Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9465 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11556-2015 r.g. proposto da:

P.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta in calce alla memoria di

costituzione di nuovo difensore, dall’Avvocato Attilio Scarcella,

con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Tibullo n. 10, presso

lo studio dell’Avvocato Guido Fiorentino;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. e P.Iva (OMISSIS)), con sede

in Martinengo (BG), alla via Allegreni n. 34, in persona del legale

rappresentante pro tempore il curatore fallimentare Dott.

D.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a

margine del controricorso, dall’Avvocato Leopoldo Santaniello, e

dall’Avvocato Oreste Michele Fasano, con i quali elettivamente

domicilia in Roma, Lungo Tevere delle Navi n. 30, presso lo studio

dell’Avvocato Fasano;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo, depositato in data 8

aprile 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da P.L. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. avverso il provvedimento del g.d. di diniego della richiesta di ammissione al passivo per Euro 168.093, di cui Euro 160.000 in via privilegiata ex art. 2745 c.c..

L’odierna ricorrente aveva dedotto – a sostegno della sua domanda di ammissione al passivo fallimentare – che: a) in data 29 aprile 2009 aveva stipulato con la società poi dichiarata fallita un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS) per il prezzo complessivamente concordato di Euro 165.000, con il versamento contestuale della somma di Euro 25.000, a titolo di caparra confirmatoria; b) per l’acquisto dell’immobile aveva versato l’ulteriore importo di Euro 125.000, a mezzo di bonifici bancari; c) successivamente le parti contrattuali avevano risolto consensualmente il contratto preliminare e la (OMISSIS) s.r.l., allora in bonis, si era impegnata a restituire le somme già versate, provvedendo tuttavia alla materiale restituzione solo della minor somma di Euro 15.000 e residuando pertanto un credito restitutorio a suo favore pari ad Euro 160.000; d) aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bergamo decreto ingiuntivo n. 1957/2013, immediatamente esecutivo, per il pagamento della predetta somma non ancora restituita, decreto ingiuntivo opposto dalla società debitrice.

Il tribunale ha ritenuto che la P.L. non avesse adeguatamente provato i fatti costitutivi del diritto di credito già monitoriamente azionato per gli importi e le causali sopra esposte, non avendo prodotto in giudizio il contratto preliminare di compravendita immobiliare del 29.4.2009 con la conseguente mancata dimostrazione dell’asserito accordo per l’immediato versamento di Euro 125.000, di cui Euro 25.000 a titolo di acconto; ha inoltre evidenziato che l’accordo di risoluzione, contenuto nella scrittura privata del 17 luglio 2002, era stato disconosciuto, nella sottoscrizione e nella confomità all’originale, da (OMISSIS) s.r.l. e peraltro non era neanche opponibile al fallimento perchè privo di data certa; ha infine osservato che anche le contabili bancarie relative ai bonifici bancari eseguiti dalla P. in favore della società fallita non dimostravano l’imputabilità dei pagamenti al contratto preliminare del 29 aprile 2009, con la conseguente mancata dimostrazione della fondatezza del reclamato diritto restitutorio oggetto della domanda di insinuazione al passivo; ha peraltro evidenziato che non era probante della fondatezza del predetto diritto creditorio neanche il documento attestante la ricezione, in data 1 ottobre 2012, da parte della P. della somma pari ad Euro 15.000 tramite bonifico della (OMISSIS) s.r.l., non riportando tale disposizione alcuna causale e difettando dunque la prova che il versamento della citata somma fosse stato effettuato in adempimento dell’obbligo restitutorio asseritamente assunto dalla (OMISSIS) s.r.l.. ed essendo evidente che la “datio” di una somma di denaro non vale di per sè a fondare una richiesta restitutoria allorquando, pur ammessa la ricezione da parte dell’accipiens, questi non confermi anche il titolo posto ex adverso alla base della pretesa restitoria, stante la possibile imputazione della somma anche ad altre causali.

2. Il decreto, pubblicato il 8.4.2015, è stato impugnato da P.L. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L.Fall., artt. 93 e 99 e dell’art. 2697 c.c., evidenzia che la prova del credito di Euro 168.093, oggetto della domanda di insinuazione al passivo, era stata fornita tramite la produzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo con i relativi allegati relativi al contratto preliminare del 2009 ed ai bonifici bancari attestanti i pagamenti effettuati in favore della società fallita.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5, violazione degli artt. 2702 e 2712 c.c. Evidenzia il ricorrente che la circostanza che i bonifici allegati disponessero una destinazione diversa da quella indicata nell’istanza di ammissione al passivo si spiegava con il fatto che sia il marito che il figlio lavoravano per la (OMISSIS) s.r.l., dimostrando ciò che tale diversa imputazione era stata preordinata al fine di ottenere da parte della società fallita il necessario credito bancario tramite l’evidenza di una molteplicità di transazioni immobiliari poste in essere dalla società venditrice. Si denuncia, infine, il vizio di ultrapetizione nella parte in cui il tribunale si sarebbe pronunciato sulla rilevanza probatoria del contratto preliminare, nonostante la mancata contestazione dello stesso da parte della società fallita, e sull’accordo risolutorio di cui era stata evidenziata la non opponibilità al fallimento.

2. Il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione di legge in relazione al profilo della ritenuta contestazione del contratto preliminare del 2009, nonostante l’assenza di contestazione da parte della (OMISSIS) s.r.l. ed in relazione alla circostanza che la domanda di insinuazione al passivo non era fondata sulla scrittura privata del 17.7.2012 di risoluzione del preliminare (oggetto di querela di falso), quanto piuttosto sul versamento delle predette somme e sul conseguente diritto al loro rimborso nei confronti dell’accipiens. Si evidenzia inoltre che la ricorrente aveva comunque prodotto, nel corso del giudizio di opposizione ed unitamente alla memoria L.Fall., ex art. 99, il preliminare di compravendita. Osserva ancora la ricorrente che la circostanza della datio delle somme in favore della (OMISSIS) s.r.l. per l’acquisito dell’immobile di cui al contratto preliminare non era stato oggetto di contestazione e dunque pacifico doveva ritenersi il diritto di credito alla restituzione delle somme versate.

4. Il ricorso è infondato e va rigettato.

4.1 Il primo motivo è infondato.

4.1.1 Sul punto, giova ricordare che è principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poichè, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018; v. inoltre: Sez. 1, Sentenza n. 6085 del 26/03/2C)04). Ne consegue che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore determina l’inopponibilità alla massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso se, all’epoca del fallimento, il termine per la proposizione dell’opposizione non sia ancora decorso, a nulla rilevando che il decreto stesso sia munito della clausola di provvisoria esecutività, occorrendo invece, per il prodursi di tale opponibilità, che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014; Sez. 1, Sentenza n. 2112 del 31/01/2014).

Ne consegue che – diversamente da quanto osservato dalla ricorrente – la prova del credito non può ritenersi estraibile dal decreto ingiuntivo opposto e non munito di formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., per quanto allegato e versato in atti da parte della ricorrente stessa sia nel corso del giudizio di verificazione dei credito che in quello successivo di opposizione allo stato passivo.

4.1.2 Nè la parte ricorrente ha dimostrazione, con deduzione autosufficiente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, che il contratto preliminare di compravendita era stata effettivamente versato nel giudizio di opposizione allo stato passivo, attraverso la produzione del fascicolo processuale del giudizio monitorio, contrariamente a quanto invece espressamente affermato dal Tribunale lombardo che, sul punto, ha escluso la produzione in giudizio di detto documento.

4.1.3 Ne consegue che anche la censura articolata dalla ricorrente sotto l’egida applicativa dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulta all’evidenza infondata, posto che il “fatto decisivo” – del cui omesso esame si duole oggi la ricorrente – si radica su circostanze (neanche, peraltro, “fatti storici”, come vorrebbe la norma processuale da ultimo citata, secondo l’esegesi fornita sul punto dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte: v. ssuu. n. 8053/2014) – relative ad elementi valutativi di giudizio (decreto ingiuntivo; giudizio di opposizione a d.i.) che, per come allegati, si rivelano del tutto irrilevanti al fine di scrutinare la fondatezza del diritto della ricorrente ad essere ammessa al passivo fallimentare.

4.2 Il secondo motivo è invece inammissibile.

4.2.1 In primis, la censura non supera il vaglio di ammissibilità in ragione della sua evidente genericità di formulazione, posto che – per quanto concerne il dedotto vizio di ultrapetizione (declinato, peraltro, solo nella parte argomentativa della censura, senza alcun richiamo o riferimento nella rubrica alla necessaria indicazione della violazione dell’art. 112 c.p.c.) – la relativa doglianza non spiega per quali ragioni il Tribunale sarebbe incorso nella denunciata ultrapetizione. Ed invero, le ragioni della decisione si fondano sui diversi profili della mancata produzione in giudizio del contratto preliminare di compravendita (nelle cui clausole negoziali sarebbe stato previsto contrattualmente l’obbligo di immediato versamento del prezzo per Euro 125.000) e nella non opponibilità del successivo accordo risolutorio del 17.7.2012 al fallimento per mancanza di data certa.

4.2.2 Nè la parte ricorrente dimostra diversamente – con deduzione, anche in questo caso, specifica ed autosufficiente ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, – che i fatti sottostanti ai predetti documenti contrattuali non erano stati oggetto di contestazione, posto che diversamente il provvedimento impugnato dà atto dell’esatto contrario.

4.2.3 Ma la censura risulta formulata in modo vieppiù inammissibile se solo si considera che la stessa dimentica – non censurandole – le rationes decidendi poste a sostegno del diniego alla richiesta di ammissione al passivo, e cioè, da un lato, la mancata produzione in giudizio del documento contrattuale relativo al negozio preliminare di compravendita immobiliare e la non opponibilità al fallimento dell’accordo risolutorio sopra ricordato per mancanza di data certa e, dall’altro, la non imputabilità dei pagamenti tramite bonifici bancari all’operazione di compravendita immobiliare di cui si sta qui discorrendo.

4.3 Il terzo motivo di censura è del pari inammissibile.

Ancora una volta le doglianze non censurano le rationes decidendi della motivazione impugnata (e già sopra ricordate), richiamando – con accenni, peraltro, generici e volti a far ripetere un giudizio di fatto (inibito a questa Corte) – la violazione del principio tra chiesto e pronunciato, senza spiegare tuttavia ove sarebbe maturata la denunciata ultrapetizione e senza neanche allegare in quale atto processuale sarebbe maturata la non rilevata (da parte dei giudici del merito) non contestazione dei fatti costitutivi dell’azionato diritto di credito.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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