Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9460 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 15/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5356/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA’ SPA;

– intimata –

nonchè da:

CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA’ SPA, rappresentata e difesa dagli

Avvocati GIOVANNI CAPO, LODOVICO VISONE;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/2009 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 09/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con un motivo nei confronti della società C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.P.A. per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania indicata in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato il silenzio rifiuto dell’Amministrazione formatosi sull’istanza di rimborso per l’IRAP versata per l’anno di imposta 2002, relativa alla parte proporzionalmente riferibile ai contributi erogati dalla Regione Campania in favore delle aziende per il trasporto locale e percepiti dalla società.

2. La CTR ha affermato che i contributi in conto esercizio erogati alle aziende di trasporto devono intendersi assoggettati ad IRAP, giusta il disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 11 e 11 bis, come interpretati retroattivamente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3; ha, tuttavia, sostenuto che, sebbene siano ricompresi in detta tassazione anche i contributi esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEG, non è imponibile ai fini IRAP la quota del contributo correlata a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP, come, con riferimento al caso di specie, quelli costituenti il costo del personale certificato dalla Regione nella percentuale del 64,92%.

3. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale fondato su un motivo.

4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata sulla considerazione che dalla copia notificata non era possibile riscontare il conferimento del mandato da parte della ricorrente all’Avvocatura dello Stato. Trova qui conferma ed applicazione il principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra Direttore dell’agenzia ed Avvocatura erariale in ambito meramente interno (Cass. nn. 13156/2014, 18377/2015).

2.1. Si deve quindi passare all’esame del ricorso principale, con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 e art. 11 bis) in relazione ai criteri di individuazione della base imponibile, e del ricorso incidentale, con il quale si denuncia la violazione della medesima legge sul piano della applicazione retroattiva della stessa al periodo antecedente al 1 gennaio 2003.

2.2. Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto, in conformità a quanto già statuito da questa Sezione in precedenti pronunce (Cass. n n. 7671/2013, 4539/15, 24581/2015, 21166/2016), mentre va respinto il ricorso incidentale.

2.3. Va, infatti, confermato quanto già affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 21749/2009, secondo la quale in tema di IRAP, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1987, n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile Irap sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

In termini è anche l’ordinanza n. 21775 del 22/10/2010, ove è detto che “i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 200t(ed in questo caso trattasi di erogazioni anteriore a tale data).

2.4. A tale pronuncia si aggiunge la sentenza n. 7671 del 16 maggio 2012 secondo cui “in tema di IRAP, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, ha fornito un’interpretazione autentica del disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b)), nel senso che sono soggetti all’IRAP pure i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ed anche se corrisposti in epoca antecedente al 31 dicembre 20027 contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale.

2.5. Ne consegue che, “ai sensi dell’art. 11, comma 3, citato, devono essere esclusi dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP i soli contributi di cui la legge preveda espressamente l’erogazione in correlazione ad un componente negativo indeducibile, senza che tale specifica indicazione normativa possa essere surrogata dalla mera affermazione dell’imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili” e, nel caso di specie, non risulta che sia intervenuta tale espressa previsione (cfr. con riferimento alla Regione Campania, Cass. n. 4226/2015 e nn. 2714827149/2016).

3.1. In conclusione il ricorso principale va accolto e quello incidentale va rigettato; la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso.

3.2. La recente evoluzione giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

– accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;

– compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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