Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9459 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9459 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 13737-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2014
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difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO
VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

TACCONI MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 30/04/2014

PIAllA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e
difende giusta delega in calce alla copia notificata
del ricorso;

resistente con mandato

D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2008 R.G.N.
3502/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANihe ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbito il secondo motivo.

avverso la sentenza n. 7164/2007 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 11.9.2008, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della
decisione del Tribunale di Viterbo, dichiarava il diritto di Tacconi Maria Pia
all’indennità di disoccupazione per il solo anno 2001. Rilevava che la Tacconi,
destinataria il 17.7.2001 di una proposta di contratto a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica dall’1.9.2000 ed economica dalla data di effettiva assunzione in
requisiti ridotti il 9.1.2002. Riteneva che si era verificata decadenza per il
riconoscimento dell’indennità per l’anno 2000 e che, invece, la domanda era
tempestiva e fondata per la richiesta di indennità relativa all’anno 2001, avendo la
Tacconi già lavorato presso la A.S.L. nell’anno 2000 (dal 1.1.2000 al 28.4.2000),
maturando il requisito contributivo richiesto (78 gg. di attività lavorativa) per percepire
l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nell’anno successivo. Osservava,
poi, quanto alla circostanza che la Tacconi si era vista proporre un contratto con
decorrenza giuridica dal 1.6.2000, anche se con effetti economici per l’anno
seguente, che lo stesso INPS aveva ritenuto indennizzabile anche il periodo di
intervallo tra la decorrenza giuridica e quella economica del contratto concluso, sia
per la non imputabilità all’interessato della mancata percezione della retribuzione in
tale periodo, sia per la non automaticità della eventuale copertura contributiva
figurativa, effettuabile solo su domanda e nella specie non proposta.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due
motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
La Tacconi ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 7,
comma 3°, prima parte, del D. L. 21.3.1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio
1988, n. 160, e ss. modificazioni ed integrazioni, con riferimento all’art. 38 primo
comma, n. 2, R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n.
1155, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che il requisito contributivo ridotto
delle 78 giornate lavorative nell’anno precedente (2000) a quello di disoccupazione
(2001) non è corretto, atteso che il predetto requisito deve — nel caso — sussistere

servizio (1.9.2001), aveva presentato domanda di indennità di disoccupazione con

nell’anno stesso (2001), con riferimento a domanda presentata il 9 gennaio 2002.
Rileva che l’art. 7, comma 3, D.L. 86/88 e la legislazione successiva, nel consentire
l’accesso all’indennità ordinaria anche ai lavoratori che, per essere occupati a tempo
determinato o con rapporto di lavoro precario (“settantottisti”), non possono far valere
i requisiti normalmente stabiliti per tale indennità, prescrive che per l’anno 88 tali
lavoratori abbiano diritto alla indennità in relazione alla prestazione di attività
lavorativa per almeno 78 gg. dell’anno 1987 e che anche il D.L. n. 108/91, conv. in I.

169/1991, statuisce che le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del citato
art. 7 “sono valide se presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento per l’attività lavorativa svolta”. Erroneamente, pertanto, la sentenza della
Corte di appello ha ritenuto maturato il requisito contributivo ridotto per il
riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2001, considerando
l’attività lavorativa svolta nell’anno 2000 e non, come necessario, nello stesso anno
2001. Aggiunge, per completezza, che correttamente il giudice del gravame non ha
tenuto conto delle giornate lavorative svolte nell’anno 2001 a seguito di
assegnazione della cattedra con decorrenza I settembre 2001 poichè, in quanto
giornate lavorative svolte nell’ambito di contratto di lavoro a tempo indeterminato con
l’amministrazione statale, per il disposto dell’art. 38 del RDL 1827/35, sono giornate
per le quali non sono versati o comunque dovuti i contributi per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione
Con il secondo motivo, l’istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 7, comma 3, seconda parte, D.L. n. 86/1988, conv. in I. 160/1988 e ss.
modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., rilevando, in via
subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo, che il giudice del
gravame ha erroneamente applicato il criterio di calcolo delle giornate cui
commisurare la prestazione, in quanto, avendo l’appellante lavorato al più 104 giorni
nell’anno – anno di riferimento erroneamente considerato ai fini della maturazione del
diritto (I gennaio al 28 aprile 2000) – non superava il prefissato numero di 156
giornate massime indennizzabili, sicchè al medesimo andava riconosciuto al più il
numero di indennizzi giornalieri compresi nel detto periodo, pari al numero di giornate
di lavoro prestate, e non al maggior numero di giornate comprese nel periodo I.
gennaio — 31 agosto. Con specifico quesito, domanda se, in virtù dell’art. 7, comma
3, seconda parte, del D.L. 86/88, la misura della prestazione previdenziale di
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disoccupazione con requisiti ridotti possa essere rapportata o meno ad un numero di
giornate maggiore (ossia quelle di sofferta disoccupazione di fatto) rispetto a quelle di
lavoro prestate e coperte da contribuzione per l’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria nell’anno di riferimento.
.

