Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9461 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/04/2011), n.9461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato MOSCA

GIOVANNI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato TARSITANO

GIULIO;

– ricorrente –

contro

MALIZIA EUGENIO SAS C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 193/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la societa’ La Malizia Eugenio s.a.s., da cui aveva acquistato un trattore agricolo, per ottenere la riduzione del prezzo di vendita a causa di difetti di funzionamento del mezzo.

La societa’ convenuta resisteva in giudizio eccependo che il P. aveva rinunciato alla relativa garanzia con apposito patto, coevo all’acquisto.

Rigettata la domanda dal Tribunale, P.A. proponeva appello, anch’esso respinto dalla Corte di Catanzaro con sentenza n. 193 del 23.2.2004.

Riteneva il giudice di secondo grado che solo nel giudizio d’appello l’attore aveva allegato in maniera specifica gli elementi di fatto (assenza delle ruote e mancata prova del veicolo sui campi) da cui doveva ricavarsi la mala fede del venditore, ai sensi dell’art. 1490 c.c., sicche’ tali nuove deduzioni dovevano considerasi contrarie al divieto di ius novorum di cui all’art. 345 c.p.c. Osservava, ancora, che una volta ritenuta l’efficacia del patto di esonero dalla garanzia di buon funzionamento, era l’appellante, e non la parte appellata, a dover provare la mala fede dell’alienante, e tale prova non era stata fornita. Infine, escludeva che il patto di esonero dalla garanzia ridetta non fosse stato frutto di libera contrattazione fra le parti, essendo stato scritto a mano insieme con la pura e semplice elencazione dei beni venduti, con l’apposizione della firma del solo compratore, sicche’ tanto l’indicazione dei beni, quanto il patto ex art. 1490 c.c., comma 2 facevano parte di un’unica proposizione che, in difetto della clausola di esonero, sarebbe stata resa oralmente.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.A., con un unico motivo di annullamento.

La societa’ intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 99 e 101 c.p.c. Sostiene che contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, i fatti dedotti per provare la mala fede della societa’ venditrice era stati allegati gia’ in primo grado, tant’e’ che sugli stessi era stata addirittura ammessa ed espletata prova testimoniale e per interrogatorio formale del legale rappresentante della societa’ venditrice, il quale aveva ammesso che il trattore non era stato provato nei campi. Cio’ che e’ stata aggiunta nel giudizio d’appello e’ unicamente l’argomentazione relativa alla mala fede del venditore, rilevante per escludere l’efficacia della clausola di esonero di cui all’art. 1490 c.c. In ogni caso, prosegue, anche se l’attore non avesse allegato tali fatti nel proprio atto introduttivo, l’accettazione del contraddittorio da parte convenuta, la quale ha avuto modo i difendersi in ordine alla circostanza di non aver consentito all’acquirente la prova del veicolo, siccome privo di ruote, avrebbe sanato ogni originario vizio inerente alla domanda.

1.1. – Il motivo e’ inammissibile.

E’ fermo orientamento di questa Corte che quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimita’, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perche’ possa giungersi alla cassazione della stessa e’ indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate (Cass. nn. 12372/06, 23931/07,13997/07).

1.1.1. – Nello specifico, la sentenza d’appello risulta basata su due rationes decidendi, la prima di ordine processuale, che fa leva sull’intempestiva allegazione dei fatti secondari diretti a provare l’inefficacia della clausola d’esonero della responsabilita’ per vizi, ai sensi dell’art. 1490 c.c., cpv.; la seconda, di rilievo sostanziale, imperniata sulla mancata prova della mala fede del venditore, prova di cui era onerata la parte attrice.

Quest’ultima ratio non risulta adeguatamente contestata dal ricorrente, che si limita a sostenere di aver dimostrato che il trattore non fu provato nei campi, circostanza, del resto, ovvia, atteso che lo stesso ricorrente allega che il veicolo era privo di ruote (v. pag. 4 del ricorso); ma cio’ non vale a censurare neppure implicitamente l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui manca la prova della mala fede del venditore – cioe’ l’aver questi taciuto scientemente al compratore l’esistenza dei vizi oggetto della clausola di esonero dalla responsabilita’ -, mancando del tutto una contro argomentazione diretta a dimostrare l’incongruita’ o l’illogicita’ del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.

2. – In conclusione il ricorso va respinto.

3. – Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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