Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9464 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24942/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI COSTRUZIONI GRILLO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 321/2010 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione con un motivo la sentenza della CTR della Sicilia n. 321/34/10, depositata il 12.07.2010 e non notificata che ha confermato la decisione che primo grado, che aveva annullato l’avviso di recupero del credito di imposta n. (OMISSIS) emesso nei confronti della società Generali Costruzioni SRL con riguardo a lavoratori impiegati in aree non agevolate, per violazione della L. n. 449 del 1997.

2. La CTR aveva affermato l’illegittimità del recupero del credito d’imposta, previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 4 e fruito dalla contribuente in ragione dell’incremento occupazionale nell’area della Sicilia con riferimento a sette lavoratori, assunti a (OMISSIS), ma impiegati presso sedi di lavoro non ubicate nelle aree agevolabili, considerando come rilevante, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il luogo dove era avvenuta l’assunzione ((OMISSIS)) e non il luogo ove veniva svolta la prestazione lavorativa ((OMISSIS)).

3. La intimata società non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione al riconoscimento dell’agevolazione per lavorati impiegati preso aree non agevolate, è inammissibile.

2. Invero la sentenza, con accertamento in fatto non censurato, ha affermato che i lavorati, cui si riferisce il recupero, erano stati assunti presso la sede di Catania e poi destinati a svolgere la loro attività anche presso sedi non rientranti nell’area territoriale agevolata, circostanza quest’ultima che, secondo il giudice di appello, non impediva il godimento dell’agevolazione in quanto i dipendenti erano stati assunti in (OMISSIS).

3. La doglianza muove, invece, dalla diversa circostanza di fatto per cui “alcuni dipendenti, assunti presso i cantieri di (OMISSIS) (area agevolabile) a seguito delle dimissioni volontarie, sono stati sostituiti con altri impiegati presso cantieri ubicati in aree non agevolabili, mentre altri sono stati assunti direttamente in aree non agevolabili (OMISSIS))” (fol. 8 del ricorso), di guisa che nel primo caso la ricorrente sorvola sul luogo dell’assunzione e si limita ad indicare il luogo della prestazione lavorativa, così non cogliendo la ratio decidendi, e nel secondo caso afferma che l’assunzione sarebbe avvenuta presso sedi non ricadenti nell’area agevolata, in contrasto con quanto accertato dalla Commissione e non censurato sul piano motivazionale. Ne consegue l’inammissibilità del motivo (cfr. Cass. n. 4178/2007, n. 8315/2013).

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. In mancanza della costituzione dell’intimata non si provvede alla liquidazione delle spese di giudizio.

PQM

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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