Il primo motivo di impugnaizone è fondato.
Per quel che rileva nella presente controversia, l’art 7, co. 3, D.L. 86/88 dispone che

l’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’art. 37 del Regio Decreto —Legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.
1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all’art. 40, ottavo e
nono comma, del citato decreto legge e che, fermo restando il requisito dell’anzianità
assicurativa di cui all’art. 19, I comma, del regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto
alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell’anno
di contribuzione nel biennio, nell’anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto
giorni di attività lavorativa per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per
l’assicurazione generale obbligatoria.
Esplicitamente qualificata come ordinaria – anche dalla norma di interpretazione
autentica (di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 3, comma 4, convertito in L. 1
giugno 1991, n. 169, Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell’occupazione) l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti risulta, quindi, diversificata – rispetto
alla indennità con requisiti normali – per quanto riguarda, appunto, il requisito
contributivo e, di conseguenza, le modalità – per l’accesso alla prestazione – nonché
la misura e l’erogazione, necessariamente differita, della prestazione medesima (sul
punto, vedi, per tutte, Cass. 18.6.2008 n. 16525 e Cass. n. 19437/2006; 2936/2004;
12778/2003; 14956/2002; 15412/2000 nella prima richiamate). Tali diversità non
incidono , tuttavia, nell’individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati, che,
salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, restano gli stessi che possono
(ovvero, al contrario, non possono) beneficiare dell’indennità di disoccupazione a
requisiti normali (cfr. Cass. 20.5.2010, n. 12355). Tra questi ultimi rientrano, per

espressa previsione dell’art. 38 r.d.l. 1827 del 1935 gli impiegati delle

Amministrazioni statali, qual’era nella specie divenuta la Tacconi in virtù del contratto
di assunzione a tempo indeterminato del quale era divenuta destinataria come
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titolare di cattedra di insegnamento, giusta comunicazione del Provveditorato agli
studi di Roma del 16.6.2001.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la norma (successivamente prorogata) di cui al
D.L.86/88 cit. riconosce il diritto alla indennità per “un numero di giornate pari a
• quelle lavorate nell’anno stesso” (ossia il 1987), e cioè solo per le giornate di
. disoccupazione ricadenti in quell’anno, indipendentemente dal fatto che la indennità
venga erogata nell’anno successivo a quello di riferimento, circostanza che attiene

solo alle modalità di erogazione della stessa, la cui quantificazione avviene trascorso
l’anno di riferimento in considerazione del lavoro di tipo precario dei soggetti
assicurati, che non necessariamente compiono il minimo di giornate lavorative
sufficienti per avere diritto alla prestazione in modo continuativo (cfr. Cass. 2.9.2003
n. 12778).
Va, quindi, condivisa la tesi dell’INPS e va affermato che il requisito contributivo —
ossia il numero di 78 giornate lavorate — deve essere maturato nello stesso anno
(nella specie 2001) nel quale ricade il periodo di disoccupazione. (v. C. 5658/99;
12778/03 cit.; 15523/08). Peraltro, le giornate lavorate nel 2001 dalla Tacconi (ossia
quelle successive al conferimento della cattedra) non potevano rilevare ai fini
considerati in quanto svolte nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato con
l’amministrazione statale e, dunque, non coperte da assicurazione contro la
disoccupazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del r.d.l. 1827/1935 (cfr. per
utile riferimento, Cass. 12355/2010, pure se riferita ai lavoratori dello spettacolo).
All’accoglimento del primo motivo — che determina l’assorbimento del secondo —
consegue la cassazione della pronunzia impugnata in relazione allo specifico motivo
di censura, e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può
essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c, nel
senso del rigetto della domanda proposta dalla Tacconi nel ricorso introduttivo.
Nulla deve disporsi per le spese di lite dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp.
att. c.p.c., nel testo previgente alla novella del 2003, nella specie applicabile ratione
temporis.

P.Q.M.

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La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Nulla per spese dell’intero processo.

Così deciso in ROMA, il 12.2.2014

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