Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9462 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 28/04/2011), n.9462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv.to Mussolini Vetullio del foro di

Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to

Mattia Rosa in Roma, viale delle Milizie, n. 1;

– ricorrente –

contro

D.G. ed D.A.C., rappresentati e difesi

dall’Avv.to Luigi Ruggiero del foro di Lecco e dall’Avv.to Fabrizio

Brochiero Magrone del foro di Roma, in virtù di procura speciale

apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giovanni Bettolo, n. 4;

– controricorrenti –

e

Do.Gi.;

– controricorrente non costituito –

avverso la sentenza della Tribunale di Monza n. 1083/2005 depositata

il 12 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Guido Romanelli (con delega dell’Avv.to Honorati

Ranieri), per parte ricorrente, e Adriano Barbato, per parte

controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2004 M.M. impugnava per revocazione, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 5, la sentenza n. 98/1981 emessa dal Tribunale di Monza il 9.6.1981, che decidendo sull’appello proposto da D.P. (de cuius degli attuali convenuti G., Gi. e D.A.) avverso la sentenza pronunciata dal Pretore di Monza fra le medesime parti, in riforma integrale della decisione di primo grado, aveva condannato il M. a reintegrare il D. nel possesso della strada carraia della larghezza di metri due, corrente all’interno della recinzione effettuata dal M. a nord della sua proprietà, sita in (OMISSIS), foglio 54, mapp. 75, a confine con la proprietà D., al medesimo foglio, mapp. 60. Precisava che avverso tale sentenza era stato promosso ricorso per cassazione, rigettato con sentenza n. 5909 dell’8.1.1988, nonchè giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 1: con atto di citazione notificato in data 5.5.1988, rigettato dal Tribunale di Monza con sentenza n. 548/2001 del 9.2.2001.

Proseguiva il ricorrente esponendo di avere proposto nel 1992, avanti al Tribunale di Monza, e nei confronti degli eredi di D.P. (attuali resistenti), azione petitoria di negatoria servitutis volta ad accertare l’inesistenza di qualsivoglia diritto reale delle controparti sulla metà della stradella campestre carraia contesa, giudizio che si era concluso con sentenza in primo grado n. 971/2000 del 13.5.2000, la quale aveva accertato l’inesistenza di un diritto reale sulla strada in oggetto da parte degli eredi D. e la piena proprietà del M., ordinando ai convenuti la cessazione di ogni pretesa reale sul bene in questione. Dalla sentenza risultava, inoltre, che il muro a confine era stato eretto dal M. sul mapp. 75. Detta sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 5.3.2003, n. 826/03, notificata in data 14.1.2004 e passata in giudicato per mancata impugnazione.

Tanto premesso, il M. assumeva che l’accertamento contenuto nel secondo giudizio (di cui alla sentenza del Tribunale di Monza n. 971/2000, confermata dalla Corte di Appello Milano, n. 826/03) era in contrasto con l’accertamento contenuto nella sentenza n. 981/1981 dello stesso Tribunale di Monza, per cui andata revocata quest’ultima decisione.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, che chiedevano dichiararsi l’improponibilità e l’inammissibilità della revocazione promossa, con condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c., il Tribunale adito dichiarava inammissibile la revocazione proposta, con condanna dell’attore al risarcimento dei danni per lite temeraria, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno dell’adottata sentenza, il Tribunale di Monza affermava che la revocazione era stata proposta oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, depositata il 21.9.1981, e ciò indipendentemente dal fatto che fosse stata ulteriormente impugnata con ricorso per cassazione, ricorso rigettato dalla Suprema Corte con sentenza del 12.12.1988 n. 5909. Aggiungeva che la condanna dell’attore per lite temeraria andava pronunciata per avere egli agito con colpa grave, valorizzando le circostanze di avere proposto revocazione oltre venti anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e che la revocazione al più avrebbe dovuto essere richiesta per la decisione della Corte di Appello di Milano n. 826/03 del 5.3.2003 (notificata il 14.1.2004), senza tenere conto che la sentenza di cui si chiedeva la revocazione era stata pronunciata in sede possessoria, mentre quella successiva atteneva a situazione dominicale, per cui nessun contrasto poteva esserci fra i giudicati.

Inoltre, il giudice provvedeva alla liquidazione del danno in via equitativa, basando il calcolo sul valore del muro che aveva dato origine alla vicenda possessoria.

Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Monza ha proposto ricorso per cassazione il M., che risulta articolato su tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso i D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5 e art. 705 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 giacchè il giudice del giudizio rescindente non avrebbe colto l’iniziativa del M. che aveva la finalità di anticipare l’eventuale proposizione della revocazione da parte dei resistenti a fronte del risultato a suo tempo conseguito nel giudizio possessorio. Inoltre il giudice nel dichiarare l’inammissibilità della domanda non avrebbe tenuto conto del divieto di cui all’art. 705 c.p.c., che impedisce al convenuto in un giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio finchè il giudizio possessorio non sia passato in giudicato, per cui precluderebbe allo stesso convenuto in sede possessoria l’accesso allo strumento della revocazione per contrasto di giudicati prima di tale momento. Il motivo è manifestamente infondato, almeno sotto due, concorrenti, profili. La norma dell’art. 327 c.p.c. – che, nel prevedere la decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, esprime un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici – trova applicazione, per espressa e tassativa previsione, in relazione alla eccezionale impugnazione per revocazione per i motivi indicati all’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 e, tenuto conto del carattere decadenziale del termine e della eccezionalità del gravame, comporta la inammissibilità, rilevabile di ufficio, dell’impugnazione medesima, senza che il relativo termine annuale possa subire interruzione o sospensione.

Ne deriva che, con particolare riguardo alla tesi sostenuta dal ricorrente, non può protrarsi oltre l’anno di cui all’art. 327 c.p.c. l’esercizio del diritto di impugnazione per revocazione, ai sensi del citato art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 allegandone la contrarietà ad una sentenza posteriore, la quale solo in un momento successivo acquisterà autorità di cosa giudicata fra le parti. Del resto la norma di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5 che tende a porre rimedio al contrasto di giudicati nascente dalla sentenza impugnata per revocazione, è caratterizzata da una non equivoca formulazione lessicale (“se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata”), per cui detto mezzo di impugnazione eccezionale spetta alla sola parte che si trovi nella condizione ivi descritta.

Anche perchè la diversa situazione che vorrebbe vedere tutelata il ricorrente ha già una sua disciplina: la differenza di causa petendi e petitum del giudizio petitorio rispetto a quello possessorio, rapporto che pacificamente ricorre fra le due sentenze invocate dal ricorrente (v. Cass. 20 marzo 1999, n. 2607), avrebbe comunque impedito l’accoglimento della richiesta di revocazione.

Infatti tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità, con la conseguenza che la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica e non è invocabile nel giudizio petitorio l’autorità dei provvedimenti emessi in sede possessoria (v. Cass. 8 settembre 2009, n. 19384).

Per quanto suesposto risulta del tutto inappropriato il richiamo all’art. 705 c.p.c. per giustificare il superamento de termine per proporre revocazione, e ciò, peraltro, a tacere del differente piano su cui opera il divieto di cui alla norma invocata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, degli artt. 705 e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito ritenuto sussistere una carenza di diligenza nel formulare la domanda, oltre ad essere incomprensibile la base di calcolo adottata per giungere all’importo quantificato. Quanto alla disposta condanna dell’attuale ricorrente al risarcimento dei danni patiti da controparte, deve premettersi, per una migliore lettura della pronuncia, che la responsabilità aggravata trova il suo fondamento nell’art. 96 c.p.c., che delinea diverse ipotesi integranti il particolare tipo di illecito definito processuale. Si tratta di una disciplina speciale, esaustiva, che preclude l’applicabilità diretta della norma generale di cui all’art. 2043 c.c. oltre che delle regole ordinarie in tema di competenza per la cognizione: devoluta in via esclusiva, funzionale, sia nell’an che nel quantum, al giudice cui spetta la decisione della causa di merito (v. Cass. 6 maggio 2010, n. 10.960; Cass., sez. 1A, 23 marzo 2004, n. 5734; Cass., sez. 3, 24 maggio 2003, n. 8239).

Presupposti indefettibili dell’accertamento positivo sono la soccombenza totale nell’azione o nella resistenza in giudizio (così Cass., sez. 3, 6 giugno 2003 n. 9060; Cass., sez. 3, 7 agosto 2002 n. 11917), la produzione di un pregiudizio alla controparte, come effetto diretto ed immediato, e la sussistenza dell’elemento psicologico (a differenza che per la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.), diversificato nelle ipotesi previste nei due commi: dolo o colpa grave nel giudizio di cognizione, colpa lieve nei processi esecutivi e cautelari all’esito dell’accertamento dell’inesistenza del diritto vantato.

Ciò premesso, l’accessorietà propria della domanda di danni comporta che il soggetto di cui si predica la responsabilità abbia agito, o resistito, con dolo o colpa grave in una controversia concernente proprio tali procedimenti. Il giudice del merito ha correttamente rilevato che l’attore ha proposto una revocazione ordinaria di sentenza oltre venti anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza medesima. Non solo. L’attore ha irritualmente chiesto revocarsi la sentenza n. 981/81 del Tribunale di Monza per contrasto con altro giudicato, quando l’asserito giudicato in contrasto con la sentenza impugnata si sarebbe formato successivamente, ossia con il passaggio in giudicato della sentenza dei Tribunale di Monza n. 971/00, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Milano n. 826/03. Per cui paradossalmente si sarebbe (al più) dovuta impugnare (e non dal M., il quale non vi ha interesse) per revocazione la sentenza della Corte di appello di Milano n. 826/03 per contrasto con il giudicato formatosi su Trib.

Di Monza n. 981/81. Nell’affermare la esistenza di pluralità di controversie (ed il protrarsi delle stesse in un lungo arco temporale) per la tutela della medesima situazione fattuale, per lo più definite con esito negativo per il ricorrente, nell’integrare la condizione richiesta dall’art. 96 c.p.c. (mala fede o colpa grave) per la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata del ricorrente, il giudice ha riconosciuto carattere temerario della lite (che costituisce ulteriore presupposto della condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all’esistenza di un danno), ravvisandolo nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, o comunque nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza (v. Cass. 21 luglio 2000, n. 9579).

Inoltre, quanto alla liquidazione del danno, occorre rilevare che il criterio equitativo utilizzato dal giudice di merito per la quantificazione, che è di natura sostanzialmente morale, è censurabile in sede di cassazione solo allorchè non sia comprensibile, potendo detto danno essere desunto anche da nozioni di comune esperienza. E’ di palmare evidenza che la sentenza impugnata ha ragguagliato il danno al valore degli interessi in contessa, con ciò integrando quel parametro, proprio in considerazione del fatto che il pregiudizio per la controparte ha di per sè subito, è derivato dall’essere stata costretta per oltre venti anni a contrastare un’ingiustificata iniziativa dell’avversario pertinente sempre il muro.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5 e dell’art. 705 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, prospettata sotto altro profilo, in quanto – dopo avere ampiamente ricostruito l’intera vicenda che dura da oltre venti anni – il giudice di merito nel dichiarare inammissibile la domanda di revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio possessorio non ha tenuto conto dell’interesse dello stesso ricorrente a che la sentenza impugnata venga privata della sua efficacia.

A prescindere dal rilevare che quanto sopra esposto rende superfluo l’esame del motivo, la doglianza non tiene conto che l’interesse ad agire, configurato dall’art. 100 c.p.c. come condizione dell’azione, disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poichè solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva .assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio – come nel caso di specie – sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di future e meramente ipotetiche pretese (v. Cass. 23 novembre 2007 n. 24434).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Al rigetto consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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