Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9466 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18028-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

C.G., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SILVIO SANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

pubblicata il 10/07/2012 R.G.N. 395/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 313 del 2012, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS nei riguardi di C.G. contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione alla cartella esattoriale notificata in data 17 febbraio 2009 per conto dell’INPS in relazione a contributi, somme aggiuntive, sanzioni ed interessi dovuti per il periodo compreso tra il 3 gennaio 2002 ed il 10 settembre 2006;

a sostegno della motivazione la Corte territoriale ha confermato l’assunto del primo giudice relativo alla decadenza dal termine per la iscrizione a ruolo, avvenuta il 24 novembre 2008, oltre il termine del 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento di accertamento dei crediti (27 luglio 2006), in violazione del termine indicato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25;

la Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che in materia previdenziale la decadenza ha natura pubblicistica per cui correttamente era stata rilevata dal primo giudice e che le modifiche apportate al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 relative alla inapplicabilità della disposizione nel periodo 11 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012, non trovavano applicazione nel caso di specie ove l’iscrizione vi era stata sebbene tardiva;

contro la sentenza, l’INPS propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;

C.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2969 c.c. e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 posto che la parte opponente aveva pacificamente sollevato tardivamente l’eccezione di decadenza che non poteva essere sollevata d’ufficio essendo posta nell’interesse della parte debitrice a tutela di suoi interessi disponibili;

con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 11 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 12, conv. in L. n. 122 del 2010 in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 posto che, dopo le reiterate proroghe dell’applicazione della regola di cui alla citata disposizione sino al primo gennaio 2004, il legislatore aveva inteso consentire a posteriori recuperi coattivi anche successivi a tale data e prima non permessi per effetto delle proroghe;

i due motivi, in quanto connessi, poso essere trattati congiuntamente e sono fondati;

questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che quella di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., è una decadenza processuale e non sostanziale. Ciò è altresì confermato:

a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarle;

b) dall’impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25.5.12 n. 8350);

c) dalla non conformità all’art. 24 Cost., di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;

d) dalla ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti cosa che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza;

e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale;

inoltre, questa stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 5963 del 12 marzo 2018, cui si intende dare continuità, ha affermato che in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 la previsione di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. n. 122 del 2010 – stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004 dall’ente creditore – si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta;

il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà ad esaminare l’impugnazione e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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