Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9465 del 22/05/2020
Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4238/2019 proposto da:
Bridge S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.
269, presso lo studio dell’avvocato Vaccarella Romano, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
Nice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, VI.
Agency S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
V.B., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassiodoro n.
1/a, presso lo studio dell’avvocato Costantino Giorgio, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ruggiero Vincenzo,
Ziccardi Fabio Emilio, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
B.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 395/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
pubblicata il 29/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/01/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso: non si oppone alla rinuncia delle
parti.
Fatto
RITENUTO
– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);
– che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391 c.p.c., comma 4).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020