Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9463 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.12/04/2017), n. 9463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19290/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EVA INFORMATICA SPA, in persona dell’Amm.re e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 290/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,
depositata il 27/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli
atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUGLIELMO che si riporta
agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. A seguito della notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa ad IVA, IRAP, IRPEG, ritenute alla fonte ed accessori per gli anni di imposta 2002 e 2003, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per omessi versamenti e notificata il 13.06.2007, la società Eva Informatica SPA proponeva impugnazione che veniva accolta in primo grado in relazione all’annualità 2003, in ragione del mancato invio preventivo dell’avviso bonario. In secondo grado la decisione era riformata con integrale accoglimento delle doglianze della contribuente.
2. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 290/01/10, depositata il 27.05.10 e non notificata, affermava che il mancato invio dell’avviso bonario comportava la nullità della cartella per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Avendo rilevato, inoltre la mancata indicazione del responsabile del procedimento, procedeva ad annullare la cartella anche per tale carenza.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi. La contribuente replica con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale nel ritenere l’Ufficio obbligato a comunicare alla contribuente gli esiti del controllo formale, laddove il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non prevede tale invio a pena di nullità, nè lo stesso è riconducibile alla previsione dello Statuto del contribuente.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti nella dichiarazione che avrebbero reso necessario l’invio del preventivo avviso bonario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
1.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
1.4. Invero, la giurisprudenza di questa Corte, che qui si conferma, ha già ritenuto, con riferimento alla liquidazione “cartolare” di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della cartella di pagamento, non preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione perchè la norma non prevede alcuna sanzione (tra le tante Cass. n. 26361 del 29/12/2010) e, con riferimento alla nullità prevista dall’art. 6 dello Statuto, che detta norma non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente, senza riscontro documentale esterno e margini di tipo interpretativo (di recente Cass. nn. 26316/2010, 7536/2011, 795/2011, 8342/2012, 12023/2015, 24607/2014, 996/2016).
La Corte ha inoltre chiarito che la comunicazione della liquidazione della maggiore imposta del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare, ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (Cass. sent. n. 15311/2014).
1.5. Invero, nel caso di specie relativo ad omessi versamenti, come va rimarcato, non è stato esposto alcun elemento di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, nè ciò emerge dalla sentenza impugnata o dal controricorso.
2.1. Il terzo motivo, con il quale è denunciata la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 5, L. n. 212 del 2000 , artt. 3 e 7 e della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la CTR annullato la cartella esattoriale per mancata indicazione del responsabile del procedimento è fondata.
2.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con condiviso principio, la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all’1 giugno 2008, – come avvenuto nel caso di specie, essendo stata notificata la cartella il 13.06.2007 -, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’1 giugno 2008, nè è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, trovando applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato (Cass. nn. 332/2016, 3754/2013).
3. Conclusivamente il ricorso va accolto su tutti i motivi e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice di merito in altra composizione per l’applicazione dei principi espressi e per l’esame delle questioni non esaminate, nonchè per la liquidazione delle spese di giudizio anche del presente grado.
PQM
– accoglie il ricorso su tutti i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in altra composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017