Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9462 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 15/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12700/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.V.;

– intimata –

avverso la decisione n. 393/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

VENEZIA, depositata il 21/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 393/2009, depositata il 21 maggio 2009 e non notificata, che, confermando la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, aveva dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1979, 1980 e 1981, notificati a F.V. il 04.11.1982, in applicazione della sentenza n. 75 del 1986 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, come modificato dalla L. n. 516 del 1982, nella parte in cui aveva consentito la notifica da parte dell’Ufficio di accertamenti sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa (15.03.1983), anzichè sino alla data del 14.07.1982 di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982.

2. In particolare la Commissione centrale aveva desunto dalla nullità degli avvisi la loro inidoneità a consentire la dichiarazione integrativa del D.L. n. 429 del 1982, ex art. 16, sulla considerazione che l’estinzione della controversia presupponeva la notifica di accertamenti validi e non di accertamenti nulli, come era invece avvenuto nel caso di specie, senza che potesse avere rilievo la irrevocabilità della dichiarazione integrativa, da valutarsi rebus sic stantibus, e quindi, considerando le conseguenze della pronuncia di illegittimità costituzionale. Infine la Commissione aveva anche statuito l’obbligo dell’Ufficio di riliquidare l’imposta e di corrispondere alla contribuente le eventuali differenze sulle somme a suo tempo percepite e quelle effettivamente dovute.

3. La contribuente è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1. Con il primo motivo d’impugnazione si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 bis, comma 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). A parere della ricorrente, la Commissione centrale avrebbe errato nel confermare quanto statuito dalla Commissione di secondo grado, circa il riconoscimento del diritto al rimborso, giacchè tale domanda era stata introdotta tardivamente in secondo grado.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, conv. in L. 7 agosto 1982, n. 516 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente sostiene, al riguardo, che erroneamente la Commissione ritenuto che gli avvisi di accertamento notificati il 04.11.1982 alla F. erano da considerarsi nulli, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, e che tale nullità travolgesse anche la dichiarazione integrativa.

1.3. La situazione di fatto incontestata, come si evince dalla stessa sentenza impugnata e dal ricorso, dalla quale occorre prender le mosse è la seguente:

– in data 04.11.1982 venivano notificati a F.V. tre avvisi di accertamento, che divenivano successivamente definitivi per mancata impugnazione;

– in data 22.11.1982 la contribuente presentava dichiarazione di condono ai sensi della L. n. 516 del 1982, art. 16;

– in data 07.02.1985, stante la definitività degli avvisi, veniva notificata alla contribuente la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;

– la contribuente impugnava detta cartella in via giurisdizionale, sostenendone l’illegittimità ed invocando gli effetti della definizione agevolata; l’Ufficio nel corso del giudizio, con memoria del 01.02.1990, comunicava dalla Commissione Tributaria di primo grado che in data 17.11.1988 era stato effettuato lo sgravio del carico erariale in contestazione e chiedeva la estinzione della controversia per cessata materia del contendere;

– la Commissione Tributaria di primo grado di Rovigo con sentenza n. 1670/1990 “dichiarava cessata la materia del contendere sul presupposto che era stato operato a cura dell’Ufficio lo sgravio del carico erariale in contestazione”;

– avverso tale decisione la contribuente proponeva appello, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986, chiedendo che gli avvisi di accertamento, oggetto del condono e confluiti nella cartella di pagamento, venissero dichiarati nulli ex tunc, perchè notificati dopo l’entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, con conseguente riliquidazione dell’imposta dovuta a titolo di condono e con rimborso di quanto versato in eccedenza:

– l’appello veniva accolto dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Rovigo con sentenza n. 61/1994, che dichiarava la nullità dell’iscrizione a ruolo e disponeva il ricalcolo dell’imposta a titolo di condono automatico e l’eventuale rimborso di quanto versato in eccedenza;

– questa decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Centrale con la sentenza n. 393/2009, oggetto del presente giudizio.

2.1. Tornando alle questioni giuridiche poste con il ricorso, la Corte osserva che il secondo motivo deve essere esaminato in via preliminare per ragioni di ordine logico giuridico, è fondato e va accolto.

2.2. Come questa Corte ha già affermato con principio a cui intende darsi continuità (Cass. 27 giugno 2005, n. 13817), “la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma legislativa attributiva del potere, nell’esercizio del quale è stato adottato un atto amministrativo, non determina una condizione di inesistenza o di nullità dell’atto, ma una condizione di annullabilità che può essere fatta valere dall’amministrato se il relativo rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito per la incompleta decorrenza dei termini di impugnazione o per la pendenza di un processo attivato con l’esercizio dell’azione giurisdizionale contro di esso”.

2.3. Nel caso di specie è acquisito agli atti di causa che gli avvisi di accertamento erano stati sì notificati dopo il 14 luglio 1982, ma non risulta che siano stati impugnati dalla contribuente: pertanto essi, nonostante la loro potenziale annullabilità sopravvenuta, causata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516, hanno dato vita ad un rapporto giuridico amministrativo esaurito a causa dell’inoppugnabilità per decorrenza del termine di impugnazione rimasto inutilizzato dalla contribuente. Resta, dunque, valida ed efficace la dichiarazione integrativa presentata ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 e conseguentemente restano validi anche la liquidazione e la cartella di pagamento adottati in accoglimento della volontà del contribuente (in senso conforme, Cass. nn. 1773/2003, 7665/2003, 8987/2004, 423/2008, 2012/2014, 8014/2016).

2.4. L’accoglimento del secondo motivo esclude la nullità degli avvisi di accertamento e comporta la validità della cartella di pagamento impugnata con il ricorso originario, della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente del D.L. n. 429 del 1982, ex art. 16 e del conseguente sgravio del carico erariale disposto dall’Ufficio, cui consegue la estinzione del giudizio per intervento condono.

2.5. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo motivo.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto sul secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata e decidendo nel merito va dichiarato estinto il giudizio, in ragione dell’intervenuto condono ex della L. n. 516 del 1982, art. 16.

3.2. Spese di lite compensate per l’intero processo, in ragione della complessità della vicenda.

PQM

– Accoglie il ricorso sul secondo motivo, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio per intervenuto condono;

– Spese del processo compensate.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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