziative strategiche; B) il secondo profilo di illogicità è individuato nella aprioristica esclusione da parte della CTR che tali spese potessero rivestire una utilità economica per la società distributrice; C) il terzo profilo di illogicità è individuato nella errata ed invertita imputazione da parte della CTR delle spese contrattualmente poste a carico della casa madre e di quelle poste a carico della società distributrice.

Secondo la ricorrente questi vizi della motivazione investono il fatto centrale del giudizio, e cioè l’esistenza di un nesso di inerenza all’attività di impresa, tra le spese sostenute per la sperimentazione clinica e la commercializzazione dei farmaci, svolta dalla società verificata.

1.2. Secondo motivo – Si denuncia la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nelle deduzioni ed allegazioni della contribuente sulla specifica natura e contenuto delle sperimentazioni cliniche. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe dovuto accertare l’effettivo contenuto dei test di sperimentazione e stabilire se in funzione di tale contenuto la sperimentazione potesse dispiegare un’utilità economica per la società di distribuzione.

2.1. Entrambi i motivi sono infondati e vanno rigettati.

2.2. Come già affermato da questa Corte con condiviso principio, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass., 27/03/2013, n. 7701). A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass., 08/10/2014, n. 21184).

Inoltre, poichè l’amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o componenti negativi del reddito, la circostanza che l’Erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed argomentazioni per dimostrare l’insussistenza di oneri e costi deducibili ed inerenti alle attività produttive del contribuente stesso non determina alcuna inversione dell’onere della prova (Cass., 01.07.2013, n. 16461).

2.3. La CTR ha dato applicazione a tali principi ed ha escluso che la parte avesse provato l’inerenza dei costi sostenuti e la loro rilevanza ai fini della produzione dei ricavi, non ritenendo sufficiente l’esistenza di un accordo contrattuale di ripartizione delle spese con la casa madre, statuizione che non viene adeguatamente censurata. Infatti, da un lato la ricorrente sostiene che la verifica competeva alla CTR, dall’altro prospetta un esito per sè vantaggio a seguito della sperimentazione, senza tuttavia illustrare in che cosa consistesse la sperimentazione ed in che modo l’esito della stessa potesse in concreto riverbersarsi sulla attività di commercializzazione di sua competenza o incidere sulle strategie commerciali e come fosse destinato a confluire nella produzione del reddito e, soprattutto senza chiarire, come abbia inteso provare ciò. Invero nel motivo è proposta una disquisizione terminologica tra “spese di attività di ricerca e di sviluppo” e “spese per test sulla efficacia e tollerabilità del farmaco”, le une, anteriori alla commercializzazione, di competenza della società produttrice e le altre, successive alla commercializzazione, di competenza della società intesa alla commercializzazione del prodotto, che non appare esaustiva e convincente, sia perchè non chiarisce in dettaglio l’oggetto e la rilevanza delle spese, sia perchè in concreto nonostante le severe e stringenti regole volte alla produzione ed all’informazione sui farmaci, nonchè alla loro prescrizione, distribuzione e somministrazione, la società verificata non spiega, nè illustra gli elementi probatori offerti a sostegno della sua tesi, sulla errata convinzione che la CTR avrebbe dovuto accertare l’effettivo contenuto dei test di sperimentazione e stabilire se in funzione di tale contenuto la sperimentazione potesse dispiegare un’utilità economica per la società di distribuzione.

Anche la prospettazione contenuta in ricorso (fol. 14), secondo la quale “le sperimentazioni in questione avevano ad oggetto l’efficacia e la tollerabilità dei medicinali ed erano dunque assimilabili più a rilevazioni di gradimento che a indagini scientifiche pure”, appare del tutto opinabile ed assertiva, atteso che la efficacia e la tollerabilità di un prodotto farmaceutico attengono alla sue qualità intrinseche e non ad aspetti propriamente inerenti alla sua collocazione sul mercato. Invero non vi è dubbio che la commercializzazione di qualsiasi prodotto, anche farmaceutico, comporta la acquisizione di informazioni e feed back con l’utenza per verificarne la capacità di penetrazione del mercato e adeguare le strategie commerciali, ma tali informazioni devono essere coerenti con la attività svolta e funzionali alla stessa, atteso che non ogni costo rilevante per la società può essere dedotto, ma solo quello che risponde alla nozione di inerenza prima ricordata, la cui prova incombeva alla contribuente che non vi ha provveduto.

2.4. La CTR, con accertamento in fatto motivato in modo logico e coerente e non scalfito dalle censure sostanzialmente astratte dalla contribuente, ha escluso la inerenza di tali spese, ritenendo non sufficiente l’esistenza di un accordo contrattuale tra la società verificata e la produttrice e rimarcando che solo quest’ultima avrebbe potuto trarre vantaggio dalle spese in contestazione, essendo l’unica a poter intervenire sui processi produttivi per migliorare i farmaci.

3. In conclusione il ricorso va rigettato su entrambi i motivi; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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