Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9463 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12690/2017 proposto da:

Emmegi S.a.s. di M. & C., già S.a.s. Emmegi di M. E

G., in persona del legale rappresentante pro tempore; M.E., in

proprio e quale legale rappresentante della suddetta società,

elettivamente domiciliate in Roma, Via Buccari n. 3, presso lo

studio dell’avvocato Acone Maria Teresa, rappresentate e difese

dagli avvocati Acone Modestino, Acone Pasquale, De Luca Massimo, Di

Battista Alessandro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., B.B., domiciliate in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentate e difese dall’avvocato Marconi Guglielmo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 812/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 01/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto;

uditi, per le ricorrenti, l’Avvocato Di Battista A., De Luca Massimo

e Acone Pasquale che hanno chiesto l’accoglimento;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato Zuccarini Gabriella, con

delega orale, che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Teramo, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.F., in qualità di genitore rappresentante legale delle figlie allora minorenni B.B. e G. (intervenute in proprio nel corso del giudizio, al raggiungimento della maggiore età), eredi di G.R., già socia per il 25% della Emmegi SAS – dopo aver disatteso le eccezioni sollevate dalla difesa della società, della socia accomandataria M.E. e delle socie accomandanti M.N. e G.L. in ordine alla natura fiduciaria della intestazione della quota sociale in capo alla dante causa delle attrici ed in ordine alla inesigibilità del credito relativo alla liquidazione della quota stessa – ha constatato l’inadempimento della società all’obbligo di rendiconto ed ha determinato, tramite CTU, il valore della quota suddetta all’epoca della cessazione del rapporto sociale per decesso di G.R. (rapporto non ricostituito dagli eredi) in Euro 1.048.981,82, condannando la società e la socia accomandataria M.E. (illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali) a corrispondere alle attrici la suddetta somma maggiorata di interessi legali dalla scadenza del semestre successivo alla morte di G.R., rigettando, invece, la domanda nei confronti delle socie accomandanti (non obbligate nè direttamente, nè in forza della limitata responsabilità).

L’impugnazione proposta dalla società e da M.E. nei confronti dei B. veniva respinta dalla Corte di appello dell’Aquila.

Emmegi SAS di M. & C. ed M.E. in proprio e quale legale rapp. p.t. della società, propongono ricorso con otto motivi corredati da memoria, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.

B.G. e B. replicano con controricorso e memoria ed eccepiscono anche la tardiva proposizione del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardiva proposizione del ricorso perchè la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 19979 del 27/07/2018) e, nel caso di specie, il giudizio venne introdotto in primo grado con ricorso notificato il 23/7/2008.

3.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 20 e dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione ante e post riforma prevista dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, anche in relazione agli artt. 99,112,324,329, 339 e 346 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

La censura attiene alla statuizione con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile – per difetto di specificità del motivo rispetto alla ratio decidendi ed anche perchè la censura non aveva riguardato tutte le plurime rationes decidendi – il quarto motivo di appello, concernente il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del carattere fiduciario dell’intestazione delle quote sociali in capo a G.R..

I ricorrenti, innanzi tutto, pongono la questione dell’individuazione del testo normativo dell’art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, in ragione del rinvio operato dal D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 20 a detta norma, e della interpretazione del rinvio contenuto nell’art. 20 cit., se “fisso” o “mobile”; quindi contestano che vi fossero plurime ragioni di decisione.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,116 c.p.c., artt. 1351,2322,2469,2470, 2699 e 2932 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La censura attiene alla statuizione con cui la Corte di appello, esaminando il medesimo quarto motivo di appello, lo ha dichiarato anche infondato sulla scorta di due autonome rationes decidendi.

La Corte territoriale, innanzi tutto ha rimarcato che era necessario provare non soltanto l’utilizzo di fondi del fiduciante per l’acquisto, ma anche il pactum fiduciae, ossia l’obbligo, valevole inter partes, del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, ed ha accertato sia la mancata prospettazione della previsione dell’obbligo di ritrasferimento nella eccezione di pactum fiduciae, che, soprattutto, il difetto di prova in merito.

Quindi ha affermato che il pactum avrebbe dovuto risultare da atto con forma scritta ad substantiam, giacchè implicava il trasferimento indiretto di beni immobili, e che tale requisito di forma non ricorreva.

I ricorrenti – in relazione alla prima ratio decidendi – sostengono che l’obbligo di ritrasferimento era implicito nella prospettazione del patto; in relazione alla seconda ratio decidendi, sostengono che poichè il trasferimento riguardava quote societarie non era necessario l’atto scritto.

3.3.1. Accedendo al principio della ragione più liquida, va esaminato prioritariamente il secondo motivo, che risulta inammissibile in relazione alla prima ratio decidendi aggredita.

3.3.2. In merito alla prima ratio, giova rammentare che l’intestazione fiduciaria di un bene – frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante – comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, dato che manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (Cass. n. 14695 del 14/07/2015).

Orbene, a fronte dell’accertata mancanza di prova in ordine alla previsione dell’obbligo di ritrasferimento che costituisce il contenuto del pactum fiduciae, la censura sostanzialmente sollecita in maniera inammissibile una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, senza che nemmeno venga indicato alcun fatto da ritenere decisivo per il giudizio, di cui sia stato omesso l’esame.

