Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9462 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 9462 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 5797-2008 proposto da:
BIANCHI MASSIMO C.F. BNCMSM11P28H501H ,domiciliato in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 40, presso lo studio
dell’avvocato VITTUCCI ANTONIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRATINI UMBERTO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
676

contro

REGIONE SICILIA, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA,

Data pubblicazione: 30/04/2014

alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente non chè contro

FALLIMENTO C.N.E.E. A.R.L. – CONSORZIO NAZIONALE DI
EMERGENZA ELISOCCORSO;

avverso la sentenza n. 1656/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 26/09/2007 R.G.N. 5441/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
uditi gli Avvocati VITTUCCI ANTONIO e FRATINI UMBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimato –

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 febbraio 2005 il Tribunale di Roma aveva dichiarato
che tra Bianchi Massimo ed il Consorzio Nazionale per l’Energia ed il
Soccorso era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal
CCNL per i dirigenti di aziende industriali per il periodo 10 gennaio 1992 —
causa, ed aveva condannato detto Consorzio e la Regione Sicilia al
pagamento in favore dello stesso Bianchi di spettanze retributive e di varie
somme riconducibili all’intercorso rapporto di lavoro. Con sentenza
pubblicata il 26 settembre 2007 la Corte d’appello di Roma, in parziale
riforma di detta sentenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere
nei confronti della Regione Sicilia per intervenuta rinuncia all’azione. La
Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che all’udienza
del 24 gennaio 2002, nel corso del giudizio di primo grado, il difensore del
ricorrente Bianchi aveva rinunciato all’azione nei confronti della regione
Sicilia ed il Bianchi aveva confermato personalmente tale rinuncia. La
Regione Sicilia, costituitasi successivamente in giudizio, aveva preso atto
di tale rinuncia e si era riservata l’accettazione. La Corte territoriale ha
considerato che la dizione adottata di “rinuncia all’azione” non lascia dubbi
sull’intenzione del ricorrente che, anche nel prosieguo del giudizio, ha
confermato la sua intenzione di concentrare il proprio interesse ad agire
solo nei confronti del Consorzio; d’altra parte, anche a volersi considerare
la dichiarazione in questione come rinuncia agli atti del giudizio, non
sarebbe stata comunque necessaria l’accettazione della controparte in
quanto, al momento della rinuncia tale controparte Regione Sicilia, non era
ancora costituita.
Il Bianchi propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
due motivi illustrati da quattro quesiti plurimi alla fine del ricorso.

31 maggio 1996, e che le dimissioni del Bianchi erano avvenute per giusta

La Regione Sicilia resiste con controricorso.
Il Consorzio Nazionale per l’Emergenza ed il Soccorso è rimasto intimato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il primo motivo si lamenta violazione delle norme in materia di
interpretazione del petitum delle parti ex art. 112 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 414 comma 1 punto 3 cod. proc. civ. In particolare si
deduce che il giudice non avrebbe comunque potuto pronunciare la
cessazione della materia del contendere senza la concorde esplicita
richiesta delle parti in tal senso.
Con il secondo motivo si deduce violazione delle norme in materia di
instaurazione e regolazione del contraddittorio e falsa applicazione ed
interpretazione degli artt. 99, 306, commi 1 e 2 e 416 cod. proc. civ. In
particolare si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente
ricondotto l’espressione “rinuncia all’azione” come rinuncia alla
“domanda”. In realtà l’espressione “rinuncia all’azione” ha valore
esclusivamente processuale e dovrebbe assimilarsi alla rinuncia agli atti del
giudizio. D’altra parte la successiva costituzione della Regione Sicilia con
accettazione piena del contraddittorio, avrebbe fatto venir meno l’eventuale
accettazione della rinuncia che la stessa Regione si era riservata.
Il ricorso è inammissibile per l’irregolare formulazione dei quesiti ex art.
366 bis cod. proc. civ.
Come ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, la formulazione
del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve avvenire in
modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò
consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e
quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti

processo del lavoro e falsa applicazione riguardo al potere di

i

separati (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5471). Ora, se si tiene conto che la
giurisprudenza di questa Corte si è già orientata nel senso di ritenere che
l’onere di formulare il quesito di diritto sia imposto dalla legge ad entrambe
le parti, ma in primis al ricorrente, in funzione di collaborazione alla
funzione nomofilattica dell’attività del giudice di legittimità, se ne deve
quesito multiplo. A maggior ragione si dovrebbe ritenere non assolto
l’onere di formulare il quesito di diritto, se, com’è stato affermato dalla
sentenza delle Sezioni unite civili 16 marzo 2007, n. 7258, esso dev’essere
formulato in maniera tale “da circoscrivere la pronuncia del Giudice nei
limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalle parti”.
In altri termini il quesito di diritto dev’essere formulato in modo tale che la
Corte possa rispondere semplicemente con un si o con un no alla sua
vigenza e alla sua rilevanza. Ora, la formulazione di quesiti multipli rende
probabile che il giudice si debba sostituire al ricorrente in una preventiva
opera di semplificazione, per procedere, poi, alle singole risposte, che
potrebbero essere tra loro diversificate. Ne deriva che il quesito multiplo è
inammissibile perché richiede che l’attività della parte, di osservanza del
suo onere di formulare il quesito di diritto, sia integrata con un intervento
interpretativo della Corte, che sconfinerebbe facilmente nella
manipolazione o nella correzione. Inoltre, l’inammissibilità sarebbe ancor
più evidente quando i quesiti semplici, nei quali la Corte sciogliesse la
complessità formulativa del quesito multiplo, richiedessero risposte
differenziate (Cass. 15 febbraio 2008, n. 3896).
Le spese di giudizio della parte costituita seguono la soccombenza, mentre
nulla si dispone sulle spese relative alla parte non costituita.
P. Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso;
-.2-7

dedurre che difficilmente può assolvere tale compito la proposizione di un

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla
Regione Sicilia liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge;
Nulla sulle spese relative al Fallimento CNEE s.r.l.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Itip,Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA