Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9463 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32426-2006 proposto da:

CASA DI CURA PRIVATA MALZONI VILLA DEI PLATANI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 861 PIANO INT. 5, presso lo studio

dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ICOLARI UMBERTO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6541/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/11/2005 r.g.n. 573/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato MARTIRE ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati il 17.2.1998 la Casa di Cura Malzoni Villa dei Platani s.p.a. proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi n. 2887/97 3034/97 3035/97 3036/97 3037/97 con i quali l’Inps aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive in relazione ad omissioni contributive accertate per i periodi dal 1 novembre 1986 al 31 ottobre 1996.

A sostegno dell’opposizione la Casa di Cura sosteneva di essere tenuta al pagamento dei contributi previsti per il settore terziario, pur avendo diritto agli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 1089 del 1968 per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno;

sosteneva altresì di non essere tenuta al pagamento dei contributi in base ai minimi contrattuali per le religiose che svolgevano nella clinica attività di apostolato senza alcun rapporto di subordinazione.

Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Avellino con sentenza del 28.10.2002, rigettava le opposizioni.

A seguito di impugnazione della Casa di Cura, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6541 del 24.11.2005, revocava il decreto ingiuntivo n. 3036/97 e confermava per il resto la decisione di primo grado.

La Corte territoriale osservava che non poteva riconoscersi il diritto dell’appellante al ed. doppio inquadramento per cui, una volta riconosciuto il carattere industriale dell’attività svolta dalla clinica a norma dell’art. 2195 cod. civ., la società era tenuta al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il settore industria. Riteneva altresì che il rapporto con le religiose che operavano nella Casa di Cura doveva qualificarsi di lavoro subordinato, essendo emerso che le suore svolgevano anche attività infermieristica e che erano retribuite mensilmente, sicchè i contributi previdenziali erano dovuti sulla base del minimo contrattuale di settore. Riteneva, infine, non applicabile il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 18 alle infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge predetta, come nel caso di specie.

Per la cassazione di tale sentenza la Casa di Cura ha proposto ricorso sostenuto da cinque motivi e illustrato con memoria. L’Inps ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione dell’all. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. e vizi di motivazione, la ricorrente lamenta che il giudice di appello non avrebbe tento conto del giudicato, formatosi tra le stesse parti in un precedente analogo giudizio, costituito dalla sentenza n. 1 del 16.1.2002 del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto della Casa di Cura al doppio inquadramento, industriale per il riconoscimento degli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 1089/1968 e commerciale ai fini dei contributi previdenziali.

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. e vizi di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto del giudicato – formatosi tra le stese parti in un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative – costituito dalla sentenza n. 1766 del 20.7.2005 con la quale il Tribunale di Avellino aveva escluso la natura subordinata del rapporto con il personale religioso operante all’interno della clinica con finalità di assistenza religiosa e morale con conseguente insussistenza dell’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sulla base dei minimi contrattuali.

Con il terzo motivo, denunciando omessa pronuncia e vizi di motivazione, la ricorrente addebita al giudice di appello di non aver pronunciato sulla eccezione di continenza di giudizi ex art. 39 c.p.c. con la quale l’appellante aveva rilevato che per le stesse omissioni contributive relative ai medesimi periodi di cui ai decreti ingiuntivi opposti l’Inps aveva ottenuto altri decreti ingiuntivi (nn. 1616/95, 5988/95, 5200/91, 1244/98, 2124/98).

Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. n. 388 del 2000, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver applicato alle violazioni contestate la più favorevole normativa in materia di sanzioni e somme aggiuntive prevista dall’art. 116, commi 8 e 18 della Legge predetta.

