Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 946 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 17/01/2020), n.946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa

a margine del ricorso, dall’Avv.to Rosario Marino, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

difensore alla piazza Garibaldi n. 326 in Napoli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta mandato steso in calce dell’atto di

costituzione, dagli Avv.ti Francesco Amodio, che ha indicato

recapito PEC, e Giovanni Beatrice, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo, alla via Nomentana n. 91 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 302, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il 25.10.2013 e pubblicata il 29.11.2013;

Ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.L. impugnava un estratto di ruolo in relazione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa ad Irpef, Irap ed Iva, oltre accessori, per complessivi Euro 57.114,65, in ordine a maggiori tributi per omessi versamenti attinenti l’anno 2005, oltre sanzioni. Il contribuente contestava di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento ed affermava che, in conseguenza, l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di azionare la pretesa tributaria.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, rilevando che l’Incaricato per la riscossione, Equitalia Sud Spa, aveva prodotto tardivamente la documentazione relativa all’intervenuta notifica della cartella esattoriale.

L’Incaricato per la riscossione proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania ed allegava nuovamente la documentazione relativa alla contestata notifica della cartella esattoriale. Il contribuente replicava affermando che non è consentito produrre nuove prove in appello nel giudizio tributario, e comunque la notifica doveva ritenersi invalida, in quanto effettuata nelle mani del padre, persona incapace perchè affetta dal morbo di Alzheimer. La CTR osservava che è consentita la produzione di nuovi documenti in appello quando gli stessi risultino indispensabili ai fini della decisione da assumere. Affermava, inoltre, la validità della notifica effettuata nelle mani del padre del ricorrente, “che sarebbe incapace perchè affetto dal morbo di Alzheimer” (sent. CTR, p. ult.) perchè “ogni contestazione in ordine alla sua correttezza avrebbe richiesto una previa querela di falso” (ibidem). In conseguenza accoglieva il ricorso e rigettava l’originaria impugnazione proposta dal contribuente, affermando la legittimità della cartella esattoriale.

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione P.L., affidandosi a quattro motivi di impugnazione e proponendo anche contestuale istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto, nonchè domanda di trattazione del giudizio in pubblica udienza. Resistono mediante controricorso L’Incaricato per la riscossione, Equitalia Sud Spa, e l’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre osservare che la disciplina propria del giudizio tributario, dettata al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 47, non prevede che la Cassazione possa essere investita della domanda cautelare di sospensione dell’atto impositivo impugnato. La Corte di legittimità del resto non è mai competente a decidere, salvo discipline speciali, in materia di istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati, neppure secondo quanto previsto dalla disciplina generale del codice di rito, cfr. art. 373 c.p.c.. In conseguenza l’istanza di sospensione degli effetti dell’impositivo atto impugnato, proposta dal ricorrente innanzi alla Suprema Corte, deve essere ritenuta inammissibile.

Inoltre non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni previste dalla legge all’art. 375 c.p.c., u.c., (“particolare rilevanza della questione di diritto”), perchè il giudizio sia trattato in pubblica udienza.

1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, perchè la relata di notifica della cartella esattoriale era stata prodotta da controparte soltanto in copia, e comunque alla stessa non era stata allegata la cartella esattoriale.

1.2. – Mediante il secondo mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 237, lett. a), per avere la CTR ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento sebbene effettuata in favore di persona diversa dal destinatario, senza invio della raccomandata informativa al destinatario.

1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente afferma la nullità e/o inesistenza della notificazione della cartella di pagamento perchè i giudici del merito non hanno “affrontato il problema della avvenuta notifica all’indirizzo diverso del destinatario” (ric., p. 5).

1.4. – Mediante il quarto mezzo di ricorso il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 221,222 e 335 c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata nella mani del padre, persona incapace perchè affetta dal morbo di Alzheimer, ritenendo che ogni contestazione in materia dovesse farsi valere mediante querela di falso, essendo comunque stato richiesto nell’atto di appello (p. 13) che se la CTR “avesse ritenuto rilevante la relata di falso che sarà prodotta”, fosse domandato a controparte se intendesse valersene in giudizio e, per il caso di risposta positiva, che il giudizio fosse sospeso e le parti rimesse davanti al Tribunale ordinario per il relativo procedimento.

2.1. – 2.2. – 2.3. – Con i suoi primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, il ricorrente contesta vizi di regolarità della notifica della cartella esattoriale per cui è causa.

In particolare ne afferma la invalidità, in primo luogo, perchè l’Incaricato per la riscossione non ha prodotto in giudizio la copia della cartella esattoriale che assume di avere notificato. Inoltre, afferma la invalidità della notifica in conseguenza della consegna a persona diversa dal destinatario, senza che quest’ultimo sia stato poi avvertito mediante raccomandata informativa. Ancora, l’invalidità della notifica dipende dall’essere stata effettuata nelle mani del padre, persona diversa dal destinatario, ed alla (OMISSIS), mentre il domicilio dell’odierno ricorrente è alla (OMISSIS)/C. I motivi di ricorso appaiono in larga parte inammissibili, e devono valutarsi per il resto infondati. Il contribuente non illustra, invero, in quali ulteriori atti dei giudizi di merito abbia proposto le sue censure e con quali formule, avendo pure cura di annotare mediante quali atti li abbia diligentemente coltivati, in modo da consentire a questa Corte di legittimità la valutazione che le compete circa la tempestività e congruità delle critiche proposte, prima ancora di procedere a verificarne la decisività.

Completezza suggerisce peraltro di aggiungere che la notificazione dell’atto conseguente ad una pretesa tributaria può essere effettuata dall’Incaricato per la riscossione mediante il servizio postale, servendosi della raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressamente sancito anche dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. La Cassazione, del resto, ha anche avuto occasione di precisare come sia sufficiente, per il relativo perfezionamento “che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente… l’atto è valido… anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. sez. V, sent. 27.5.2011, n. 11708; conforme sul punto: Cass. sez. V, sent. 6.6.2012, n. 9111). Inoltre, “non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento)” Cass. sez. III, sent. n. 10326 del 2014 (in senso conforme Cass. sez. III, sent. 7.5.2015, n. 9246, Cass. sez. VI-V, ord. 11.10.2018, n. 25292). Nel caso di specie deve pure rilevarsi che il contribuente non ha neppure allegato in che cosa l’estratto di ruolo (“matrice”) avrebbe avuto a differenziarsi dall’originale.

Del resto, la Suprema Corte ha pure opportunamente chiarito che “l’estratto di ruolo” o matrice, “è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale”. Pertanto, quando l’estratto correttamente riporta “tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria… esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale”, Cass. sez. III, sent. 8.6.2016, n. 11794. Infine, appare ancora opportuno ricordare la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982”, Cass. sez. VI-V, ord. 10.4.2019, n. 10037.

In merito all’affermata divergenza dell’indirizzo del ricorrente rispetto a quello del padre, poi, occorre innanzitutto osservare che non ci troviamo in presenza di indirizzi totalmente diversi ma, al più, di un indirizzo di notifica parzialmente incompleto, perchè indicato in (OMISSIS), anzichè (OMISSIS). Invero il contribuente non illustra come abbia inteso dimostrare che ci troviamo in presenza di due diverse abitazioni e non, ad esempio, della mancata indicazione della scala in relazione al medesimo immobile. In realtà la CTR non incorre nel vizio di omesso esame lamentato dal ricorrente, perchè afferma testualmente che “la notifica” è stata effettuata “presso il domicilio dell’appellato nelle mani di suo padre” (sent. CTR, p. ult.). Il ricorrente non si confronta con l’affermazione del giudice impugnato, mentre sarebbe stato suo specifico onere processuale indicare come avesse dimostrato che l’indirizzo proprio e quello del padre differivano, in quanto relativi ad abitazioni diverse, servendosi ad esempio delle certificazioni anagrafiche, mentre nel ricorso per cassazione si è limitato ad affermare che “in uno dei certificati medici relativo al P.P. (padre del destinatario) ed esattamente quello riferito all’anno 2010 viene riportato come indirizzo quello di (OMISSIS)” (ric., p. 5 s.). L’allegazione risulta peraltro inammissibile per difetto di specificità, perchè il ricorrente neppure prospetta di avere allegato il certificato e, soprattutto, non indica in quale parte dei fascicoli dei giudizi di merito esso sia rinvenibile.

I primi tre motivi di ricorso devono essere pertanto respinti.

2.4. – Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente contesta che la CTR ha ritenuto legittima la notificazione della cartella esattoriale effettuata nelle mani del padre, persona però incapace, perchè affetta dal morbo di Alzheimer, e per non aver consentito la proposizione della querela di falso, sebbene abbia poi affermato che fosse questa l’unica modalità per contestare la validità della notifica.

In proposito occorre subito rilevare come dal ricorrente non sia neppure allegato che il padre, il quale ha ricevuto la notificazione, si trovasse, all’epoca in cui la stessa è stata recapitata, in condizione di incapacità dichiarata.

Il rigetto della contestazione proposta dal ricorrente da parte del giudice dell’appello, invero, appare fondato, anche se risulta opportuno correggere la motivazione. Infatti, questa Corte di legittimità, come segnalato anche dall’Incaricato per la riscossione nel suo controricorso, ha già avuto occasione di chiarire che “sulla validità della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace… non incide la circostanza che il destinatario dell’atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale”, Cass. sez. I, sent. 18.1.1979, n. 352, e non ha poi mancato di precisare che “in materia di notificazioni, il limite di validità… va individuato nella palese incapacità dell'”accipiens” (legalmente equiparata all’immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l’ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest’ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Nè assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida la notificazione di un avviso di accertamento avvenuta a mani della moglie convivente del contribuente, la quale, affetta da una “grave forma di ipertensione”, non immediatamente percepita dall’ufficiale giudiziario, aveva poi dimenticato di consegnare l’atto al destinatario)”, Cass. sez. V, sent. 12.3.2014, n. 5669.

Anche il quarto motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle ragioni della decisione e della peculiarità della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da P.L., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite controricorrenti, e le liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate, ed Euro 6.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed esborsi per Euro 200,000, in favore di Equitalia Sud Spa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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