Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9466 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. III, 09/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35682-2019 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in Torri di Quartesolo,

via degli Alpini 62, presso l’avv. DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA SEZ. VICENZA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2710/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente E.J. è cittadino (OMISSIS), dell'(OMISSIS).

Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese in quanto alla morte del padre, che era ritenuto un guaritore all’interno del villaggio, i suoi abitanti hanno preteso che lui prendesse il suo posto, ma il ricorrente, che aveva orrore dei sacrifici e dei riti praticati dai guaritori, oppose rifiuto, e dopo le prime intimidazioni, si trasferì a (OMISSIS), dove prese a fare il carrozziere.

Tuttavia, dopo poco tempo, venne riconosciuto da un abitante del suo originario villaggio che era andato nella carrozzeria a farsi fare un lavoro, e che, riconosciutolo, aveva avvisato gli altri della sua presenza.

Il ricorrente a quel punto, essendo diventata concreta la minaccia di morte, è fuggito in Libia, e dopo una permanenza di due mesi in quel paese, in Italia.

La Commissione territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha respinto le richieste di protezione, decisione confermata dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello.

Ricorre E. con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello ritiene inverosimile il racconto, per le contraddizioni interne; dunque esclude la protezione internazionale; quanto alla sussidiaria in base ad una fonte Easo del 2018 esclude uno stato di generalizzata violenza in (OMISSIS), e quanto alla umanitaria ritiene che alla luce della comparazione tra la integrazione del ricorrente e la situazione della (OMISSIS) non vi siano ragioni ostative al rimpatrio.

Con il primo motivo si denuncia violazione della L. 25 del 2008, art. 8 e L. n. 251 del 2007, art. 3. Secondo il ricorrente la corte di merito non avrebbe compiuto alcuna istruttoria quanto al ruolo che le sette esercitano in (OMISSIS), e se lo avesse fatto avrebbe potuto trarre la convinzione di un clima che avrebbe dato credibilità al racconto del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

La corte ha ritenuto inverosimile il racconto a prescindere dal ruolo delle sette, ossia per la intrinseca contraddittorietà del racconto e per la sua genericità, così che il motivo non coglie la ratio della decisione impugnata che sta nella negazione del fatto in sè, non già nel mancato riconoscimento del ruolo delle sette (OMISSIS).

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente ritiene che la corte non abbia adeguatamente valutato la situazione del paese di origine quanto ai conflitti ivi esistenti e alle forme di persecuzione dei civili.

Il motivo è inammissibile.

Non si confronta con la motivazione, che invece in base ad un rapporto EASO attuale esclude che in (OMISSIS) vi sia un conflitto armato generalizzato. Il motivo si limita ad una generica contestazione della motivazione senza offrire argomenti di censura.

In particolare, il ricorrente non contesta che le fonti utilizzate siano attendibili o non aggiornate e non ne contrappone le sue.

– Il terzo motivo denuncia sia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè L. n. 25 del 2008, art. 8 e L. n. 251 del 2007, art. 14.

Secondo il ricorrente la corte si sarebbe limitata ad escludere sia la vulnerabilità che la situazione oggettiva della (OMISSIS) in modo apodittico.

Il motivo è inammissibile.

Intanto non dice quale sia il fatto omesso e decisivo per il giudizio.

Soprattutto non si censura la motivazione con specifici motivi, tali non potendo ritenersi quelli che denunciano una apodittica decisione. Nè può ritenersi perspicuo il motivo nella parte in cui denuncia omessa considerazione del livello di integrazione raggiunto in Italia, in quanto non si dice alcunchè su quale esso sia e su come avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla corte.

In sostanza, a fronte di una ratio specifica, che ritiene non sufficiente un certo grado di integrazione in Italia se non vi sono pericoli che il livello di godimento dei dritti fondamentali venga perso in caso di rimpatrio (v. pp 7-8), ossia a fronte di una motivazione che esclude vulnerabilità all’esito della comparazione, la censura è generica e nemmeno contesta il modo con cui il giudizio di comparazione è stato effettuato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

 

 

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