Con il quinto motivo, denunciando violazione della L. 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, (T.U.), dell’art. 2195 c.c., della L. 8 marzo 1989, n. 88, art. 49 nonchè vizi di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al cd. doppio inquadramento, anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989. Censura in particolare l’affermazione del giudice di appello secondo cui una volta riconosciuta la natura industriale delle Case di cura al fine del godimento degli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 1089 del 1968, tale classificazione doveva operare a tutti gli effetti e quindi anche ai fini previdenziali. Sostiene che ai fini contributivi l’Inps prima del 1989 aveva sempre inquadrato le case di cura nel settore commercio a norma dell’art. 33, cit. T.U. sugli assegni familiari e della L. n. 160 del 1973, art. 29, n. 4 sull’assicurazione contro le malattie per i commercianti. Dopo l’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989 l’Inps, secondo la nuova classificazione prevista dall’art. 49, aveva classificato le case di cura nel settore terziario. Tale classificazione ai fini della contribuzione previdenziale non era comunque di ostacolo alla classificazione delle case di cura come imprese industriali a norma dell’art. 2195 c.c. perchè le due classificazioni aveva natura e scopi diversi, l’una previdenziale e l’altra fiscale. Sicchè doveva ritenersi legittimo ed ammissibile il cd. doppio inquadramento.

Nell’ordine logico delle questioni proposte, vanno per primi esaminati il primo ed il quinto motivo di ricorso, tra loro connessi, con i quali la ricorrente sostiene di aver diritto al cd. doppio inquadramento. I due motivi sono infondati.

La Casa di Cura invoca a proprio favore la sentenza n. 1/2002 del Tribunale di Avellino che, in analoga causa vertente tra le stesse parti, avrebbe riconosciuto il diritto al doppio inquadramento e sarebbe passata in giudicato per mancata impugnazione.

Al riguardo il Collegio osserva che la copia della citata sentenza che si rinviene nel fascicolo di parte ricorrente è priva della certificazione del cancelliere, prescritta dall’art. 124 disp. att. c.p.c., della mancata impugnazione nei termini di legge, sicchè non vi è alcuna prova del suo passaggio in giudicato.

Peraltro la Corte di Appello, nel prendere in esame detta sentenza, la cui autorità era stata invocata già nel giudizio di appello, ha escluso che in quel provvedimento fosse stato affermato dal Tribunale il diritto al cd. doppio inquadramento, in quanto in esso “veniva solo riaffermata la legittimità del conguaglio degli sgravi contributivi proprio sui presupposto del riconoscimento, a seguito di precedente giudicato tra le stese parti, del pregresso inquadramento nel settore industriale della Casa di Cura”.

Va poi rilevato che il giudice dell’appello, nell’escludere il diritto al cd. doppio inquadramento, ha richiamato il giudicato formatosi tra le stesse parti, in analoga controversia definita con sentenza della Corte di Cassazione n. 2092/2003. Questa precisa argomentazione, sulla quale si basa la sentenza della Corte di Appello, non ha formato oggetto di specifica censura da parte dell’attuale ricorrente.

Nella menzionata sentenza n. 2092/2003 questa Corte, respingendo il ricorso della Casa di Cura contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 195/1999 che aveva negato il diritto al doppio inquadramento, ha affermato: “Con particolare riferimento alle imprese che hanno iniziato la propria attività prima del 1989, come la società ricorrente, la giurisprudenza della Corte di gran lunga prevalente ha affermato il diverso principio per cui in tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dalla L. n. 88 del 1989, art. 49 non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima dell’entrata in vigore della legge predetta, per le quali opera la regola della ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente, dettato dalla seconda parte del citato art. 49, comma 3 sicchè una casa di cura già in attività al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, va qualificata a tutti gli effetti previdenziali come impresa industriale in base alla classificazione di cui all’art. 2195 c.c., e ciò fino alla data del 31 dicembre 1996, in cui sono entrati in vigore la L. 23 dicembre 1996, n. 667, art. 1, comma 234 e l’art. 2, comma 215. Da ciò consegue che nella fattispecie in esame, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali, al cui versamento la Casa di Cura è obbligata, deve tenersi conto, pur dopo l’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, dei criteri di classificazione applicabili prima della suddetta legge, alla cui stregua le case di cura andavano inquadrate tra le imprese industriali; pertanto, accertata la natura industriale dell’attività svolta dal datore di lavoro ai fini della legislazione incentivante, sulla base della classificazione delle imprese di cui all’art. 2195 cod. civ., ovvero per sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie, analogo deve essere l’inquadramento ai fini contributivi”.

Sulla base di questi principi – riaffermati dal giudice di legittimità in successive pronunce (cfr. Cass. n. 12011/2003, n. 4274/2007, n. 16150/2007) e ai quali il Collegio intende dare continuità – deve dunque ritenersi che l’inquadramento della Casa di Cura ai fini contributivi non è quello nel settore commercio, come pretende a ricorrente, bensì quello nel settore industria operato a seguito del giudicato formatosi nella controversia definitiva con la menzionata sentenza n. 2092/2003 di questa Corte e che l’inquadramento nel settore industria opera sia ai fini degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 1986 del 1968 che a tutti li altri effetti contributivi.

Il giudicato, peraltro, non può ritenersi limitato al periodo ed alle contribuzioni oggetto di quel giudizio. Al riguardo ritiene la Corte che anche in materia contributiva debba trovare applicazione il principio (affermato in materia tributaria da Cass. Sez. Un. n. 13916/2006) secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in questo senso vedi Cass. n. 16150/2007, n. 26927/2008).

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. In ordine alla natura del rapporto intercorso con il personale religioso operante nella casa di cura, la società ha invocato l’autorità della sentenza n. 1766 del 20.7.2005 del Tribunale di Avellino, a suo dire passata in giudicato per mancanza di impugnazione, che ha escluso la natura subordinata dell’attività.

Anche per questa sentenza va però rilevato che la copia che si rinviene nel fascicolo di parte ricorrente è priva della certificazione del cancelliere, prescritta dall’art. 124 disp. att. c.p.c., della mancata impugnazione nei termini di legge, sicchè non vi è alcuna prova del suo passaggio in giudicato.

Nella sentenza qui impugnata la Corte di Appello ha preso in esame il rapporto in questione e, sulla scorta della convenzione intercorsa tra le clinica e la Congregazione religiosa – in forza della quale le suore dovevano svolgere, oltre ad attività di apostolato, anche attività infermieristica – e delle altre risultanze processuali, in particolare della previsione di un compenso fisso mensile a ciascuna suora e di una l’indennità per il turno notturno, di una buonuscita ex L. n. 297 del 1982, della possibilità di “richiami” della direzione sanitaria a ciascuna suora e della possibilità di sua sostituzione, ha ritenuto la natura subordinata del rapporto.

Come è noto la qualificazione del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione (vedi Cass. 14371/2008, 16681/2007, 4171/2006).

Nella specie la ricorrente non formula alcuna specifica censura alla valutazione fatta dal giudice di appello degli elementi sintomatici sulla base dei quali ha espresso il giudizio di subordinazione, limitandosi ad invocare il preteso contrario giudicato della sentenza n. 1766/2005 del tribunale di Avellino, non accettabile per le ragioni sopra esposte.

Parimenti infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di Appello ha preso in esame il problema della possibile duplicazione di decreti ingiuntivi afferenti lo stesso periodo e le stesse omissioni contributive, sollevato dalla società con uno specifico motivo di appello, ed ha ravvisato una duplicazione soltanto con riferimento al decreto ingiuntivo n. 3036/97, che ha provveduto a revocare. La generica censure di omesso esame del corrispondente motivo di appello sollevata dall’attuale ricorrente è, dunque, del tutto infondata e va respinta senza ulteriori indagini, non competendo al giudice di legittimità il riesame nel merito degli elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito con congrua motivazione.

Infondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso. La Corte di Appello, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, secondo cui, in materia di sanzioni civili per il ritardato o omesso pagamento di contributi dovuti prima del 30.9.2000, non rileva lo ius superveniens di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 contenente norme più favorevoli ai contribuenti rispetto alle sanzioni civili previste dalla L. n. 662 del 1969, art. 1, comma 217 atteso che la L. n. 388 del 2000 non ha efficacia retroattiva, sicchè ne è esclusa l’applicabilità a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore (come quelle in esame), e che il riferimento contenuto nell’art. 116, comma 18 “ai crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000” esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all’obbligo di pagamento immediato delle sanzioni previste dalla L. n. 662 del 1996 (vedi Cass. n. 28295/2005, n. 23615/2004, n. 15136/2004 e numerose altre conformi).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poichè l’Inps non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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