Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9460 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/04/2011), n.9460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17688/2005 proposto da:

D.G.M. C.F. (OMISSIS), T.D. C.F.

(OMISSIS), CONIUGI, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato SCALIA Domenico;

– ricorrenti –

contro

R.E., R.G. eredi di R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1257/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Scalia Domenico difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. – T.D. e D.G.M. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Catania, R.A. e chiedevano che venisse pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., in luogo del contratto non concluso con il quale il convenuto aveva promosso loro in vendita una palazzina per civile abitazione e un tratto di terreno ricadente nel territorio di (OMISSIS), disponendo a loro carico il pagamento di L. 150.000.000 previo accertamento della libertà dell’immobile da pesi, ipoteche e vincoli pregiudizievoli, con le stesse modalità ed alle migliori condizioni del possibile mutuo bancario, che dovevano stipulare e che non hanno potuto stipulare per colpa del convenuto.

Si costituiva R.A. che contestava la pretesa degli attori. Rilevava che erano i coniugi T. a rendersi ancora una volta inadempienti non versando alla data convenuto il 15 luglio 1994 l’importo di cinquanta milioni e facendo decorrere inutilmente il termine del 30 settembre 1994 convenuto per il pagamento del saldo e per la stipula del rogito. In via riconvenzionale, che chiedeva che venisse pronunciata sentenza per gli effetti dell’art. 2932 cod. civ., subordinando l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo di L. 150.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Il Tribunale di Catania con sentenza n. 3181 depositata il 12 ottobre 1998 rigettava la domanda degli attori e le richieste di parte convenuta, in particolare, quella di risoluzione per colpa degli attori per la scarsa importanza del l’inadempimento degli stessi.

b. – Avverso tale sentenza proponevano appello, davanti alla Corte di Appello di Catania, i coniugi T., i quali chiedevano che venisse emessa sentenza di trasferimento in favore degli istanti di tutti gli immobili di cui al preliminare de quo stipulato tra le parti. Si costituivano i germani ed eredi di R.A., i quali proponevano anche appello incidentale. Gli appellati chiedevano che la corte d’Appello di Catania disponesse l’estromissione dal fascicolo di tutta la documentazione prodotta, irritualmente ed intempestivamente: dopo la chiusura della fase istruttoria.

Chiedevano, altresì, che venisse dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita per fatto, colpa e inadempimento dei coniugi T. – D.G.. Condannare i coniugi T. al risarcimento danni e dunque al pagamento in solido, della somma di L. 150.000.000 o di quella che sarà ritenuta equa dalla Corte decidente. La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1254/04 rigettava l’appello, principale e in parziale accoglimento dell’appello incidentale dichiarava risolto per inadempimento degli appellanti T. – D.G. il contratto preliminare stipulato con R.A. l’11 aprile 2004. La Corte di Appello di Catania osservava: a) che la parte interessata, all’udienza di cui all’art. 184 c.p.c., non aveva insistito sull’ammissione dei mezzi di prova, nè aveva critica l’ordinanza del giudice che aveva chiuso la fase istruttoria; b) che non era criticabile la non ammissione della consulenza tecnica perchè questa non è un mezzo posto alla disponibilità delle parti ma alla discrezionalità del giudice; c) riteneva l’inadempimento dei promissari acquirenti perchè dal preliminare non risultava neppure per implicito che i contraenti avessero subordinato la stipulazione dell’atto pubblico alla condizione della preventiva consegna dei documenti sulla regolarità edilizia ed urbanistica.

c. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i coniugi T. e D.G. con un unico motivo articolato in tre punti e affidato ad un atto di ricorso notificato il 24 giugno 2005. Non risultano costituiti i germani R.E. e G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, articolato in tre profili, i coniugi T. – D.G. lamentano – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2725, 1453 e 1460 c.c., art. 1467 c.c., e segg., art. 2936 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 5, artt. 167, 184, 191 e 210 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: A) Mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dai coniugi T. – D.G.: ordine, di esibizione di documenti, prova per testi, nomina di consulente tecnico, illegittimità di richiesta di prova scritta. B) Risoluzione contrattuale inadempimento. C) Obblighi del venditore, omesso ordine di deposito di documenti.

a) Avrebbe errato la Corte di Appello di Catania, secondo il ricorrente, per aver disatteso tutte le richieste istruttorie, le disposizioni dirette all’ammissione dei mezzi istruttori. In particolare 1) aver disatteso la richiesta contenuta nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio diretto al deposito da parte del R. dei documenti atti al trasferimento degli immobili promessi in vendita; 2) aver negato l’ammissione della nomina di consulente tecnico, nonostante fosse stata richiesta dalla parte, promittenti acquirenti, al fine di venire a conoscenza dell’esistenza di una porzione del fabbricato costruito abusivamente per come era ed è pacifico per le parti in causa; 3) aver disatteso la richiesta di prova per testi contenuta nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 c.p.c., n. 5.

b) Avrebbe errato la Corte territoriale, sempre secondo il ricorrente anche per non aver concesso, ai promittenti compratori, la possibilità di provare l’infondatezza, della pretenziosa domanda riconvenzionale dei convenuti diretta alla risoluzione del contratto per inadempimento grave a carico dei coniugi T., giacchè i R., inadempienti sin dalla data del 30 settembre 1994, non potevano chiedere l’adempimento alla controparte.

c) Avrebbe errato la Corte di Appello di Catania, anche per non aver 1 speso attività alcuna diretta a giustificare il mancato accoglimento della domanda attrice in conseguenza del mancato deposito della documentazione, necessaria per il trasferimento dei beni promessi in vendita dai R., mentre, più correttamente, accogliendo le domande istruttorie avrebbe dovuto ordinare ai convenuti in adempimento delle obbligazioni assunte in preliminare, il deposito dei documenti per poi trasferire l’immobile in favore dei coniugi T. – D.G. subordinando gli effetti traslativi al pagamento del prezzo residuo.

1.2. – La censura è fondata nei termini che seguono.

1.3.a. – La decisione adottata dalla Corte di Appello di Catania si presta ad essere censurata laddove ha confermato la decadenza delle pretese istruttorie, da parte dei promissari acquirenti, così come formulate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio perchè le parti, all’udienza di cui all’art. 184 c.p.c., non avevano insistito nell’ammissione dei mezzi istruttori chiesti. In verità, come la stessa Corte territoriale ha avuto modo di affermare, i promissari acquirenti hanno insistito nella loro richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, nelle diverse fasi del giudizio e hanno, sia pure in forma sintetica avanzato qualche riserva in ordine all’ordinanza che rinviava alla precisazione delle conclusioni, senza provvedere, in merito all’ammissione dei mezzi di prova così come richiesti con gli atti di causa.

1.3.a.1. – Ad avviso di questa Corte, la norma di cui all’art. 184 c.p.c., così come modificata dalla L. n. 353 del 1990 (successivamente ancora modificata per effetto della L. 14 maggio 2005, n. 80 e della L. 28 dicembre 2005, n. 263, tuttavia non applicabile nella specie ratione temporis), la cui rubrica recita “Deduzioni istruttorie”, non regola una specifica udienza che deve necessariamente seguire la prima udienza di trattazione, ma si limita ad enumerare, nel comma 1, i provvedimenti che il giudice può adottare, una volta chiusa la fase destinata alla definitiva determinazione del thema decidendum e del thema probandum, e quindi nel corso dell’udienza a ciò destinata, ed a prevedere, nel comma 3, che, nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre entro un termine perentorio assegnato dal giudice i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi. Una visione complessiva della normativa di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., induce a ritenere che una volta terminate le attività di allegazione finalizzate alla definizione del thema decidendum e del thema probandum, nel corso della prima udienza di trattazione (ovvero nel corso dell’eventuale successiva udienza che ne costituisce prosecuzione nel caso previsto dall’art. 183, comma 5), inizia, senza soluzione di continuità, e senza necessità di disporre un rinvio ad altra apposita udienza, la fase istruttoria. In tale momento si aprono le varie ipotesi di sviluppo, sul piano istruttoria, del processo delineate dall’art. 184, comma 1, e cioè:

a) il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, ne dispone l’immediata rimessione al collegio, in applicazione dell’art. 187, comma 1; b) il giudice, previa valutazione della loro ammissibilità e rilevanza, ammette i mezzi di prova proposti; c) le parti hanno facoltà di richiedere l’assegnazione di un termine entro il quale produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè di altro termine per l’eventuale indicazione di prova contraria, e l’accoglimento dell’istanza determina l’esigenza del rinvio ad altra udienza in data successiva alla maturazione dei termini, che l’art. 184, comma 2, qualifica perentori.

1.3.a.2. – Nell’ipotesi di specie, i coniugi T. – D.G. avevano dedotto istanze istruttorie già con l’atto introduttivo e una siffatta richiesta andava soddisfatta con una specifica pronuncia, di ammissibilità o di inammissibilità. D’altra parte, ove si ritiene – come pure sostiene una parte della dottrina – che le preclusi istruttorie introdotte dalla riforma, nei termini in cui si è già detto, mirano a dissuadere le parti a fare ricorso a tattiche dilatatorie, è agevole pensare che la formulazione di istanze istruttorie sin dall’atto introduttivo o sin dalla prima udienza era la dimostrazione della volontà dei coniugi T. – D.G. di non abusare della forme processuali. Nè il sistema normativo, richiamato, consente di ritenere che deduzioni istruttorie precedenti all’udienza ex art. 184 c.p.c., sarebbero, comunque, superate dalla rinuncia implicita che si dedurrebbe dal mero silenzio, ossia dalla mancata reiterazione, espressa a verbale della richiesta di ammissione all’udienza appositamente fissata. Un tale onere di richiesta di ammissione, in verità, è ignoto al sistema normativo.

Piuttosto, il solo fatto che, i coniugi T. – D.G., avevano formulato deduzioni istruttorie, a prescindere, da una qualsivoglia sollecitazione in tal senso nelle forme di una ulteriore richiesta di ammissione; impegnava il giudice – e tanto non è avvenuto – a provvedere in ordine alle istanze istruttorie, ammettendo le prove, dichiarandole inammissibili o irrilevanti o ritenendole superflue e quindi provvedendo a norma dell’art. 187 c.p.c.. Insomma il giudice di merito, anche all’udienza di precisazione delle conclusioni, sollecitato dalla parte, laddove la stessa ha dichiarato di insistere sull’ammissione dei mezzi di prova richiesti, avrebbe dovuto far retrocedere il processo allo stadio istruttorio e provvedere in ordine all’ammissione delle prove richieste e non invece – come ha fatto – ricostruire un sistema di preclusione che non trova riscontro nel sistema normativo così come riformato dalla L. n. 353 del 1990.

1.4-b – L’affermazione della Corte territoriale secondo la quale “non risulta nemmeno per implicito che i contraenti abbiano subordinato la stipulazione dell’atto pubblico alla condizione della preventiva consegna” dei documenti sulla regolarità urbanistica, dell’immobile meritava un ulteriore approfondimento, ove ritenuto opportuno, anche mediante consulente tecnico, sia pure al fine di riscontare se l’immobile fosse datato dei requisiti “di conformità e di abitabilità”, la cui mancanza è stata affermata dai promissori acquirenti quale causa principale della mancata concessione del mutuo bancario e conseguentemente della mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita. Non ci è dubbio che la mancanza di quei requisiti avrebbero comportato un’invalidità dell’atto di compravendita, ove fosse stato stipulato e, quantomeno, un inadempimento da parte dei promissori acquirenti, dell’obbligo o degli obblighi di cui all’art. 1337 cod. civ..

1.c. – Il terzo dei profili dell’unica censura in esame, deve ritenersi assorbito dalle considerazioni già svolte in ordine ai due profili precedenti.

In definitiva, il ricorso va accolto per le ragioni di cui in motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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