3.3.3. Alla declaratoria di inammissibilità della censura sotto detto profilo, consegue l’assorbimento dell’altra questione posta con il secondo motivo, relativa alla forma del patto, oltrechè del primo motivo, poichè in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. n. 15350 del 21/06/2017).

4.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

I ricorrenti sostengono che la sentenza è affetta dalla violazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova.

A loro parere, poichè a seguito dell’eccezione da loro posta in merito alla ricorrenza di un pactum fiduciae in ordine all’intestazione delle quote societarie, le controparti B. non si erano limitate a negare l’esistenza del pactum fiduciae, ma avevano replicato con una controeccezione, contrapponendo il fatto impeditivo costituito dall’esistenza di una società di fatto tra i capostipiti M.G. e Ga.Lu. finanziata con l’utilizzo di fondi prelevati da una cassa comune. Secondo i ricorrenti tale strategia difensiva aveva comportato che la società ed i soci, originariamente convenuti in giudizio, “non avevano più l’onere di dimostrare il negozio fiduciario, risultando affrancati da tale prova in conseguenza dello spostamento dell’onere, previsto dall’art. 2697 c.c., a carico delle attrici” (fol. 45 del ricorso).

4.2. Il motivo è infondato.

La controeccezione non confortava affatto la tesi dell’esistenza del pactum fiduciae, nè implicitamente lo riconosceva.

5.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 20 e dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione ante e post riforma prevista dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, anche in relazione agli artt. 99,112,324,329, 339 e 346 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

La censura attiene alla statuizione con cui la Corte di appello, esaminato il secondo motivo di appello, concernente la mancata ammissione delle prove orali dedotte in relazione all’eccezione del patto fiduciario, lo ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., oltre che infondato per la mancanza di decisività delle prove dedotte, perchè irrilevanti in ordine all’eccezione di intestazione fiduciaria.

I ricorrenti dopo avere riproposto la questione dell’individuazione dell’art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, contestano la declaratoria di inammissibilità del motivo, sostenendo la corretta deduzione delle prove orali e la ammissibilità in tema di prova del pactum fiduciae concernente quote societarie, non richiedente secondo la loro prospettazione – la forma scritta.

5.2. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112,116,183, 244 e segg., art. 342 c.p.c. e degli artt. 2697, 2721 e 2729 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

La censura attiene sempre alla statuizione con cui la Corte territoriale, esaminando il medesimo secondo motivo di appello, lo ha dichiarato anche infondato.

I ricorrenti sostengono che la motivazione sarebbe meramente apparente, in quanto limitata alla riproduzione di quanto deciso in primo grado. Quindi si dolgono che non sia stata considerata decisiva la copiosa documentazione versata in atti (che sinteticamente ripropongono) per “rendere evidente l’esistenza del negozio fiduciario attraverso il collegamento dei vari atti” (fol. 54 del ricorso), atteso che – nella prospettazione delle parti – le prove orali (che pure ripercorrono) avrebbero potuto completare il quadro probatorio e a confortare la tesi dell’esistenza del pactum fiduciae che, come sostenuto con il terzo motivo di ricorso, non richiedeva la forma scritta.

5.3. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e segg., artt. 115,116, 191 c.p.c. e segg., art. 11l Cost. e art. 2697 c.c..

I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello abbia dichiarato infondato il secondo motivo di appello, con il quale avevano censurato l’accertamento rimesso al CTU del fatto storico esorbitante dalle competenze proprie del CTU, in quanto destinato ad essere oggetto di assolvimento dell’onere probatorio a cura della parte interessata, segnatamente il fatto relativo alla sussistenza di disponibilità economiche in capo ai soci, tali da consentire – al momento della costituzione della società – di provvedere alle operazione di versamento; tale motivo è stato disatteso dalla Corte territoriale perchè ritenuto sostanzialmente non decisivo – attesa la mancanza di prove da parte della società dell’eccepito pactum fiduciae.

5.4. Con il settimo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Segnatamente i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia omesso l’esame di uno specifico profilo dell’impugnazione afferente la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto che la complessa operazione, che aveva condotto alla trasformazione della Polidori SRL nella Emmegi SAS ed all’acquisizione da parte di quest’ultima di cospicui compendi immobiliari, aveva visto anche l’uso di risorse finanziarie provenienti dalla M. SRL di cui era socia la stessa G.R. – con il quale avevano contestato che l’accertamento sulla provenienza delle risorse finanziarie per compiere tali operazioni potesse essere rimesso al CTU, in violazione degli oneri probatori, negando anche la fondatezza delle conclusioni raggiunte in merito.

5.5. Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio.

I ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale non abbia detto nulla riguardo al profilo di impugnazione costituito dal terzo motivo di appello concernente la statuizione di primo grado che – in adesione agli esiti della CTU – aveva ritenuto che G.R. avesse capacità reddituali per poter compiere l’operazione economica in questione, motivo di appello con cui avevano chiesto la rinnovazione della CTU.

5.6. I motivi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo sono assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, attesa l’inidoneità degli stessi, anche ove accolti a scalfire la ratio decidendi centrale costituita dalla mancanza di prova dell’elemento caratterizzante il pactum fiduciae e cioè dell’obbligo di ritrasferimento del bene al fiduciante o a soggetto dallo stesso indicato.

6. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibile il secondo motivo, infondato il terzo motivo, assorbiti tutti gli altri motivi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 12.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA