Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 946 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31352-2018 proposto da:

C.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato WILLIAM LIMUTI;

– ricorrente –

contro

CA.LU., EZ. e MI. S.N.C., in persona del legale rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 631/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/04/2018 R.G.N. 1372/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Sondrio, con la pronuncia n. 33 del 2015, ha respinto le domande proposte da C.M. nei confronti di Ca.Lu., Ez. e Mi. snc, di cui era dipendente con mansioni di commessa, dirette ad accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto subordinato di lavoro a tempo indeterminato dal 2.1.2012 alla data del licenziamento, intimato il 6.5.2013 con effetto al 30.6.2013, e che il suddetto licenziamento era illegittimo perchè privo di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo, con ogni conseguenza di tipo reintegratorio e risarcitorio.

2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 631 del 2018, ha rigettato il gravame proposto dalla lavoratrice.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) non risultava in sostanza contestato che la società occupasse meno di 15 dipendenti; b) il licenziamento era stato intimato per “riduzione di personale”; c) la lavoratrice non aveva contestato che la società aveva effettivamente proceduto alla chiusura del negozio di (OMISSIS) ove era addetta, di talchè il presupposto del recesso doveva ritenersi sussistente; d) le prove raccolte avevano dimostrato la impossibilità di collocare la C. in altra posizione lavorativa atteso che il personale impiegato negli altri negozi riconducibili alla società (in (OMISSIS) e in (OMISSIS) oltre a quello in (OMISSIS) che era stato chiuso) non svolgeva ore di straordinario e le dedotte due nuove assunzioni erano del tutto ininfluenti perchè riguardanti, l’una, un dipendente con mansioni di panificatore e, l’altra, una lavoratrice con mansioni di commessa, era avvenuta nel (OMISSIS), in epoca ben anteriore al licenziamento, per cui la C. non era stata sostituita nella sua posizione; e) le spese di lite dovevano seguire la soccombenza.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C.M. affidato a sei motivi.

5. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la “violazione dell’art. 360 c.p.c. per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto dell’art. 2119 c.c. e violazione dell’obbligo di repechage – motivazione contraddittoria”. Sostiene che i giudici del merito non avevano rilevato e dichiarato la violazione dell’obbligo di repechage, certamente sussistente nel caso in oggetto, non avendo fornito l’azienda datrice di lavoro alcuna prova di avere tentato il ricollocamento di essa lavoratrice in altra mansione all’interno dell’azienda datrice di lavoro sia prima di procedere con il licenziamento sia dopo l’impugnazione, in un contesto in cui vi era altra dipendente che svolgeva mansioni equivalenti e che era stata invece mantenuta nel posto di lavoro.

3. Con il secondo motivo si censura la “violazione dell’art. 360 c.p.c. per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto – l’erronea valutazione dei fatti sottoposti a giustizia – difetto di motivazione o motivazione erronea circa la sussistenza del G.M.O. del licenziamento datoriale”. Si deduce che erroneamente era stato ritenuto che la C. fosse stata assunta per l’apertura dell’esercizio commerciale di (OMISSIS), potendo quindi svolgere le proprie mansioni presso altre sedi dell’Azienda datrice di lavoro presenti nella Provincia di (OMISSIS) e di essere stata licenziata prima della chiusura dell’esercizio commerciale di Sondrio e ciò avvalorava la circostanza di non essere stata assunta esclusivamente presso la sede di (OMISSIS).

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della “motivazione contraddittoria – non coerente valutazione dei fatti sottoposti a giustizia- e difetto di motivazione sul punto”. Rappresenta che le assunzioni di due lavoratori ( R.L., panificatore, e I.S., commessa) e le trasformazioni nell'(OMISSIS) di alcuni rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato male si conciliavano con una presunta crisi economica dell’Azienda e, pertanto, non sussisteva il nesso di causalità tra la situazione di crisi e la riduzione di personale.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto – la violazione- mancata prova dell’obbligo del giustificato motivo oggettivo”. Contesta la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui era stato affermato che non era stata contestata l’avvenuta assunzione di personale, da parte della società, con la medesima qualifica della ricorrente nel periodo di 6 – 12 mesi successivi al licenziamento e che comunque l’Azienda aveva adempiuto alla prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo a supporto del licenziamento.

6. Con il quinto motivo si denunzia la “violazione o falsa applicazione di legge e mancato assolvimento dell’obbligo di repechage, per non avere la Corte territoriale correttamente giudicato i fatti ed applicato le norme di legge: invero, si afferma che la C., con propria lettera a.r. del 13.5.2013 si era dichiarata disponibile a riprendere l’attività lavorativa presso l’Azienda datrice di lavoro, la quale non aveva reso prova di avere tentato di ricollocare il lavoratore all’interno della azienda ed anzi aveva assunto altro lavoratore successivamente al licenziamento.

7. Con il sesto motivo si eccepisce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. e contraddittoria motivazione e carente motivazione in relazione alla condanna alle spese di giudizio”, in quanto le argomentazioni molteplici di contestazione del licenziamento non potevano condurre i giudici di merito (1 e 2 grado) alla condanna della C. alle spese processuali di lite.

8. I primi cinque motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili per plurimi profili.

9. Come premessa generale va sottolineato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 19959 del 2014; Cass. n. 21165 del 2013).

10. Orbene, sono inammissibili tutte le censure riguardanti la pronuncia di primo grado (più volte richiamata nella redazione dei motivi di cassazione), confermata in appello sulle questioni oggetto di gravame, in quanto l’impugnazione, con un unico atto e con l’osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 360 c.p.c., di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa è consentita unicamente se l’una investe una questione pregiudiziale e l’altra il merito (cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19740, Cass. 4.1.2002 n. 69), ma non quando le stesse siano state emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti e in relazione ai quali può essersi formato sui relativi punti della decisione un giudicato interno.

11. Analogamente deve sottolinearsi che tutte le censure, riguardanti quaestiones facti che implichino un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio, incontrano il limite della cd. “doppia conforme”, di cui all’art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che preclude, rendendolo inammissibile, il ricorso per cassazione su tali punti.

12. Deve, poi, considerarsi che le doglianze di cui al primo motivo, ancorchè svolte sotto il profilo della violazione dell’art. 2119 c.c. ma in modo assolutamente generico e in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione normativa (Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010 del 2012), si sostanziano unicamente nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, configurando, come tale, una richiesta alla Corte di cassazione di riesaminare la vicenda processuale sottoposta al suo controllo del tutto estranea al giudizio di legittimità (Cass. n. 8758 del 2017).

13. Sono, altresì, inammissibili le censure dirette a denunciare vizi sostanziali della motivazione, sotto il profilo della sua omessa, insufficiente o contraddittoria articolazione, perchè, alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione “apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 10.2.2015 n. 2498): le predette ipotesi non sono ravvisabili nella gravata pronuncia.

14. In realtà, i motivi scrutinati sono essenzialmente intesi alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011). E ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni adottate dalla Corte territoriale che ha ritenuto sussistente il presupposto, posto a base dell’intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla riduzione di personale a seguito della chiusura dell’esercizio commerciale in Sondrio (ove era addetta la C., come sottolineato dal primo giudice con congrua motivazione) e la impossibilità di collocare altrove la lavoratrice ricorrente, specificando al riguardo l’irrilevanza delle due assunzioni di altro personale.

15. Il sesto motivo è, invece, infondato.

16. Sono infondate le dedotte violazioni sia sotto il profilo della violazione dell’art. 91 c.p.c. (che sussiste solo se si pongono, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 12963 del 2007) e ciò non è ravvisabile nel caso de quo) sia sotto quello dell’art. 92 c.p.c., perchè la parziale compensazione, disposta in relazione all’esito complessivo della lite, rappresenta esercizio del potere discrezionale, in quanto espressione di una valutazione di opportunità del giudice di merito che non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 30952 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 17457 del 2006).

17. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

18. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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